Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35283 del 18/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34285-2019 proposto da:

AB INVEST SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PISCIOTTI;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2407/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI MARILENA.

RILEVATO

che:

La Società A.B. Invest S.r.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 2407/2019 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata il 18 giugno 2019, notificata il 17 settembre 2019, articolando due motivi.

Resiste con controricorso Zurich Insurance PLC.

Zurich Insurance PLC, creditrice della somma di Euro 311.000,00, nei confronti di P.S., in virtù della sentenza n. 280/2008 che aveva annullato quella di prime cure, in esecuzione della quale aveva pagato a P.S. Euro 311.000,00 a titolo risarcitorio, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, P.S. e l’odierna ricorrente, perché fosse dichiarato simulato o inefficace, ex art. 2901 c.c., l’atto di compravendita tra di essi intercorso, subito dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna.

Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 837/2015, accoglieva la domanda di revocazione e regolava le spese di lite.

La Corte d’Appello Di Bologna, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, riuniti gli appelli di P.S. e di A.B. Invest S.r.L. confermava la sentenza del Tribunale di Rimini, ritenendo ricorrenti tutti i presupposti, soggettivi ed oggettivi, di cui all’art. 2901 c.c.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello di Bologna assegnato un significato giuridicamente erroneo allo stato soggettivo della scientia damni”.

La Corte territoriale avrebbe sovrapposto la scientia damni all’eventus damni ed avrebbe ricavato la prima dal secondo, avendo ritenuto provata la conoscenza che l’atto dispositivo avrebbe provocato un pregiudizio alle ragioni del creditore deducendola dal fatto che tutto il patrimonio immobiliare di P.S. fosse stato trasferito, rendendo il suo patrimonio difficilmente aggredibile dalla creditrice.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte d’Appello di Bologna assegnato un significato giuridicamente erroneo allo stato soggettivo della scientia damni”. In particolare, il giudice a quo avrebbe dato per assodata la conoscenza del debito di P.S., senza che essa fosse dimostrata, si sarebbe incagliato in una petizione di principio tale da rendere indecifrabile la motivazione adottata, impedendo la ricostruzione dell’itinerario logico e giuridico percorso.

3. I motivi che, possono essere esaminati congiuntamente, perché riguardano entrambi l’accertamento della scientia damni, sono fondati.

Ora, pur dovendosi ricordare che la scientia damni può essere provata anche per presunzioni (cfr. Cass. 19/02/2020, n. 4175), deve ritenersi che la Corte d’Appello non abbia correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte quando ha dedotto la scientia damni dal fatto che il debitore avesse trasferito a terzi tutti i suoi beni. Infatti, la modificazione del patrimonio, in senso quantitativo e/o qualitativo, integra l’eventus damni, cioè l’elemento oggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c., ma non anche quello soggettivo, cioè la conoscenza da parte del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del suo creditore.

Al fine di ritenere provata detta conoscenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto dedurla come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, da una molteplicità di concordanti elementi indiziari, oggetto di una valutazione complessiva. Il che non è avvenuto nel caso di specie, ove la Corte territoriale, cfr. p. 7, ha così giustificato la ritenuta ricorrenza della scientia damni: “e’, nella fattispecie, in re ipsa, atteso che risulta che tutto il patrimonio immobiliare del P. sia stato da questi trasferito alla A.B. Invest s.r.l., non essendovi agli atti prova alcuna della esistenza di uteriori beni idonei alla soddisfazione del credito della Compagnia Assicuratrice”. E la riprova che la sentenza impugnata ha sovrapposto la prova dell’elemento soggettivo con quella dell’eventus damni, si trae adalle ulteriori argomentazioni introdotte con l’avverbio “invero”, rappresentate da due pronunce di questa Corte, di cui vengono riportate le massime, riguardanti appunto il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria: Cass. n. 1896/2012 e Cass. n. 1927/2018.

5. Ne consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata è cassata, la controversia è rinviata alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472