LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15268-2020 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI CARLO TENUTA;
– ricorrente –
contro
C.M., G.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1339/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’appello proposto da C.M. nei confronti di Ga.An., G.A. e G.G., condannando costoro al pagamento in solido della somma di Euro 9.602,88, oltre accessori e spese legali del doppio grado;
2. la Corte territoriale ha preliminarmente esaminato la questione della inammissibilità dell’impugnazione per l’estinzione pregressa della Socel s.n.c. di Ga.An. & c., originariamente convenuta in giudizio e cancellata dal registro delle imprese; la Corte ha argomentato che l’evento estintivo, pur essendosi verificato nel corso del precedente grado di giudizio, non era stato fatto constatare nei modi di legge e, soltanto con l’intervento ex art. 105 c.p.c., del socio Ga.An., la circostanza era stata espressamente dedotta, ma in un momento in cui – secondo la Corte – non era necessaria alcuna pronuncia di interruzione del giudizio, atteso che l’impugnazione risultava essere stata proposta “anche nei confronti degli epigrafati soci della società estinta, dei quali solo il citato Ga.An. ha ritenuto di costituirsi, gli altri due essendo rimasti contumaci, nonostante la regolarità della notifica”; nel merito la Corte ha ritenuto sussistente il credito della lavoratrice limitatamente alla mensilità di maggio 2010 ed al trattamento di fine rapporto;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il solo G.G., con tre motivi; non hanno svolto attività difensiva C.M. e G.A.;
3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso G.G. denuncia, ai sensi dell’art. 360 codice di rito, nn. 3, 4 e 5, la violazione di plurime norme di legge e di Costituzione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato la contumacia di G.A., che invece si era costituito;
con il secondo mezzo, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, si denuncia ancora la violazione di molteplici norme sostanziali e processuali, oltre che costituzionali, criticando nel merito la sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive;
2. i motivi, per come formulati, sono inammissibili;
essi infatti si riferiscono promiscuamente all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, senza alcuna specifica indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, così non consentendo una adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; tra le più recenti v. Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019);
inoltre sono privi di adeguata specificità, atteso che la formulazione delle censure risulta del tutto astratta, risolvendosi in una mera elencazione di norme, senza l’osservanza del fondamentale principio secondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non articoli specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, avendo il ricorrente l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del giudizio di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione di identificare la critica mossa ad una parte ben specificata della decisione espressa (v., tra molte, Cass. n. 2959 del 2020; Cass. n. 1479 del 2018); pertanto, se nel ricorso per cassazione si sostiene l’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, si deve chiarire a pena di inammissibilità l’errore di diritto imputato al riguardo alla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia (Cass. SS.UU. 21672 del 2013); in caso contrario, la censura – pur formalmente formulata come vizio di violazione di norme legge – nella sostanza si traduce in una inammissibile denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, effettuata nell’esercizio di un sindacato non censurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione, peraltro nei ristretti limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, pure invocato da parte ricorrente, ma senza individuare il fatto storico decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame e trascurando completamente gli enunciati di Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 che hanno rigorosamente interpretato detta disposizione novellati nel 2012;
3. parimenti inammissibile il terzo mezzo, con cui si lamenta che la Corte territoriale avrebbe posto, in solido, a carico dell’altro appellato Ga.An. le spese di lite, senza considerare che costui era stato ammesso al gratuito patrocinio;
oltre alla consueta commistione condotta nell’articolazione del motivo, che si riferisce ancora indistintamente ai numeri 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., in questo caso difetta anche l’interesse ad impugnare un capo di condanna che riguarda altro soggetto, rispetto al quale, peraltro, la sentenza d’appello risulta anche notificata, per il tramite del procuratore costituito, in data 22 gennaio 2020, senza che questi proponesse ricorso per cassazione;
4. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; non occorre provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva degli intimati;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021