Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35270 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29650-2020 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA DI GREZIA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13925/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

che:

1. G.D. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma di accoglimento di appello avverso sentenza del giudice di pace.

2. Roma capitale si è costituita con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per aver il Tribunale liquidato le spese del doppio grado di giudizio in modo omnicomprensivo, anziché per fasi, e per aver liquidato i compensi in misura inferiore ai parametri medi ed anche minimi, senza in alcun modo motivare sulle ragioni di tale riduzione.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto: il giudice nella liquidazione delle spese processuali deve sempre mettere le parti in condizione di verificare l’osservanza dei minimi tariffari; può, tuttavia, liquidare, sulla base degli attuali parametri, i compensi con unica cifra, atteso che la necessità di determinare il distinto ammontare degli onorari di avvocato si giustificava nell’ottica di distinguerli dalle competenze di procuratore, onde consentire alla parte interessata di effettuare, per esclusione, un controllo adeguato sul quantum delle voci residue (Cassazione civile, sez. II, 23/05/2002, n. 7527); tuttavia è ammissibile censurare la liquidazione giudiziale ove sia stato specificamente comprovato che la liquidazione globale arrechi un pregiudizio alla parte vittoriosa, in quanto attributiva di una somma inferiore ai minimi inderogabili (Sez. 3, Sentenza n. 5318 del 08/03/2007; conf. Sez. 3, Sentenza n. 16390 del 14/07/2009); invero, il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando; in particolare, nessuna norma del citato D.M., impone al giudice di liquidare le spese indicando le percentuali di aumento o diminuzione in considerazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria; pertanto, la liquidazione delle spese da parte del giudice, in assenza di specifica indicazione delle aliquote applicate, non si presume avvenuta sulla base delle aliquote medie (dunque, dei valori medi), in quanto ciò che rileva è che la liquidazione sia contenuta entro i limiti massimo e minimo; nel caso di specie, tuttavia, anche a voler applicare i valori minimi, le somme liquidate dal Tribunale di Roma, tenuto conto dello scaglione di riferimento, non rientrano nelle soglie della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014;

3. Il Collegio non condivide la proposta del Relatore.

In particolare, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudice dell’appello ha sufficientemente motivato le ragioni per le quali, nel caso di specie, poteva giustificarsi una liquidazione al di sotto dei valori tabellari minimi. In particolare, il Tribunale di Roma ha evidenziato che il valore, la natura e la complessità della controversia, il numero l’importanza e la complessità delle questioni trattate giustificavano di andare al di sotto dei minimi tariffari. Il giudice di primo grado, dunque, aveva motivato adeguatamente la decisione in ordine alle spese, tenendo conto dell’assenza di questioni di fatto e di diritto rilevanti e dell’assenza di attività istruttoria, nonché dell’esaurimento del processo in una sola udienza.

Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Sez. 62, Ord. n. 11601 del 2018).

4. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida come da dispositivo.

5. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1000 più 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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