LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23281-2020 proposto da:
LA CORTE SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA A RL, G.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BASTIONI DI MICHELANGELO 5/A, presso lo studio dell’avvocato FAUSTA MARCHESE, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLO SICURO, ERIKA SICURO;
– ricorrenti –
contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO ARGNANI, DANIELA OPPI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2763/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
che:
1. G.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna di rigetto di appello avverso sentenza del Tribunale di Parma che a sua volta ha rigettato l’opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Regione Emilia Romagna.
2. La Regione Emilia Romagna si è costituita con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
4. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha presentato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo di ricorso si censura la sentenza della Corte d’Appello di Bologna nella parte in cui non ha ritenuto applicabile la L. n. 689 del 1981, art. 16, all’illecito amministrativo di cui al D.L. n. 49 del 2003, art. 5, comma 5.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Sulla base di un parere ministeriale, la Regione ha coltivato la tesi, fatta propria anche dal giudice d’appello, per cui il criterio del doppio del minimo non potrebbe operare per la sanzione contestata, in ragione della sua natura proporzionale, cosicché residuerebbe il solo criterio del terzo della sanzione, venendo meno, altrimenti, la funzione deterrente della proporzionalità sanzionatoria.
La L. n. 689 del 1981, art. 16, esclude l’operatività del criterio del doppio del minimo non qualora la sanzione sia proporzionale, ma, per effetto della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 213 del 1998, art. 52, qualora non sia per essa stabilito un minimo edittale, qui invece fissato, come detto, in Euro 1.000,00; né può un parere ministeriale “modificare, limitare e, ancor di più, abrogare una norma di legge” (Cass. n. 26979 del 2018).
Questo il principio di diritto: “in tema di c.d. quote-latte, l’acquirente che non abbia rispettato l’obbligo di versamento del prelievo supplementare di cui al D.L. n. 49 del 2003, art. 5, comma 5, conv. L. n. 119 del 2003, può estinguere l’illecito amministrativo, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 16, comma 1, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale di Euro 1.000,00”.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Si vuole dare continuità a quanto affermato nella sentenza citata n. 26979 del 2018 che richiamato la L. n. 119 del 2003, art. 5, così come modificato dal D.L. n. 22 del 2005, art. 2, comma 1, convertito nella L. n. 71 del 2005, e la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, ha affermato che: “Il trasgressore dell’obbligo della trattenuta di cui alla L. n. 119 del 2003, art. 5, comma 5, ha il diritto di estinguere la conseguente sanzione irrogata mediante il pagamento della somma di Euro. 2.000,00 per ciascuna violazione (verbale e/o ordinanza) contestata ai sensi della L. n. 119 del 2003 quale doppio del minimo edittale stabilito per la sanzione”.
4. In conclusione, la Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021