Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35169 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20199-2020 proposto da:

E.S.O., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 05/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

E.S.O. ha proposto ricorso articolato in unico motivo (1- violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170) avverso l’ordinanza del 5 giugno 2020 resa dal Tribunale di Campobasso, con cui è stata dichiarata inammissibile perché tardiva l’opposizione formulata con ricorso del 17 dicembre 2018 dal medesimo E.S.O. contro il decreto comunicato il 15 novembre 2018, che aveva revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

L’intimato Ministero della Giustizia ha notificato controricorso. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso va accolto.

Il Tribunale di Campobasso, nel verificare la tempestività dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avverso il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio, con riguardo al termine di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario, non ha fatto applicazione dell’art. 155 c.p.c., comma 5, in conseguenza del quale, se il suddetto termine scade nella giornata del sabato (come avvenuto nella specie: 15 dicembre 2018), la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5.

Non ha rilievo la deduzione del controricorrente secondo cui l’opponente nulla aveva dedotto al riguardo dopo la rimessione sul ruolo della causa disposta dal giudice con ordinanza del 23 settembre 2019, non avendo la parte l’onere di richiedere al giudice la corretta applicazione di una norma di diritto. Il rilievo officioso e la segnalazione alle parti di una questione di diritto da porre a fondamento della decisione, senza che le stesse abbiano sul punto controdedotto, non escludono la censurabilità in sede di legittimità ad opera del soccombente dell’error iuris in concreto consumatosi.

Va dunque accolto il ricorso e l’ordinanza va cassata, con rinvio al Tribunale di Campobasso in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi all’enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Campobasso in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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