LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16722-2020 proposto da:
P.V. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI, 1, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PACE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO BASILE;
– ricorrente –
contro
S.G., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO TOBIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11/2020 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 09/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza n. 11/2020 la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della pronuncia n. 382/2019 emessa dal Tribunale di Matera, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 22.9.2015, intercorso tra S.G. e la P.V. srl, che ha convertito a tempo indeterminato; ha condannato, poi, la società al pagamento, in favore del lavoratore, di una indennità risarcitoria pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione di fatto percepita.
2. I giudici di seconde cure, premesso che si era formato un giudicato interno sull’accoglimento della domanda del lavoratore relativamente alle differenze retributive vantate e riconosciute in Euro 3.735,59, oltre accessori, hanno rilevato il vizio di omessa pronuncia da parte del primo giudice in ordine alla domanda di nullità del termine apposto al contratto del 22.9.2015 e, valutando il merito, hanno ritenuto che, nella fattispecie, risultava provata e non contestata la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi; hanno, quindi, dichiarato la trasformazione del rapporto in uno a tempo indeterminato e hanno determinato l’indennità risarcitoria ai sensi della L. n. 183 del 2010, ex art. 32.
3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione P.V. srl affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso S.G..
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene la società che, se era vero che si era costituita nel giudizio di primo grado tardivamente, tuttavia aveva contestato la circostanza della mancata adozione del documento di valutazione dei rischi sia con la prima memoria che in sede di appello, ove era stato depositato il documento, mentre la Corte territoriale aveva ritenuto fondata la domanda del lavoratore su un’asserita mancanza di contestazione, da parte di essa società, della suindicata circostanza di fatto.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dei principi giurisprudenziali di legittimità, per non avere la Corte territoriale ritenuto indispensabile il documento tardivamente prodotto al fine di fare emergere la realtà materiale della vicenda.
4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la Corte territoriale speso una parola sulla mancata ammissione o considerazione dei documenti depositati da essa società in grado di appello.
5. Il primo motivo è infondato.
6. L’originario ricorrente aveva, nel proporre la domanda di nullità della clausola appositiva del termine apposto al suo contratto di lavoro, espressamente denunciato la mancata elaborazione del documento di Valutazione dei Rischi prima della stipula del detto contratto.
7. La contestazione, contenuta nella memoria di primo grado della società sia pure tardivamente proposta, come evidenziato dalla Corte territoriale, è stata estremamente generica (e ciò, in sostanza, è stato riconosciuto dalla stessa società allorquando ha specificato di essersi trattato di una contestazione sintetica – cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione).
8. In ordine alla contestazione dei fatti, invece, è stato affermato in sede di legittimità che, nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., comma 3, (Cass. n. 16970/2018).
9. Giova, in ogni caso, ribadire che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490/2019).
10. Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente perché interferenti, sono anche essi infondati.
11. Nel rito del lavoro, il divieto di “nova” in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l’art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l’altra parte all’impossibilità di chiedere l’assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell’avversario (Cass. n. 4854/2014; Cass. n. 2529/2018).
12. Nella specie, quindi, correttamente la Corte di merito, conformandosi a tale principio affermato in sede di legittimità, una volta ritenuta generica e tardiva la contestazione svolta dalla società in primo grado, ha ritenuto inammissibile per tardività ex art. 437 c.p.c. la documentazione prodotta in appello circa l’adozione del documento di valutazione dei rischi, di cui peraltro, non risulta essere stato specificato se esso fosse o meno preesistente al contratto di lavoro a termine stipulato con il S..
13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
14. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano, come da dispositivo, in favore dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133, essendo stato il S. ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n. 4216/2020; Cass. n. 18223/2020) dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, giusta comunicazione del 17.7.2020, pervenuta a questo Ufficio il 27.7.2020.
15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133, in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021
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