Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35269 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29647-2020 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13870/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

che:

1. R.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma di accoglimento di appello avverso sentenza del giudice di pace su opposizione a ruoli esattoriali.

2. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, per aver il Tribunale liquidato le spese del secondo grado di giudizio in modo omnicomprensivo, anziché per fasi, e per aver liquidato i compensi in misura inferiore ai parametri medi ed anche minimi, senza in alcun modo motivare sulle ragioni di tale riduzione).

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto: la liquidazione non ha tenuto conto della fase di studio;

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore con la precisazione che la statuizione riguarda la liquidazione delle spese di appello che sono sotto i minimi tariffari senza alcuna motivazione anche in relazioni alle prestazioni rese in base alle fasi indicate nel D.M. n. 55 del 2014, art. 4. Nella specie il Tribunale ha effettuato una liquidazione globale delle spese di lite del giudizio, escludendo solo la fase istruttoria ma non tenendo conto della fase di studio e senza alcuna indicazione del criterio di liquidazione, pure affermato nella medesima sentenza con riferimento alle spese del giudizio di primo grado.

4. In conclusione, la Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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