Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35241 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33028/2019 R.G., proposto da C.D.R.E., rappresentata e difesa dall’avv. Fontanella Gianluca, con domicilio eletto in Roma, Via della Pineta Sacchetti n. 201;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Raimondo Angela e dall’avv. Scerpa Manuela, con domicilio eletto in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;

– controricorrente –

e AGENZIA DELE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t..

– intimata –

avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 9060/2019, depositata in data 30.4.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.9.2021 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. C.D.R.E. ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso talune cartelle di pagamento relative a sanzioni stradali, eccependo la prescrizione per l’intervenuto decorso del termine L. n. 689 del 1981, ex art. 28,.

Il Giudice di pace di Roma ha ritenuto tardiva l’opposizione, sostenendo che la causa doveva esser proposta nel termine di trenta giorni dalla notifica delle cartelle.

Su appello dell’opponente, il tribunale di Roma ha parzialmente riformato la decisione, rilevando che, essendo stata dedotta una causa estintiva della sanzione- sopravvenuta rispetto alla notifica del verbale di contestazione – doveva ritenersi proposta un’opposizione all’esecuzione, non sottoposta a termini di decadenza.

Ha accolto l’eccezione di prescrizione nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, osservando, rispetto a Roma Capitale, che l’appellante non aveva proposto alcuna censura riguardante l’operato dell’amministrazione comunale, avendo preso posizione solo sulla prescrizione successiva alla formazione del titolo.

La cassazione della sentenza è chiesta da C.D.R.E. con ricorso affidato ad un unico motivo.

Roma Capitale resiste con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate riscossione è rimasta intimata.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 81,342 e 615 c.p.c., D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la ricorrente aveva chiesto l’annullamento della cartella anche nei confronti di Roma Capitale, legittimata passiva rispetto alle questioni vertenti sulla prescrizione della sanzione, sicché l’opposizione doveva esser accolta nei confronti di entrambi i convenuti, anche ai fini della regolazione delle spese processuali.

Il motivo è fondato.

E’ principio già affermato da questa Corte che in caso di opposizione a cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, proposte ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ove si deduca la mancata notifica del verbale o degli atti di riscossione e la (successiva) prescrizione della sanzione, la causa può esser proposta non solo verso il concessionario, ma anche nei confronti dell’ente impositore, quale titolare della pretesa oggetto della cartella, non venendo in rilievo che non sia specificamente dedotto, a fondamento dell’opposizione (o del successivo atto di gravame), l’inerzia del Comune nel compimento di eventuali atti interruttivi (Cass. 23627/2018; Cass. 7371/2017).

Tale ultimo assunto trova indiretta conferma anche nei precedenti secondo cui, in tema di spese processuali, è irrilevante accertare se l’accoglimento dell’opposizione sia stata effetto di una condotta imputabile all’uno o all’altro dei convenuti, venendo a gravare su entrambi, in via solidale, gli oneri del processo, salva l’eventuale regolazione nei rapporti interni allorché l’accoglimento dell’opposizione sia imputabile ad uno soltanto di essi (Cass. 17052/2016; Cass. 23459/2011).

Per completezza deve precisarsi che – contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale (cfr., sentenza, pag. 5) – nessun giudicato interno poteva ritenersi formato sulla carenza di titolarità del rapporto sostanziale in capo a Roma Capitale, dato che il giudice di pace si era limitato a pronunciare la tardività dell’opposizione, senza esaminare il merito della lite.

E’ quindi accolto l’unico motivo di ricorso.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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