LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE X
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25376/2018 R.G., proposto da BICCHIERI GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Di Pierri Gianni, con domicilio eletto in Roma, Via Muzio Clementi n. 52, presso l’avv. Santagata Valerio;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROVIGO, in persona del Prefetto p.t..
– intimata –
avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 149/2018, depositata in data 12.2.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.9.2021 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il tribunale di Matera ha dichiarato l’incompetenza per territorio del giudice di pace di Pisticci, dinanzi al quale la Bicchieri Group s.r.l. aveva proposto opposizione a talune cartelle esattoriali volte alla riscossione di sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada.
La pronuncia impugnata ha indicato come competente il giudice di pace di Rovigo in relazione al luogo di commissione delle infrazioni, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22.
Per la cassazione della sentenza la Biccchieri Group s.r.l. propone ricorso affidato a tre motivi.
La Prefettura di Rovigo è rimasta intimata.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Va preliminarmente dato atto che, benché la ricorrente abbia impugnato con ricorso ordinario la pronuncia di appello che ha statuito solo sulla competenza, detto ricorso può convertirsi in regolamento, essendo stato proposto nel termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c..
La Bicchieri Group s.r.l. è difatti rimasta contumace in appello e non ha ricevuto la comunicazione della sentenza.
3. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 30,101,183 c.p.c.6 e 13CEDU, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, lamentando che il giudizio di appello si sia svolto senza la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale.
Il motivo è infondato, essendo in atti copia dell’avviso di ricevimento della notifica dell’appello, recante la data del 26.9.2017, con annotazione del deposito dell’originale in formato informatico.
4. Il secondo motivo deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, avendo l’opponente dedotto la mancata notifica dei verbale di accertamento delle infrazioni, doveva ritenersi proposta un’opposizione all’esecuzione, con conseguente competenza del giudice di pace di Pisticci ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
Il motivo è infondato.
Invero, l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 (ed oggi ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7) e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., con cui vanno invece dedotti esclusivamente i fatti estintivi della pretesa punitiva successivi alla notifica del verbale.
Nel caso in esame, come precisa la stessa ricorrente (cfr., ricorso, pag. 6), l’opposizione verteva sulla mancata notifica dei verbali di accertamento e sulla decorrenza del termine ex art. 201 CDS, contestazioni deducibili mediante l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, con competenza del giudice del luogo dell’infrazione.
5. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto compensare le spese giudiziali, dato il contrasto interpretativo in ordine al mezzo esperibile qualora siano impugnate le cartelle di pagamento, deducendo la mancata notifica dei verbali di contestazione presupposti.
La censura è inammissibile, poiché, anche in presenza dei presupposti applicativi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione resta discrezionale, il che rende insindacabile la scelta del giudice di regolare gli oneri del processo secondo il principio di soccombenza, configurabile anche in caso di pronuncia sulla sola questione di competenza (Cass. 26912/2020; Cass. 11329/2019).
Il ricorso è quindi respinto.
Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021
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