LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12088-2020 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
M.Q., L.G.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 04/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in unico motivo (1: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, e degli artt. 91 e 92 c.p.c.) avverso l’ordinanza del 4 novembre 2019 resa in sede di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, dal Tribunale di Ancona.
Gli intimati M.Q. e avvocato L.G. non hanno svolto attività difensive.
L’avvocato L.G., difensore di M.Q., parte di un giudizio volto al riconoscimento della protezione internazionale, aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza del 7 novembre 2018 con cui il Tribunale aveva liquidato i compensi spettanti al medesimo difensore con decorrenza dall’istanza D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 126. L’ordinanza pronunciata all’esito dell’opposizione ha riconosciuto e liquidato i compensi per le attività svolte anteriormente all’istanza D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 126, comma 3, rivolta al magistrato, avendo rilievo l’istanza proposta al Consiglio dell’Ordine, ed ha condannato il Ministero della Giustizia al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Come da questa Corte più volte affermato (Cass. Sez. 6 – 2, 23/07/2020, n. 15699; Cass. Sez. 6 – 2, 18/06/2020, n. 11769; Cass. Sez. 6 – 2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello Stato, la legittimazione dell’interessato, ovvero propriamente alla parte che sì vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, è riconoscibile solo con riferimento all’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio.
Essendo pertanto l’avvocato (e non il beneficiario del patrocinio) parte del giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso a lui spettante, non trova applicazione, nella specie, il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, secondo cui il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Tale norma opera, invero, soltanto allorché risulti vittoriosa nella lite la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e non il suo difensore che agisce in proprio ai fini della liquidazione dell’onorario, né perciò qui rileva la questione dell’operatività del citato art. 133 (ovvero del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82) quando sia soccombente un’amministrazione statale.
Il ricorso va dunque rigettato, non dovendosi liquidare le spese del giudizio di cassazione in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive.
Essendo la ricorrente Amministrazione dello Stato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021