LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4294-2019 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO del TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO CORSANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROCCO DI BONO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1406/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Bari, adita da M.A., nella contumacia delle amministrazioni appellate ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri volto ad ottenere: l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi fra le parti a partire dall’anno 2003; la conversione in rapporto a tempo indeterminato e la condanna al risarcimento del danno; il riconoscimento a fini giuridici ed economici dei periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato;
2. la Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato che su quest’ultima domanda il Tribunale non aveva pronunciato, sebbene la ricorrente avesse espressamente richiesto l’accertamento “del diritto alla ricostruzione della carriera” ed al pagamento delle “differenze retributive maturate in virtù dell’anzianità di servizio”, domande, queste, ritenute dal giudice d’appello meritevoli di accoglimento sulla base delle ragioni indicate da Cass. n. 22558/2016, richiamate in motivazione;
4. il giudice d’appello ha poi rilevato che anche la disciplina relativa al riconoscimento del servizio preruolo, dettata per il personale docente dall’art. 485 e per il personale ATA dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, deve essere disapplicata in quanto l’anzianità è riconosciuta dopo l’immissione in ruolo solo parzialmente, in assenza di elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate;
5. tenuto conto della prescrizione quinquennale, interrotta con l’atto di messa in mora del 24 gennaio 2011, la Corte ha dichiarato “il diritto di M.A. al computo dei periodi di servizio precario effettivamente prestati ai fini dell’anzianità” ed ha condannato “il MIUR al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi come per legge, maturate a decorrere dal compimento del quinquennio anteriore alla lettera di messa in mora del 24.1.2011”;
6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sulla base di un unico motivo, al quale ha opposte difese M.A.;
5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
che:
1. il ricorso denuncia, con un unico motivo foiiiiulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 485, 489 e 569, nonché della Dir. n. 1999/70/CE, accordo quadro allegato, clausola 4 e addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente disapplicato la normativa nazionale la quale, in realtà, non realizza alcuna discriminazione in danno del personale precario;
1.1. il ricorrente precisa che il meccanismo delineato dal legislatore è caratterizzato da elementi di favore per il lavoratore (180 giorni di lavoro considerati come anno di servizio; supplenze spezzoni di cattedra equiparate al servizio a tempo pieno) ed arrotondamenti compensativi e richiama i principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza 20.9.2018 in causa C-466/17, fotter, per sostenere che la disciplina non contrasta con il diritto dell’Unione;
2. il Collegio ritiene non condivisibile la proposta di accoglimento formulata dal consigliere relatore, perché il ricorso è inammissibile per difetto del requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 3;
3. nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 21517, 20943, 19334 del 2021) secondo cui il richiamato requisito risponde ad un’esigenza non di mero formalismo, perché è finalizzato a consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di intendere il significato e la portata delle censure e di valutare la rilevanza della questione giuridica prospettata rispetto alla fattispecie concreta;
3.1. stante tale funzione, si è evidenziato che per soddisfare il requisito è necessario che il ricorso contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata;
3.2. si è precisato che la valutazione sulla completezza dell’esposizione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo deve essere effettuata considerando il fine che il requisito mira ad assicurare e contemperando l’esigenza di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari ai fini della decisione con quella della doverosa sinteticità degli atti processuali (Cass. n. 18723/2016) sicché, se, da un lato, non sono necessari né la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali né che “si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata” (così in motivazione Cass. S.U. 11.4.2012 n. 5698), dall’altro è indispensabile porre il giudice di legittimità nella condizione di esercitare correttamente tutti i poteri/doveri di cui all’art. 384 c.p.c., che, letto alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impone alla Corte di cassazione di definire dinanzi a sé il giudizio e di astenersi dal rinvio ogniqualvolta la prosecuzione si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuale (cfr. in motivazione Cass. n. 12443/2020);
3.3. la Corte, quindi, deve poter valutare se la disciplina della quale il ricorrente denuncia la violazione sia in effetti applicabile alla fattispecie, ed a tal fine devono essere forniti tutti i dati fattuali che condizionano l’applicabilità della norma invocata, ed occorre anche che il ricorrente nell’esposizione dei fatti di causa rappresenti gli elementi, di fatto e processuali, che sorreggono l’interesse all’impugnazione, che, come è noto, va apprezzato in relazione all’utilità concreta che la parte può ricavare dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (cfr. Cass. n. 20689/2016, Cass. n. 15253/2010, Cass. n. 13373/2008; Cass. n. 11844/2006);
4. il ricorso non soddisfa i richiamati requisiti innanzitutto perché non precisa se la M. fosse stata assunta in qualità di docente o di appartenente al personale ATA, dato questo che non si desume neppure dalla motivazione della sentenza impugnata, ed inoltre non chiarisce se e quando l’originaria ricorrente sia stata immessa nei ruoli dell’amministrazione scolastica con assunzione a tempo indeterminato, elemento dal quale non si può prescindere ai fini della qualificazione della domanda proposta, anche in ragione della poca chiarezza della pronuncia gravata, che richiama sia il principio affermato da Cass. n. 22558/2016, sia, indifferentemente, il D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 485 e 569;
5. al riguardo occorre precisare che, come affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all’anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all’immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indetetiiiinato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato;
5.1. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla Dir. n. 99/70/CE, Accordo Quadro allegato, clausola 4, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell’altro la prestazione a tempo determinato seguita dall’immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;
5.2. in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526, parametra la retribuzione spettante all’assunto a tempo determinato a quella “iniziale” prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 485 e ss. per il personale docente e nel richiamato T.U., artt. 569 e ss. (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019);
5.3. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all’anzianità di servizio maturata, nell’altro se sia giustificato l’abbattimento dell’anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l’anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato;
6. quanto a quest’ultima questione con le sentenze nn. 31149 e 31150 del 2019 si è chiarito che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994 per il personale docente non è sovrapponibile a quella applicabile al personale ATA, che non può giovarsi della fictio iuris di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta esclusa alla radice, in caso di disapplicazione dell’abbattimento, ogni possibilità della paventata “discriminazione alla rovescia”;
7. dalle considerazioni sopra esposte discende che era onere del Ministero fornire nell’esposizione sommaria dei fatti di causa tutti gli elementi necessari ai fini della corretta individuazione del principio di diritto applicabile alla fattispecie, il cui difetto si risolve in carenza di un requisito essenziale per l’ammissibilità del ricorso, che non può essere sanato traendo i dati mancanti dal controricorso (nel quale si precisa che la M. era stata assunta in qualità di docente ma non si forniscono indicazioni sulla data e sulle modalità dell’immissione in ruolo) perché i requisiti di ammissibilità attengono all’atto e non possono essere integrati da fonti esterne (cfr. fra le tante Cass. n. 24432/2020);
4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo 5. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, giacché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021