LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30109-2020 proposto da:
A.R., C.D., elettivamente domiciliate in Mazzarone (CT) via Cucchi n. 18 presso lo studio dell’avv.to VINCENZO GIANNONE che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
ISTITUTO SERVIZI MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE ISMEA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio dell’avvocato LORENZO GRISOSTOMI TRAVAGLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO TULONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 907/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
che:
1. C.D. e A.R. hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma di rigetto dell’impugnazione con la quale si lamentava la nullità della notifica dell’atto di citazione nei confronti di A.R..
2. ISMEA (Istituto Servizi Mercato Agricolo) si è costituito con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO
che:
Con due motivi di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 139,140,143, e 149 c.p.c., per aver la Corte d’Appello rigettato il motivo di appello relativo alla nullità della notifica della citazione effettuata in domicilio diverso da quello effettivo come risultante dalle certificazioni anagrafiche.
Il ricorso appare manifestamente infondato, in applicazione del principio secondo il quale: Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito ex plurimis (Sez. L, Ord. n. 23521 del 2019).
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
In particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto che A.R. dimorasse nel luogo dove è stata effettuata la notifica dell’atto di citazione (*****).
Tale circostanza è confermata anche dal fatto che al medesimo indirizzo è stata notificata anche la sentenza appellata e, in tale occasione A.R. ha sottoscritto l’avviso di ricevimento personalmente. Sicché a fronte di tali risultanze processuali la ricorrente non può eccepire la nullità della notifica solo sulla base delle risultanze anagrafiche. Infatti, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito (Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 2016).
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato manifestamente infondato.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000 più 200 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021