LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12179-2020 proposto da:
D.M., rappresentato e difeso dall’avvocato CANIO SALESE;
– ricorrente –
contro
D.T.N., rappresentato e difeso dall’avvocato MIRKO COLLEVECCHIO;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 07/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
D.M. ha proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, pubblicata il 7 gennaio 2020.
Resiste con controricorso l’avvocato D.T.N..
Il Tribunale di Pescara ha accolto la domanda proposta dall’avvocato D.T.N., condannando D.M. al pagamento di Euro 2.738,00, oltre accessori, a titolo di compenso per l’attività professionale svolta dall’attore nell’interesse del convenuto in un causa civile promossa davanti al medesimo Tribunale di Pescara. Il Tribunale ha dapprima ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza, che il resistente assumeva spettante al Giudice di pace di Penne. In secondo luogo, il Tribunale ha considerato non maturato il periodo utile alla prescrizione presuntiva di cui di cui agli artt. 2956 e 2957 c.c., dovendosi individuare il dies a quo nel giorno (13 luglio 2014) del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, pubblicata il 13 gennaio 2014, che definiva il giudizio nel quale l’attività professionale era stata prestata. Pertanto, secondo l’ordinanza impugnata, la richiesta di pagamento comunicata in data 7 giugno 2017 doveva considerarsi utile ad interrompere la prescrizione, giacché intervenuta prima che fosse maturato il triennio utile ai fini del 2956 c.c..
1. L’unico motivo di ricorso proposto da D.M. allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2957 c.c., comma 2. Afferma il ricorrente che il dies a quo della prescrizione presuntiva, ex art. 2957 c.c., va individuato nel giorno della pubblicazione della sentenza e non in quello del passaggio in giudicato. La data da prendere in considerazione sarebbe, pertanto, quella del 13 gennaio 2014 (data di pubblicazione) e non quella del 13 luglio 2014 (data del passaggio in giudicato della sentenza non notificata); in tale prospettiva, la lettera di messa in mora ricevuta in data 7 giugno 2017 dovrebbe considerarsi intervenuta quando il triennio della prescrizione era già maturato.
2. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il presidente ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.
2.1. Il controricorrente ha presentato memoria.
3. Va premesso che non è stata devoluta a questa Corte la questione della incompetenza dell’adito Tribunale, oggetto di eccezione del convenuto disattesa nell’ordinanza impugnata (al riguardo, Cass. Sez. U, 23/02/2018, n. 4485).
4. Il Tribunale di Pescara, avendo individuato il dies a quo per il decorso della prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., n. 2, e ex art. 2957 c.c., comma 2, nel giorno (13 luglio 2014) in cui maturò il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado resa il 13 gennaio 2014 nel giudizio davanti al medesimo Tribunale, nel quale D.M. era stato difeso dall’avvocato D.T., ha fatto cattiva applicazione delle norme in questione.
Ribadendo quanto chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte, va infatti enunciato il seguente principio:
Il termine triennale della prescrizione presuntiva per le competenze dovute agli avvocati, di cui all’art. 2956 c.c., ai sensi dell’art. 2957 c.c., comma 2, decorre “dalla decisione della lite”, la quale coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa, mentre “per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione”, da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio.
Nella specie, la sentenza pubblicata il 13 gennaio 2014 era ancora impugnabile e non aveva definito la causa, sicché non valeva come “decisione della lite”, ma ciò imponeva di allegare e di accertare altrimenti quale ulteriore prestazione l’avvocato avesse svolto in adempimento del rapporto professionale con il cliente, essendo il passaggio in giudicato di una sentenza impugnabile effetto naturale del decorso dei termini previsti agli artt. 325 e 327 c.p.c., senza implicare ex se il compimento di ulteriori attività difensive.
Le considerazioni svolte in memoria dal controricorrente (circa l’attività svolta dall’avvocato Monica Fragassi ai fini della redazione dell’atto di appello nel giugno 2014 e circa la delazione del giuramento) attengono a questioni che saranno eventualmente devolute al giudice di rinvio ai sensi dell’art. 394 c.p.c..
Va dunque accolto il ricorso proposto e l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Pescara in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame della causa uniformandosi al principio enunciato e tenendo conto dei rilievi svolti, e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Pescara in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 Novembre 2021
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