Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35233 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6147-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1501/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 14/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Bari, adita con distinti ricorsi dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché da S.G., ha rigettato entrambi gli appelli, confermando la sentenza del Tribunale di Trani che aveva dichiarato il diritto del ricorrente a percepire, in pendenza di rapporto a termine, il medesimo trattamento retributivo spettante agli assunti a tempo indeterminato, commisurato all’anzianità di servizio, ed aveva condannato il MIUR al pagamento delle differenze maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale;

2. la Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato che, per le ragioni indicate da questa Corte con la sentenza n. 22558/2016, non poteva essere negato il diritto alla parità di trattamento ed ha aggiunto che le amministrazioni appellanti avevano fatto leva su circostanze non inerenti le caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, come tali inidonee a legittimare la disparità;

3. il giudice d’appello ha poi rilevato che anche la disciplina relativa al riconoscimento del servizio preruolo, dettata per il personale docente dall’art. 485 e per il personale ATA dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, non si sottrae alla disapplicazione in quanto l’anzianità è riconosciuta solo parzialmente;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposte difese S.G.;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 2917 del 1994, artt. 485, 489, 569, nonché della Dir. n. 199/70/CE, accordo quadro allegato, clausola 4, e addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente disapplicato la normativa nazionale la quale, in realtà, non realizza alcuna discriminazione in danno del docente precario;

1.1. il ricorrente precisa che il meccanismo delineato dal legislatore è caratterizzato da elementi di favore per il lavoratore (180 giorni di lavoro considerati come anno di servizio; supplenze spezzoni di cattedra equiparate al servizio a tempo pieno) ed arrotondamenti compensativi e richiama i principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza 20.9.2018 in causa C-466/17, Motter, per sostenere che la disciplina non contrasta con il diritto dell’Unione;

2. il Collegio ritiene non condivisibile la proposta di accoglimento formulata dal consigliere relatore, perché il ricorso è inammissibile per difetto del requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 3;

3. nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 21517, 20943, 19334 del 2021) secondo cui il richiamato requisito risponde ad un’esigenza non di mero formalismo, perché è finalizzato a consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di intendere il significato e la portata delle censure e di valutare la rilevanza della questione giuridica prospettata rispetto alla fattispecie concreta;

3.1. stante tale funzione, si è evidenziato che per soddisfare il requisito è necessario che il ricorso contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata;

3.2. si è precisato che la valutazione sulla completezza dell’esposizione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo deve essere effettuata considerando il fine che il requisito mira ad assicurare e contemperando l’esigenza di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari ai fini della decisione con quella della doverosa sinteticità degli atti processuali (Cass. n. 18723/2016) sicché, se, da un lato, non sono necessari né la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali né che “si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata” (così in motivazione Cass. S.U. 11.4.2012 n. 5698), dall’altro è indispensabile porre il giudice di legittimità nella condizione di esercitare correttamente tutti i poteri/doveri di cui all’art. 384 c.p.c., che, letto alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impone alla Corte di cassazione di definire dinanzi a sé il giudizio e di astenersi dal rinvio ogniqualvolta la prosecuzione si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuale (cfr. in motivazione Cass. n. 12443/2020);

3.3. la Corte, quindi, deve poter valutare se la disciplina della quale il ricorrente denuncia la violazione sia in effetti applicabile alla fattispecie, ed a tal fine devono essere forniti tutti i dati fattuali che condizionano l’applicabilità della norma invocata, ed occorre anche che il ricorrente nell’esposizione dei fatti di causa rappresenti gli elementi, di fatto e processuali, che sorreggono l’interesse all’impugnazione, che, come è noto, va apprezzato in relazione all’utilità concreta che la parte può ricavare dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (cfr. Cass. n. 20689/2016, Cass. n. 15253/2010, Cass. n. 13373/2008; Cass. n. 11844/2006);

4. il ricorso non soddisfa i richiamati requisiti innanzitutto perché non precisa se lo S. fosse stato assunto in qualità di docente o di appartenente al personale ATA, dato questo che non si desume neppure dalla motivazione della sentenza impugnata, ed inoltre non chiarisce se e quando l’originario ricorrente sia stato immesso nei ruoli dell’amministrazione scolastica con assunzione a tempo indeterminato, elemento dal quale non si può prescindere ai fini della qualificazione della domanda proposta, anche in ragione della poca chiarezza della pronuncia gravata, che richiama sia il principio affermato da Cass. n. 22558/2016, sia, indifferentemente, il D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 485 e 569;

5. al riguardo occorre precisare che, come affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all’anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all’immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato;

5.1. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla Dir. n. 99/70/CE, Accordo Quadro allegato, clausola 4, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell’altro la prestazione a tempo determinato seguita dall’immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;

5.2. in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526, parametra la retribuzione spettante all’assunto a tempo determinato a quella “iniziale” prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 485 e ss., per il personale docente e negli artt. 569 e ss. del richiamato T.U. (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019);

5.3. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all’anzianità di servizio maturata, nell’altro se sia giustificato l’abbattimento dell’anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l’anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato;

6. quanto a quest’ultima questione con le sentenze nn. 31149 e 31150 del 2019 si è chiarito che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994 per il personale docente non è sovrapponibile a quella applicabile al personale ATA, che non può giovarsi della fictio iuris di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta esclusa alla radice, in caso di disapplicazione dell’abbattimento, ogni possibilità della paventata “discriminazione alla rovescia”;

7. dalle considerazioni sopra esposte discende che era onere del Ministero fornire nell’esposizione sommaria dei fatti di causa tutti gli elementi necessari ai fini della corretta individuazione del principio di diritto applicabile alla fattispecie, il cui difetto si risolve in carenza di un requisito essenziale per l’ammissibilità del ricorso;

4. non occorre provvedere sulle spese perché S.G. è rimasto intimato né si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, giacché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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