LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10276-2019 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso;
– ricorrente –
contro
R.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA TARANTO 21 presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TROPEPI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNAMARIA GIGLI;
e nei confronti di:
P.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 456/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 20/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto parzialmente i ricorsi di R.A. e P.M., entrambi docenti immessi in ruolo dopo avere prestato servizio a tempo determinato, ed aveva riconosciuto sia il diritto a percepire, in pendenza di rapporti a termine, il medesimo trattamento retributivo previsto per i docenti di ruolo in relazione all’anzianità maturata, sia il diritto alla ricostruzione della carriera che tenesse conto dell’intero servizio prestato prima dell’immissione in ruolo;
2. la Corte territoriale ha premesso che si era formato giudicato sul capo della sentenza che aveva riconosciuto la parità di trattamento in relazione al periodo di precariato e, quanto alla ricostruzione della carriera, ha escluso che fosse giustificato da ragioni obiettive l’abbattimento previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485;
3. ha conseguentemente disapplicato la disposizione perché in contrasto con la Dir. n. 1999/70/CE, accordo quadro allegato, clausola 4, ritenuta applicabile anche nell’ipotesi in cui il docente perda lo status di lavoratore a termine e faccia valere l’anzianità per ottenere i benefici che dalla stessa derivano all’assunto a tempo indeterminato;
4. il giudice d’appello ha precisato che il correttivo previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489 e della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 4, non era idoneo nella fattispecie ad eliminare la disparità di trattamento, perché l’anzianità effettiva delle appellate, calcolata senza tener conto della fictio iuris, risultava comunque superiore a quella riconoscibile sulla base della disciplina dettata dal T.U.;
4. infine ha aggiunto che il Tribunale, disapplicato il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, aveva tenuto conto dei soli periodi di servizio effettivamente prestato, sicché non era ravvisabile la “discriminazione alla rovescia” ipotizzata dal Ministero appellante;
5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese R.A. mentre è rimasta intimata P.M.;
6. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
7. la controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorso denuncia, con un unico motivo, “violazione e/o falsa applicazione della Dir. n. 1999/70/CE, accordo quadro allegato, clausola 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. 485,489,569, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto applicabili alla fattispecie i medesimi principi affermati in relazione alla diversa questione della progressione stipendiale rivendicata dai lavoratori assunti a tempo determinato;
1.1. il Ministero sostiene l’inapplicabilità del principio affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 18.10.2012, in causa C- 302/11 Valenza ed altri, perché in quel caso il servizio preruolo non era stato riconosciuto affatto agli stabilizzati, ed invoca, invece, la pronuncia del 20.9.2018, in causa C-466/17, Motter, evidenziando che l’abbattimento è giustificato dalle diverse modalità di calcolo dell’anzianità, dalla mancata verifica iniziale delle competenze mediante concorso, dalla necessità di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti di dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato previo espletamento di procedure concorsuali;
1.2. aggiunge che il legislatore ha delineato un sistema nel quale coesistono elementi di favore per il lavoratore (180 giorni di lavoro considerati come anno di servizio; supplenze e spezzoni di cattedra equiparate al servizio a tempo pieno) e arrotondamenti compensativi, necessari per rendere comparabili servizi non omogenei tra loro;
2. il ricorso è infondato perché la sentenza impugnata è conforme all’orientamento espresso da questa Corte che, pronunciando in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa (Cass. nn. 31149, 33138, 33139, 33140 del 2019), ha enunciato i seguenti principi di diritto:
a) il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, viola la Dir. 1999/70/CE, Accordo Quadro allegato, clausola 4 e deve essere disapplicato, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né potrà essere applicata la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato;
3. il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso, perché gli argomenti sui quali il Ministero fa leva sono stati esaminati e disattesi dalle pronunce sopra richiamate, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.;
4. la novità e la complessità della questione giuridica, sulla quale l’orientamento di questa Corte si è formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
5. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021