LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29640-2020 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
ROMA CAPITALE, *****, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 9774/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
che:
1. F.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma di rigetto di appello avverso sentenza del Giudice di pace di Roma di accoglimento di opposizione a ruolo esattoriale.
2. Roma capitale e Agenzia Delle Entrate sono rimaste intimate.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo di ricorso si censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto corretta la condanna alle spese del solo agente della riscossione e non dell’ente impositore, perché il vizio accolto riguardava l’erronea notificazione della cartella 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: La sentenza non è conforme al seguente principio: ” In tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell’ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all’opponente, il quale e’, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo” Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017.
3. Il Collegio non condivide la proposta del Relatore.
In particolare, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, l’accoglimento dell’opposizione da parte del Giudice di Pace è dipeso dalla mancata notifica della cartella di pagamento, attività interamente addebitabile all’agente della riscossione. Ne consegue che, nella specie, non ricorrono le condizioni che impongono la condanna in solido alle spese di lite anche dell’ente impositore. Nel caso citato nella sentenza indicata nella proposta, infatti, si fa riferimento all’ipotesi in cui la cartella di pagamento sia stata annullata per omessa notifica dell’atto presupposto. In tal caso, dunque, l’annullamento è addebitabile all’ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l’agente della riscossione.
4. Ne consegue che la sentenza non merita censura e il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese non essendoci altre parti costituite oltre al ricorrente.
5. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021