LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29636-2020 proposto da:
P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, *****;
– intimata –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 10220/2020 del TRIBUNALE di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
che:
1. P.C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza avverso pronuncia del Tribunale di Roma di accoglimento di appello avverso sentenza del giudice di pace.
2. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per aver il Tribunale liquidato le spese del doppio grado di giudizio in modo omnicomprensivo, anziché per fasi, e per aver liquidato i compensi in misura inferiore ai parametri medi ed anche minimi, senza in alcun modo motivare sulle ragioni di tale riduzione).
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto: 1) il giudice nella liquidazione delle spese processuali deve sempre mettere le parti in condizione di verificare l’osservanza dei minimi tariffari; può, tuttavia, liquidare, sulla base degli attuali parametri, i compensi con unica cifra, atteso che la necessità di determinare il distinto ammontare degli onorari di avvocato si giustificava nell’ottica di distinguerli dalle competenze di procuratore, onde consentire alla parte interessata di effettuare, per esclusione, un controllo adeguato sul quantum delle voci residue (Cassazione civile, sez. II, 23/05/2002, n. 7527); 2) tuttavia è ammissibile censurare la liquidazione giudiziale ove sia stato specificamente comprovato che la liquidazione globale arrechi un pregiudizio alla parte vittoriosa, in quanto attributiva di una somma inferiore ai minimi inderogabili (Sez. 3, Sentenza n. 5318 del 08/03/2007; conf. Sez. 3, Sentenza n. 16390 del 14/07/2009); invero, il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando; in particolare, nessuna norma del citato D.M., impone al giudice di liquidare le spese indicando le percentuali di aumento o diminuzione in considerazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria; pertanto, la liquidazione delle spese da parte del giudice, in assenza di specifica indicazione delle aliquote applicate, non si presume avvenuta sulla base delle aliquote medie (dunque, dei valori medi), in quanto ciò che rileva è che la liquidazione sia contenuta entro i limiti massimo e minimo; nel caso di specie, tuttavia, anche a voler applicare i valori minimi le somme liquidate dal Tribunale di Roma, tenuto conto dello scaglione di riferimento, non rientrano nelle soglie della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
4. La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021