LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35276-2019 proposto da:
A.C. SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
GENERTEL SPA, S.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 902/2019 del TRIBUNALE di CASSINO, depositata il 04/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI MARILENA.
RILEVATO
che:
AC Soluzioni S.r.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 902/2019 del Tribunale di Cassino, pubblicata il 4 luglio 2019, articolando un solo motivo, illustrato con memoria.
Nessuna attività difensiva è svolta dagli intimati.
AC Soluzioni S.r.l. deduce in premessa di fatto di aver ricevuto, per i servizi di noleggio di un’auto sostitutiva resi a favore di M.A., quale prestazione in luogo dell’adempimento, ex art. 1198 c.c., una cessione di credito, per Euro 1.980,00, avente la sua fonte nei danni spettanti a M.A. per l’incidente subito il 13 dicembre 2008.
La Genertel SpA, tenuta a liquidare, ex art. 149 C.d.S., il risarcimento spettante a M.A., non avendo dato seguito alle richieste di pagamento, veniva citata in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, dall’odierna ricorrente, per ottenere la somma oggetto di cessione e il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento. La domanda veniva proposta, in via subordinata, anche nei confronti di M.A., vincolata a garantire la cessione pro solvendo.
Genertel S.p.a. restava contumace.
Costituitasi in giudizio, M.A. chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti, perché il risarcimento maturato verso la compagnia di assicurazioni era capiente in relazione alla cessione; si associava quindi alla domanda formulata da AC soluzioni nei confronti di Genertel Italia Spa.
Nel corso di causa emergeva che Genertel Italia, sebbene regolarmente ed efficacemente portata a conoscenza della cessione, aveva corrisposto ad M.A. l’importo di Euro 16.480,00, rimanendo obbligata nei confronti di AC soluzioni, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1260 e 1264 c.c.
Il Giudice di Pace di Sora, con sentenza n. 155/2014, respingeva le domande ritenendo non provato il danno da fermo tecnico.
AC Soluzioni impugnava la decisione dinanzi al Tribunale di Cassino; M.A. si costituiva per ottenere il rigetto della domanda nei propri confronti e la condanna di Genertel Italia Spa. Quest’ultima restava contumace Il Tribunale di Cassino riconosceva la fondatezza del gravame ed emetteva per il credito oggetto di cessione un’ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c.
La causa proseguiva per ottenere il recupero del danno consistente nei costi del professionista incaricato del recupero bonario del credito, pari ad Euro 300,00, ed ai costi dell’agenzia che aveva provveduto alle certificazioni ed alle visure necessarie alla corretta introduzione del giudizio, ammontati ad Euro 26,84, e per la mancata disponibilità delle somme dovute.
A definizione del procedimento, il Tribunale di Cassino, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, confermava l’ordinanza ingiuntiva di pagamento di Euro 1.980,00 e condannava la ceduta al risarcimento del danno conseguente al ritardato pagamento, liquidato in via equitativa in Euro 400,00.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per non essersi il Tribunale pronunciato sulla domanda di risarcimento dei costi sostenuti per l’attività di patrocinio svolta per la bonaria risoluzione della vertenza e per l’acquisizione della domanda necessaria all’istruzione del giudizio, pari, rispettivamente, ad Euro 300,00 e ad Euro 28,64: domande il cui contenuto, adempiendo alle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, la ricorrente ha provveduto a trascrivere nel ricorso.
Oltre a rilevare che la violazione dell’art. 112 c.p.c., implica un difetto di attività del giudice che può essere denunciato ricorrendo alla categoria logica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non già ad un error in iudicando, dal dispositivo della sentenza impugnata si evince l’avvenuta liquidazione a favore dell’odierna ricorrente della somma di Euro 300,00 che evidentemente è stata riconosciuta proprio a ristoro delle spese invocate da AC Soluzioni.
Il Tribunale di Cassino, infatti, dopo aver condannato Genertel S.p.a. al pagamento di Euro 1.980,00, oltre agli interessi dalla data della domanda giudiziale al soddisfo, e al pagamento di Euro 400,00 a titolo di risarcimento del danno per mancata disponibilità delle somme, ha riconosciuto all’odierna ricorrente la somma di Euro 300,00 così motivando “per i compensi di questa pronuncia che liquida in complessivi Euro 300,00 oltre al rimborso iva, cpa, spese forfettarie in favore della parte istante”, provvedendo poi alla separata liquidazione delle spese di lite del primo e del secondo grado, secondo i criteri indicati in motivazione.
Non può che riconoscersi nella liquidazione di Euro 300,00 oltre al rimborso Iva, cpa e spese forfettarie, la tacitazione della richiesta dell’odierna ricorrente al rimborso dei costi sostenuti per l’attività di patrocinio svolta per la bonaria risoluzione della vertenza e per l’acquisizione della documentazione necessaria all’istruzione del giudizio.
2. Il ricorso e’, dunque, inammissibile.
3. Nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021
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