LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22037-2020 proposto da:
C.T., rappresentata e difesa dall’avvocato NOLE’ GIUSEPPE;
– ricorrente –
contro
S.G., L.M.C., rappresentate e difese dall’avvocato CASTALDI VINCENZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 883/2019 della CORTE D’APPELLO) di POTENZA, depositata il 18/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Presidente Relatore dott. ORILIA LORENZO.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 La Corte d’Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto con atto notificato il 15.3.2014 dalla C. avverso la sentenza di primo grado, rilevando che il termine breve di trenta giorni aveva iniziato il suo decorso dal 7.1.2014, data di ritiro del plico in ufficio postale da parte del difensore domiciliatario nel procedimento di prime cure.
Ricorre la C. con unico motivo denunciando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, cioè l’avvenuto mutamento di domiciliazione del suo difensore, dichiarato nel verbale di udienza 19.2.2008, sicché la notifica fatta a difensore diverso dal nuovo domiciliatario, impediva il decorso del termine breve.
Resiste la S., mentre la L. è rimasta intimata.
Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. Il ricorso è stato avviato all’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. La controricorrente ha depositato una memoria.
2 La censura è manifestamente fondata (anche se il richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5 è improprio trattandosi in sostanza di violazione dell’art. 325 c.p.c., come si ricava agevolmente dalla lettura del motivo).
Risulta infatti dagli atti (che la Corte è abilitata a consultare trattandosi sostanzialmente di error in procedendo) che nel giudizio di primo grado la C. era difesa dall’avvocato M.M., il quale aveva eletto in un primo momento domicilio per le notifiche in Melfi presso l’avvocato S.L. (cfr. atto introduttivo). Risulta altresì che all’udienza del 19.2.2008 venne formalizzato il mutamento di elezione di domicilio della C. (secondo precise direttive contenute in una nota del 11.2.2008 a firma del suo difensore avv. M.). Per effetto di tale variazione, il domiciliatario della C. diventava quindi l’avv. P.A., con studio in ***** e quindi a tale avvocato andava notificata la sentenza, a nulla rilevando che per un mero refuso dovuto evidentemente all’uso dello strumento informatico refuso peraltro facilmente rilevabile stante la precedente formalizzazione della revoca nell’intestazione della comparsa conclusionale figurasse come domiciliatario ancora l’avv. S. di Melfi.
La giurisprudenza citata dalla controricorrente (Sez. 1, Sentenza n. 807 del 2016) non giova alla sua tesi difensiva circa la rilevanza del domicilio risultante dalla comparsa conclusionale: tale pronuncia, infatti, si riferisce a ben altra ipotesi e cioè al caso di “variazione” di domiciliazione comunicata con la comparsa conclusionale e giustamente – ritenuta valida (per il principio della insussistenza di prescrizioni particolari di legge quanto all’osservanza di formalità per il mutamento nel corso del giudizio del domicilio eletto), mentre oggi si discute di variazione già ufficializzata in un verbale di udienza e, solo per un refuso, non riprodotta nella comparsa conclusionale.
Nel caso in esame quindi, in cui l’avvocato Scaringella non era il co-difensore, non trova applicazione il principio, più volte ricorrente in giurisprudenza, secondo cui la notificazione degli atti del processo, qualora la parte sia rappresentata da più di un difensore, può essere utilmente effettuata ad uno di essi, anche nel caso in cui sia stato eletto domicilio presso l’altro (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 12963 del 31/05/2006 Rv. 590288; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11744 del 27/05/2011 Rv. 618150; Sez. 1 -, Ordinanza n. 10129 del 16/04/2021 Rv. 661068).
Del resto – e il rilievo tronca ogni ulteriore considerazione – le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un’ipotesi residuale (cfr. tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 27199 del 2017).
Di conseguenza, in mancanza di notifica della sentenza presso l’unico difensore costituito o presso il suo domiciliatario ufficialmente indicato, il termine da osservare era quello lungo di un anno (cfr. vecchia formulazione dell’art. 327 c.p.c. applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio iniziato nel 2006) e l’impugnazione contro la sentenza di primo grado depositata l’8.10.2013 era tempestiva in quanto avvenuta il 15.3.2014 quindi entro il termine lungo.
In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021