Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35285 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4019-2020 proposto da:

A.C. SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO, 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO MANNO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE, 31, presso lo studio dell’avvocato VALERIA VIZZONE, che la rappresenta difende unitamente all’avvocato DOMENICO VIZZONE;

– controricorrente –

contro

A.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 20964/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 31/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI MARILENA.

RILEVATO

che:

AC Soluzioni S.r.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 20964/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 31 ottobre 2019, notificata l’11 novembre 2019, articolando un solo motivo, illustrato con memoria.

Resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni S.p.a., corredato di memoria.

AC Soluzioni S.r.l. deduce in premessa di fatto di aver ricevuto, per i servizi di noleggio di un’auto sostitutiva resi a favore di A.C., quale prestazione in luogo dell’adempimento, ex art. 1198 c.c., una cessione di credito, portata a conoscenza dei condebitori solidali, per Euro 630,00, avente la sua fonte nei danni spettanti a A.C. per l’incidente subito 11 dicembre 2009, allorquando, l’auto di sua proprietà, condotta da D.E., assicurata da UGF Assicurazioni, veniva investita da quella condotta da T.A., di proprietà di M.L., assicurata con la Zurich Insurance Company.

UGf, ora Unipolsai Assicurazioni La Genertel S.p.a., tenuta a liquidare, ex art. 149 C.d.S., il risarcimento spettante a A.C., non avendo dato seguito alle richieste di pagamento, veniva citata in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Ostia, dall’odierna ricorrente, insieme con T.A., per ottenere la somma oggetto di cessione e il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento. La domanda veniva proposta, in via subordinata, anche nei confronti di A.C., vincolata a garantire la cessione pro solvendo.

Costituitasi in giudizio, A.C. chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti, perché il risarcimento maturato verso la compagnia di assicurazioni era capiente in relazione alla cessione, confermava il credito, il suo ammontare e la propria legittimazione quale proprietaria del mezzo.

T.A. restava contumace.

Ugf resisteva.

Nel corso dell’udienza del 13 dicembre 2016 AC Soluzioni chiedeva di integrare il contraddittorio nei confronti di M.L., proprietaria dell’auto investitrice.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 188/2017, rigettava la domanda attorea ritenendola non provata.

AC Soluzioni impugnava la decisione dinanzi al Tribunale di Roma, lamentando la mancata integrazione del contraddittorio.

Il Tribunale osservava, però, che il responsabile civile del sinistro era stato regolarmente citato nel giudizio e che, quanto all’integrazione del contraddittorio richiesta nei confronti del soggetto ritenuto proprietario del veicolo responsabile del sinistro, né nella sentenza impugnata né nell’atto di appello era dato rinvenire indicazioni puntuali sul di esso, perciò riteneva che non fosse possibile dare per accertata la circostanza che il conducente ed il proprietario del veicolo non coincidessero. Di conseguenza, respingeva l’appello.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1. La ricorrente censura la sentenza gravata per violazione o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c, nn. 3 e 4, per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti di M.L., proprietaria del veicolo responsabile del sinistro.

Il motivo non merita accoglimento.

Da quando la questione è stata affrontata in maniera diretta ed esplicita da questa Corte, con la pronuncia n. 21896 del 20/09/2017, è divenuto un principio consolidato quello secondo cui, in caso di azione diretta del danneggiato, nell’ambito di un sinistro stradale, nei confronti della propria compagnia di assicurazione, D.Lgs. n. 209 del 2005 ex art. 149, sussiste il litisconsorzio necessario anche nei confronti del responsabile civile poiché: “(…) il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, comma 3)”.

Tale conclusione si giustifica in considerazione del Codice delle Assicurazioni private, art. 144, comma 3, il quale dispone che quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile ha l’obbligo di convenire, altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo.

L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, prosegue, infine, la Suprema Corte, non è diversa da quella regolata dall’art. 144 citato; ne dà conferma in tal senso l’art. 149, comma 6, che attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente.

Ciò rende necessaria la partecipazione al giudizio anche del responsabile del danno (da sinistro stradale) all’origine della pretesa risarcitoria, a tanto non ostando il fatto che essa fosse diretta, ai sensi del cod. ass., art. 149, nei confronti della società assicuratrice dello stesso danneggiato. Ed invero, anche nella procedura di indennizzo diretto disciplinata dalla norma da ultimo citata, il responsabile civile deve essere convenuto in giudizio, quale litisconsorte necessario.

Tanto premesso, tuttavia, deve darsi atto del fatto che, non emergendo ex actis, chi fosse il proprietario dell’autoveicolo né che T.A. non lo fosse, spettava alla parte che aveva chiesto l’integrazione del contraddittorio, cioè all’odierna ricorrente, indicare il litisconsorte necessario pretermesso e indicare il titolo sulla scorta del quale il soggetto pretermesso dovesse assumere la veste di litisconsorte necessario. Il dubbio su tali circostanze ricade sull’eccipiente e non consente al giudicante di ravvisare la dedotta violazione dell’art. 102 c.p.c.. Il giudice a quo ha, dunque, correttamente deciso, stante che, anche secondo la giurisprudenza di questa Corte, colui che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell’invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità (Cass. 10/05/2018, n. 11318; Cass. 19/03/2013, n. 6822; Cass. 16/03/2006, n. 5880).

Il Tribunale ha, inoltre, giustificato la propria decisione con una statuizione che non è stata confutata e cioè che il giudice d’appello non può ricavare il dato relativo al litisconsorte necessario pretermesso dagli scritti difensivi o dalle dichiarazioni rese a verbale dalle parti in primo grado, trattandosi di elementi non vagliati e non confluiti nella sentenza impugnata.

2. Va dato atto che, con la memoria depositata in vista dell’odierna Camera di Consiglio, AC soluzioni rappresenta che il controricorso è stato sottoscritto dall’avv. Valeria Vizzoni, mentre la procura al controricorso era stata conferita all’avvocato Domenico Vizzoni.

3.La questione non merita accoglimento. Non solo la Corte ritiene verosimile che la controricorrente volesse conferire la procura speciale congiuntamente agli avv.ti Valeria e Domenico Vizzoni (peraltro, nell’intestazione il controricorso risulta proposto per conto della UnipolSai dall’avv. Valeria Vizzoni, la quale ha anche autenticato la firma del conferente, oltre ad essere indicata come domiciliataria peraltro presso lo studio condiviso con l’avv. Domenico Vizzoni), e che per un errore il suo nome non sia stato fatto insieme con quello di Domenico Vizzoni, ma quand’anche si escluda la ricorrenza di detto errore, deve ricordarsi, al fine di ribadirlo, che questa Corte, ritiene che “la firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso per cassazione ai fini dell’autenticazione della procura speciale vale anche quale sottoscrizione del ricorso, in quanto consente di attribuire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso stesso” (Cass. n. 7443 del 23/03/2017; Cass. n. 18491 del 01/08/2013; Cass. n. 7551 del 12/04/2005; Cass. n. 21326 del 03/10/2006).

4. Il ricorso è inammissibile.

5.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

6. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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