LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1177-2020 proposto da:
S.V., rappresentato e difeso dall’avv. DI MICELI SALVATORE e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
I.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2223/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 12/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Con atto del 14.2.2012 S.P. riassumeva il giudizio, in precedenza dichiarato estinto dal Tribunale di Agrigento con provvedimento del 13.1.2006 e rimesso davanti al giudice di primo grado giusta sentenza della Corte di Appello di Palermo del 15.3.2011, evocando in giudizio I.C., erede di G.C., originario convenuto. L’attore esponeva in particolare che il G., con contratto del 19.4.1985, si era obbligato a vendergli un appezzamento di terreno in agro del Comune di Campobello di Licata, per il prezzo di lire 18.000.000, ricevendo la caparra di lire 2.000.000; che tuttavia la compravendita non era mai stata formalizzata in quanto l’affittuario del fondo aveva esercitato il diritto di prelazione agraria; che pertanto con altro contratto del 21.7.1986 il G. si era impegnato a cedere allo S. altro appezzamento di terreno, da separare da un più ampio lotto; che tuttavia anche questo impegno era rimasto inadempiuto dal G.. L’attore invocava quindi la risoluzione del preliminare per fatto e colpa del promittente venditore e la condanna della I., erede dello stesso, alla restituzione della caparra percepita all’atto della firma della scrittura del 19.4.1985, con interessi e accessori, ed al risarcimento del danno.
Nella resistenza della I. il Tribunale accoglieva la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 1.032,91 con interessi ed al risarcimento del danno, quantificato in Euro 50.096,31.
Interponeva appello avverso detta decisione la I. e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 2223/2018, accoglieva in parte il gravame, rigettando la domanda di risarcimento del danno proposta dallo S..
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.P., affidandosi a due motivi.
Ric. 2020 n. 01177 sez. M2 – ud. 17-09-2021 La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C. INAMMISSIBILITA’ del ricorso.
Con la sentenza impugnata, n. 2223/2018, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di prime cure, rigettava la domanda originariamente proposta da S.V. nei confronti di G.C., dante causa di I.C., volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento del convenuto al preliminare di compravendita immobiliare del 29.4.1985 intercorso tra le parti.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.V. affidandosi a due motivi. Con il primo, si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. perché il giudice di secondo grado avrebbe svolto un riesame critico delle risultanze della C. T. U. esperita in prime cure, ritenendo inattendibili le conclusioni dell’ausiliario in relazione alla quantificazione del danno, in assenza di specifiche contestazioni di parte appellante sull’indagine peritale. Con il secondo, invece, si denuncia che il giudice del gravame avrebbe riesaminato criticamente la C. T. U. su sollecitazione di parte appellante, senza tener conto della incontestabilità dell’incarico conferito dal Tribunale all’ausiliario e degli accertamenti da questi demandati a terzi, i cui esiti erano stati riportati nella relazione finale. Le doglianze, oltre ad essere in parziale contraddizione tra loro, poiché con la prima si afferma che la I. non avrebbe contestato gli esiti della C.T.U., mentre con la seconda si sostiene esattamente il contrario, sono inammissibili in quanto non tengono conto che l’appellante era insorta, con il secondo motivo di appello, contro la quantificazione del danno proposta dal Tribunale, in tal modo devolvendo alla cognizione del giudice del gravame l’intera questione. La Corte palermitana ha ritenuto, all’esito di apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede e sulla base di motivazione ampia, coerente e non affetta da irriducibili contrasti logici, che difettasse la prova dell’aumento di valore del terreno che, secondo la tesi dell’odierno ricorrente, avrebbe costituito il fondamento della pretesa risarcitoria, e che la stima operata dal C.T.U. non fosse attendibile, per quanto attiene alla determinazione del valore di mercato del bene, poiché l’ausiliario aveva proposto una stima riferita al 1997, non tenendo conto che lo stesso attore aveva individuato il periodo da considerare ai fini del danno nel solo intervallo tra il 1985 (data del preliminare) ed il 1988”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021