LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2147-2020 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
C.C., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Pasquale DIANA, presso il cui studio legale, sito in Casal di Principe, alla via Vaticale, n. 217, e’ elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
e contro
TOGI s.r.l. (già MA.FRA. COSTRUZIONI s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 8305/25/2018 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 01/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento che l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della MA.FRA. Costruzioni s.r.l., ora TAGI s.r.l., per recupero a tassazione dei costi relativi ad operazioni intercorse con la ditta V.M., nell’anno d’imposta 2007, che l’amministrazione finanziaria riteneva inesistenti, la CTR con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello dell’ufficio finanziario sostenendo che “I giudici di prime cure con meticolosità e dovizia di dati hanno correttamente interpretato le vigente normativa e la giurisprudenza emessa dagli ermellini”, che “Condivisibili pertanto sono le controdeduzioni dell’appellato in merito all’improprio uso fatto dall’Ufficio sul raddoppio dei termini decadenziali” e che, quindi, “Assorbite sono le altre eccezioni dell’appellato”;
– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica con controricorso C.C., restando intimata la società contribuente;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione della controricorrente C.C. di inammissibilità del ricorso proposto nei suoi confronti. Sostiene la C. di essere soggetto privo di legittimazione passiva, essendo stata legale rappresentante della MA. FRA. Costruzioni s.r.l. (precedente denominazione dell’odierna società), ma di non esserlo della TOGI s.r.l. e di non essere stata destinataria dell’avviso di accertamento impugnato, emesso nei soli confronti della MA.FRA. Costruzioni s.r.l..
1.1. L’eccezione è infondata e va rigettata.
1.2. Al riguardo osserva il Collegio che è la stessa C. ad affermare nel controricorso (pag. 1) di aver impugnato in proprio, oltre che come legale rappresentante della società contribuente, all’epoca denominata MA.FRA. Costruzioni s.r.l., l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, sicché la stessa è stata parte del giudizio e quindi legittimamente è stata destinataria del ricorso per cassazione.
2. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce il difetto assoluto di motivazione sub specie di motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4.
2.1. Il motivo è manifestamente fondato.
3. Questa Corte ha più volte affermato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, omologo art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti” (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).
3.1. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).
3.2. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).
4. In tale grave forma di vizio incorre la sentenza che, come nel caso di specie, opera anche un espresso quanto immotivato rinvio per relationem alla sentenza di primo grado. Al riguardo questa Corte (cfr. Cass. n. 22022 del 2017) “ha ripetutamente statuito che la motivazione per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., S.U. n. 14814 del 2008 e n. 642 del 2015), specificando che il giudice d’appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (Cass. sez. V, n. 4780 del 2016, n. 6326 del 16; Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. ex multis, Cass. sez. V, n. 16612 del 2015, n. 15664 del 2014, n. 12664 del 2012, n. 7477 del 2011, n. 979 del 2009, n. 13937 del 2002), sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente una motivazione la cui laconicità non consenta di appurare, come nel caso di specie (in cui la CTR ha affermato che “I giudici di prime cure con meticolosità e dovizia di dati hanno correttamente interpretato la vigente normativa e la giurisprudenza emessa dagli ermellini. Condivisibili pertanto sono le controdeduzioni dell’appellato in merito all’improprio uso fatto dall’Ufficio sul raddoppio dei termini decadenziali”), che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti (ex multis Cass. sez. V, n. 3320 del 2016, n. 25623 del 2015, n. 1573 del 2007, n. 2268 del 2006, n. 25138 del 2005, n. 13990 del 2003, n. 3547 del 2002)”.
4.1. Nella fattispecie il rinvio che la CTR opera alla sentenza di prime cure ed alle argomentazioni in essa sviluppate – come reso evidente dal contenuto motivazionale della sentenza impugnata sopra trascritta nella parte in questa sede rilevante – è fatto in evidente ed insanabile difformità al principio giurisprudenziale appena sopra enunciato, essendosi i giudici di appello limitati a condividere la sentenza appellata ritenendola specificamente motivata, senza alcuna valutazione critica dei motivi di appello proposti al riguardo dall’amministrazione finanziaria (per autosufficienza trascritti nel ricorso), peraltro, neppure sommariamente riferiti, nonché delle ragioni di condivisione della decisione adottata dai primi giudici.
5. La motivazione in esame si pone anche al di sotto del minimo costituzionale nella prospettiva di cui a Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (secondo cui “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”).
6. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa alla CTR territorialmente competente, che, nel contraddittorio delle originarie parti processuali, esaminerà la vicenda fornendo adeguata e congrua motivazione, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021