Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35280 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30652-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo studio dell’avvocato PIERO ENRICO TURETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato RITA ANTONIA TERLIZZI;

– ricorrente –

contro

C.E., A.L.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 19, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CARNEVALI, rappresentati e difesi dall’avvocato PIERO EMILIO ZACCAGNINI;

– controricorrenti –

contro

M.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1182/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI MARILENA.

RILEVATO

che:

M.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1182/2019 della Corte d’Appello di Firenze, pubblicata il 20 maggio 2019, notificata il 9 luglio 2019, articolando due motivi.

Resistono con controricorso C.E. e A.L.D..

C.E. e A.L.D., ottenuta la condanna giudiziale di M.S. al pagamento di Euro 16.012,24 per i lavori eseguiti su alcuni immobili di proprietà di quest’ultima, agivano in giudizio nei confronti di S. e M.A. per accertare e dichiarare sussistenti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. e far dichiarare inefficace il contratto di compravendita intercorso tra S. e M.A. e, in via alternativa e/o subordinata, per farne dichiarare la simulazione.

Nelle more del giudizio la Corte d’Appello di Firenze aveva rideterminato, con sentenza n. 221/2010, la somma dovuta da M.S. a C.E. e A.L.D. in Euro 15.813,60 di capitale.

Il Tribunale di Prato con sentenza n. 203/2011 accoglieva la domanda attorea, dichiarava inefficace l’atto di compravendita intercorso tra S. e M.A. e, in considerazione dell’ulteriore trasferimento immobiliare posto in essere da M.A. a favore della sorella I., avvenuto nelle more del giudizio, dichiarava M.A. tenuta a rendere disponibili i suoi beni, fino alla misura di Euro 100.000,00, per garantire il soddisfacimento del credito vantato dagli attori nei confronti di M.S..

La Corte d’Appello di Firenze, con il pronunciamento oggetto dell’odierno ricorso, riuniti gli appelli interposti da A. e M.S., li respingeva entrambi, condannando in solido le appellate alla rifusione delle spese di lite.

Per quanto ancora di interesse, la sentenza qui impugnata riteneva integrati gli elementi indiziari atti a provare i presupposti dell’azione pauliana: i) l’esistenza del credito riconosciuto dalla sentenza n. 700/2005 del Tribunale di Prato, accertato definitivamente, dalla pronuncia n. 221/2010 della Corte d’Appello di Firenze, per Euro 15.813,60; la vendita dell’unico immobile posseduto da M.S. ad un prezzo irrisorio; la conoscenza, da parte della sorella A., del debito di M.S., data la convivenza; la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei debitori; il rapporto di parentela che legava le parti; i due successivi trasferimenti del 17 novembre 2005 e del 26 febbraio 2010; in aggiunta, alla mancanza di motivazione posta alla base del trasferimento della proprietà che giustificasse il diritto di abitazione di M.S. sull’immobile compravenduto e l’istituzione di vincoli, quali il diritto di abitazione e di usufrutto a favore dell’alienante; all’infruttuosa esecuzione tentata con il pignoramento del conto corrente intestato alla debitrice; alla sparizione del corrispettivo. Quanto al profilo temporale degli atti dispositivi rispetto all’inizio del contenzioso avente ad oggetto il credito dei professionisti, la Corte d’Appello rilevava che il creditore era libero di scegliere come meglio agire a tutela del proprio diritto di credito, con l’unico limite dell’esistenza del credito e della sua validità, a fronte della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. posta a carico del debitore.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo M.A. deduce “Violazione e/o Falsa applicazione degli artt. 2901 e 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione dell’art. 132 c.p.c, n. 4 (art. 360 c.p.c., n. 4). Omesso esame circa fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti nonché motivazione manifestamente illogica, non coerente e non plausibile, motivazione apparente (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Gli sforzi della ricorrente sono volti, innanzitutto, a mettere in discussione gli elementi indiziari, riferiti nella parte narrativa, su cui si era basata la decisione impugnata per ritenere integrati gli estremi dell’azione revocatoria: il credito dei professionisti sarebbe sorto nel 1998 e non con la sentenza n. 700/2005 del Tribunale di Prato; il bene sarebbe stato venduto al prezzo di mercato; non tutte le sorelle avrebbero convissuto; il secondo trasferimento avrebbe dovuto essere considerato isolatamente; non era necessario che dal rogito notarile emergesse la giustificazione della costituzione del diritto di abitazione e di usufrutto a favore dell’alienante.

Successivamente, la ricorrente lamenta la mancata considerazione del fatto che M.I. fosse la proprietaria di fatto dell’immobile oggetto dell’atto traslativo e che gli atti di trasferimento posti in essere non avevano natura fraudolenta, ma dovevano essere ricollegati ai loro rapporti interni.

1.1. I motivi non meritano accoglimento, traducendosi in palesi censure in fatto, non evidenzianti alcun vizio logico del lineare percorso argomentativo della sentenza impugnata, che, come si è già precisato in narrativa, ha confermato l’accoglimento della domanda, ex art. 2901 c.c., con il decisivo ed essenziale rilievo circa la ricorrenza di tutti gli elementi indiziari che, secondo il consol i.to orientamento giurisprudenziale, valgono a ritenere integrati gli estremi della domanda in esame.

In definitiva, la ricorrente fornisce una propria lettura delle risultanze indiziarie, surrogandosi, inammissibilmente, nell’esercizio di un potere spettante solo al giudice del merito, nella specie esercitato in assenza di errori giuridici e di intrinseci vizi logici della motivazione.

L’ubi consistam della censura, sebbene introdotta attraverso la denuncia di un error in iudicando, nella sostanza si risolve nella richiesta di una rivalutazione degli accertamenti fattuali, estranea al perimetro del sindacato di legittimità perché incompatibile con i suoi caratteri morfologici e funzionali; l’accoglimento di tale richiesta implicherebbe la trasformazione del processo di cassazione in un terzo giudizio di merito, nel quale ridiscutere il contenuto di fatti e di vicende del processo e dei convincimenti del giudice maturati in relazione ad essi – evidentemente non graditi – al fine di ottenere la sostituzione di questi ultimi con altri più collimanti con propri desiderata, rendendo, in ultima analisi, fungibile la ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito con il sindacato di legittimità avente ad oggetto i provvedimenti di merito.

A ciò aggiungasi:

– che la ricorrente è incorsa nel divieto di cui all’art. 348 ter c.p.c., penult. comma: quando la sentenza di appello sia conforme in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure non è deducibile il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per lamentare l’omesso esame di fatti decisivi, dedotti, peraltro, senza neppure rispettare gli oneri di allegazione a tale scopo necessari. Il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche dal dato extratestuale) che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un diverso esito della controversia) (Cass., Sez. Un., 07/0472014, n. 8053);

– che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054). Non è ammessa, quindi, la denuncia di un vizio motivazionale che per essere argomentato, come in questo caso, ha bisogno del supporto di circostanze che non emergono dalla motivazione, ma dal confronto o mancato confronto con circostanze ulteriori.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 99 e 101 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Nonché motivazione manifestamente illogica, non coerente e non plausibile (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

La Corte d’Appello, traendo elementi presuntivi dal fatto che tutte le sorelle convivessero, dal rapporto di parentela che legava le parti, dalla circostanza che il bene fosse stato oggetto di due atti traslativi, avrebbe erroneamente ritenuto che gli atti di compravendita dimostrassero il perseguimento di uno scopo elusivo concordemente perseguito dalle sorelle M. con la vendita dell’unico bene, avrebbe violato il principio della domanda, atteso che oggetto di giudizio era stata la domanda ex art. 2901 c.c. riguardante solo il primo atto di trasferimento, ed il principio del contraddittorio, essendo inibito ad M.I., parte estranea al giudizio, contrappore argomenti decisivi per confutare il tentativo di attribuirle consapevolezza di pregiudizio e/o intenti elusivi.

Le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, alle pp. 6 e 7, ha confermato la decisione di prime cure quanto all’ammissione della sostituzione dell’originaria domanda revocatoria in condanna al pagamento dell’equivalente monetario posto a carico di M.A., tenuta a rendere disponibili i propri beni fino alla misura del prezzo di Euro 100.000,00 per la vendita eseguita da M.A. a favore della sorella I..

Ne consegue che la sentenza assoggettata ad impugnazione non ha mai riferito gli indizi da cui ha ricavato la ricorrenza dei presupposti della domanda revocatoria a M.I., posto che sin dalla sentenza di primo grado era stata ritenuta inammissibile, perché nuova, la domanda di revocatoria contro M.I., ammettendo, invece, la modifica della domanda originaria nei termini enunciati.

In aggiunta, l’odierna ricorrente non ha alcuna legittimazione processuale né sostanziale a far valere in giudizio il diritto della sorella M.I..

3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

5. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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