Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35235 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28362-2019 proposto da:

D.V. e G.D. domiciliate ope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato ALESSIO ARIOTTO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERAI E DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 202/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Torino, adita dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto parzialmente il ricorso di D.V. e di G.D. e, disapplicato il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, aveva condannato il Ministero a riconoscere alle docenti, inizialmente assunte con contratto a tempo determinato e poi immesse in ruolo, l’intera effettiva anzianità di servizio, calcolata senza tener conto della fictio iuris di cui allo stesso decreto, art. 489, ed a corrispondere alle stesse le conseguenti differenze retributive;

2. la Corte territoriale ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia del 26 settembre 2018 in causa C – 466/17, Motter, ed ha escluso il denunciato contrasto del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, con la Dir. n. 1999/70/CE, Accordo Quadro allegato, clausola 4;

3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso D.V. e G.D. sulla base di un unico motivo, al quale il MIUR ha opposto difese con controricorso;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e/o falsa applicazione della Dir. n. 1999/70/CE, Accordo Quadro allegato, clausola 4 e addebita alla Corte territoriale di avere fondato la pronuncia di rigetto su una lettura parziale della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia la quale, nella motivazione, aveva valorizzato circostanze rappresentate dallo Stato Italiano ma aveva anche demandato al giudice del rinvio la loro verifica in concreto, ribadendo che il riconoscimento non integrale può essere legittimo solo se giustificato dalle differenze tra l’esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli “a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire nell’ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”;

1.1. il giudice d’appello, pertanto, avrebbe dovuto ritenere fondata la domanda giacché il Ministero non aveva mai affermato che le ricorrenti avessero svolto un’attività anche solo parzialmente diversa da quella dei docenti assunti a tempo indeterminato;

2. il ricorso è fondato perché la sentenza impugnata non è conforme ai principi di diritto affermati da Cass. n. 31149/2019, Cass. n. 3474/2020, Cass. n. 27686/2020 (che ha cassato con rinvio la sentenza della stessa Corte territoriale richiamata nella motivazione della pronuncia gravata), Cass. n. 15382/2021;

2.1 con le richiamate decisioni, ricostruito il quadro normativo e contrattuale ed analizzata la motivazione della sentenza CGCUE 26.9.2018, Motter, questa Corte ha statuito che:

a) il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, viola la Dir. n. 1999/70/CE, Accordo Quadro allegato, clausola 4 e deve essere disapplicato, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;

b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né potrà essere applicata la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489;

c) l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato;

2.2. si è precisato in motivazione che:

a) l’applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile; c) accertare se l’eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva;

b) nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall’applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, che è la risultante di elementi di sfavore (art. 485) e di favore (art. 489), deve emergere che l’anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l’insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente;

c) ciò implica che il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l’incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell’anzianità, da effettuarsi sull’intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile;

d) in altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l’anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perché solo in tal caso l’attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all’assunto a tempo indeterminato;

e) nel calcolo dell’anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l’assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l’assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio;

f) si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall’art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall’uno all’altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia;

g) qualora, all’esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l’applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all’insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l’abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell’Unione;

3. il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso, perché il controricorso non prospetta argomenti che possano indurre la Corte a rimeditare i principi enunciati e svolge considerazioni ritenute non fondate nella motivazione delle pronunce richiamate, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c..

4. il ricorso deve, pertanto, essere accolto con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, nel rispetto di quanto statuito nei punti che precedono, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

5. non ricorrono le condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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