Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35254 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12550-2019 proposto da:

M.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO, che li rappresenta e difende per procura apposta in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA *****, MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6539/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2013 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che:

-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;

-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;

-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;

-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la L. 8 agosto 199,1 n. 257; e solo nel 1999, col d. lgs. 17.8.1999 n. 368, stabilì la misura economica e i criteri di adeguamento della remunerazione degli iscritti alle scuole di specializzazioni, con norma tuttavia non retroattiva.

Conclusero pertanto chiedendo:

a) la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento d’un corrispettivo pari a lire 21.500.000 pre ciascun anno di corso;

b) al pagamento degli interessi di mora ex art. 1224 c.c., comma 2;

c) l’accertamento del loro “diritto a vedere riconosciuto il titolo ed ottenere il punteggio loro spettante” (così il ricorso, p. 9);

d) al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive e del “mancato paritario riconoscimento del titolo”.

2. Con sentenza 13.9.2017 n. 17225 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto.

La suddetta sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 16.10.2018 n. 6539 la Corte d’appello di Roma dichiarò estinto il giudizio rispetto alla posizione di M.C., e rigettò il gravame dei restanti appellanti.

4. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i soggetti di cui in epigrafe, con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria.

Le amministrazioni sono rimaste intimate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di tre differenti norme del codice civile, della L. n. 370 del 1999 e L. n. 257 del 1991, dell’art. 112 c.p.c. e, infine, di varie disposizioni del trattato istitutivo dell’Unione Europea e delle tre direttive 82/76, 75/363 e 93/16.

Al di là di tali riferimenti normativi, non tutti e non del tutto pertinenti, nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha individuato l’exordium praescriptionis nella data del 27 ottobre 1999, e cioè nella data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999.

I ricorrenti sostengono che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può correre quando il diritto non può essere fatto valere; e che al momento di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 non esisteva ancora alcuna certezza (in giurisprudenza) circa l’esistenza del loro diritto al risarcimento, il che impediva loro di esercitare i propri diritti.

1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il digs. 8 agosto 1991, n. 257 – delle direttive n. 7313621 CEE e n. 821761 CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 – 01).

2. I ricorrenti hanno anche domandato, in via subordinata, che sia sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: “se alla stregua del diritto dell’unione, un rimedio giurisdzizionale possa considerarsieffettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione ipendibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescnione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdifzione interna competente a conoscere la domandd’ (p. 14 del ricorso). L’istanza è manifestamente infondata.

Per quanto già detto, infatti, a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie.

Deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che ogni eventuale errore in tal senso poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.

3. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. i ricorrenti hanno reiterato la suddetta istanza, spendendo due ulteriori argomentazioni, così riassumibili:

a) le Sezioni Unite di questa Corte hanno sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la seguente questione: se sia compatibile col diritto dell’Unione l’interpretazione del diritto interno che nega qualsiasi risarcimento o indennizzo a coloro che, avendo iniziato la specializzazione prima del 1982, l’abbiano conclusa successivamente a tale data; tale dubbio interpretativo dimostrerebbe che “la corretta interpretazione delle norme comunitarie sulla responsabilità dello Stato per violazione degli obblighi comunitari è tutt’altro che pacifica”; sulla base di questo rilievo pretendono che la domanda da essi proposta nel 2013, per tardiva attuazione d’una direttiva promulgata trentuno anni prima, non potrebbe ritenersi prescritta;

b) nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di giustizia, e sopra ricordato, si è costituita la Commissione Europea, la quale ha espresso l’opinione che contrasterebbero col diritto comunitario le norme interne che negano agli odierni ricorrenti il diritto alla rivalutazione ed agli interessi sulle somme loro dovute a titolo di risarcimento per tardiva attuazione delle norme comunitarie.

3.1. Per quanto attiene la prima delle suddette deduzioni, essa è manifestamente infondata.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella nota sentenza Emmott (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C-452/09), stabili che:

(a) lo Stato inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se non fu lo Stato con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso:

(b) l’accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione del diritto dell’Unione Europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione sia fuori di dubbio (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 – 01).

E nella vicenda oggi in esame l’inadempimento dello Stato all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione non era né dubitabile, né incerto.

Come noto la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975.

La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”.

L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982.

L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”.

L’art. 1, comma 3, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata remunerazione”.

La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L43 del 15.2.1982; l’art. 16 della medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”.

Pertanto:

(a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivoco a far data dal 29.1.1982;

(b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario;

(c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi.

E’ dunque insostenibile la tesi invocata dai ricorrenti, secondo cui in subieeta materia essi non solo non avrebbero potuto sapere né di avere un diritto scaturente dall’ordinamento comunitario, né che quel diritto venne violato dallo Stato italiano, ma per di più ancora oggi “sarebbero incerti” sull’esistenza del loro diritto.

3.2. La seconda delle deduzioni svolte dai ricorrenti nella propria memoria, e concernente il tema degli interessi di mora, resta assorbita dal rigetto del motivo di ricorso concernente la prescrizione: l’estinzione del credito risarcitorio per capitale, infatti, rende superfluo discorrere degli effetti della mora.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà

atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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