LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37547-2019 proposto da:
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CRESCENZIO 69, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA FELIZIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO BRACCIANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. cronol. 232/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 25/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta di cui appresso: “ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui rileva, può riassumersi nei termini seguenti;
– la Corte d’appello di Torino rigettò, con il provvedimento di cui in epigrafe, l’opposizione proposta da S.F. avverso la pronuncia d’inammissibilità emessa dal Consigliere designato di quella Corte, per tardività dell’istanza di equo indennizzo per la non ragionevole durata di un procedimento penale, svoltosi a carico del predetto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4;
– lo S. ricorre avverso la decisione della Corte torinese sulla base di unitaria censura, avversata, con controricorso, dal Ministero della Giustizia;
– la doglianza, con la quale il ricorrente prospetta violazione dell’art. 2697 c.c. e L. n. 89 del 2001, art. 4 sostenendo che il proprio difensore aveva chiesto copia del decreto di archiviazione, mai comunicato, il 22/11/2018 e la copia gli era stata rilasciata il 4/12/2018, non essendovi prova che l’esponente avesse in epoca anteriore avuto conoscenza dell’archiviazione, avendo depositato il ricorso introduttivo il 17/5/2019, non era decorso il semestre previsto a pena di decadenza, non supera il vaglio d’ammissibilità, dovendosi osservare quanto segue:
a) il Giudice del merito ha espresso il convincimento che la circostanza che l’interessato avesse chiesto l’accesso al fascicolo in data 22/11/2018 era priva di riscontro, stante che la presupposta istanza non era stata prodotta, né l’interessato aveva dimostrato di aver pagato i pertinenti diritti per il rilascio di copia, né era dato sapere se vi era stato effettivamente rilascio all’interessato, stante che gli indagati erano due e vi era anche una persona offesa, in mancanza di apprezzabile specificazione, inoltre, pur ad ammettere che il 22/11/2018 lo S. avesse effettivamente effettuato l’accesso, ciò era sintomo della circostanza che il medesimo sapesse da prima del provvedimento di archiviazione;
b) la evocazione della regola sull’onere probatorio perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito manifesti la prospettata violazione di legge, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi, in definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio, di talché, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage (che per vero qui neppure è stato sperimentato) del richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c.; né, per le medesime ragioni, coglie nel segno la denunziata violazione dell’art. 4 della c.d. legge Pinto, denunzia la cui scrutinabilità presuppone che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito sia tale da integrare il rivendicato inquadramento normativo, e che, quindi, ancora una volta, l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, risulti tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019)”;
considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;
considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021