LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 267-2020 proposto da:
ANGEL SAT VIGILANZA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATERNO n. 9, presso lo studio dell’avvocato CAMERINI GIANLUCA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COSTRUZIONI PENELOPE 86 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3331/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato l’11.11.2004 Satellitar System S.r.l. (oggi, Angel Sat Vigilanza S.r.l.) evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Roma la società Costruzioni Penelope 86 S.r.l., esponendo di aver eseguito alcune opere in favore della convenuta e chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo, indicato in lire 189.600.000.
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e chiedendo a sua volta, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento di Euro 35.000 a titolo di penale per mancato rispetto dei termini di consegua dell’opera previsti contrattualmente.
Con sentenza n. 96141/2011 il Tribunale rigettava tanto la domanda principale che quella riconvenzionale, compensando le spese.
Interponeva appello avverso detta decisione Angel Sat Vigilanza S.r.l. e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, n. 3331/2019, resa nella contumacia della parte appellata, rigettava il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Angel Sat Vigilanza S.r.l., affidandosi ad un solo motivo.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva nrel presente giudizio di legittimità.
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C. INAMMISSIBILITA’ del ricorso.
Con sentenza n. 96141/2011 il Tribunale di Roma ha respinto tanto la domanda principale proposta dall’odierna ricorrente per il saldo delle opere eseguite per conto della committente Costruzioni Penelope 86 S.r.l., quanto la riconvenzionale formulata da quest’ultima per i vizi dell’opera e il mancato rispetto del termine di consegna contrattualmente previsto. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza oggi impugnata, ha respinto il gravame interposto da Angel Sat Vigilanza Srl avverso detta decisione di primo grado, ritenendo che l’unico motivo di impugnazione, avente ad oggetto la contestazione della mancata ammissione, da parte del Tribunale, delle prove orali articolate in prime cure, fosse inammissibile per carenza di specificità del richiamo alle predette istanze.
Con l’unico motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 244 e 346 c.p.c. allegando che le istanze istruttorie erano state riproposte in appello mediante rinvio, nelle conclusioni dell’atto di impugnazione, al contenuto delle memorie depositate in prime cure nel termine di cui all’art. 184 c.p.c., all’epoca vigente.
La censura è inammissibile, dovendosi ribadire (in continuità con i precedenti di questa Corte: cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5812 del 23/03/2016, Rv. 639419) che la parte appellante, per assolvere l’onere di specificità imposto dal combinato disposto degli artt. 342 e 346 c.p.c., è tenuta a riprodurre, nel primo atto difensivo in secondo grado, le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado che intende riproporre. Va dunque ritenuta inammissibile la riproposizione delle predette istanze mediante semplice rinvio agli atti del procedimento di primo grado, anche ove detto rinvio faccia riferimento ad un atto determinato”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021