Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35287 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Maria – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22887-2020 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANASTASIO II 416, presso lo studio dell’avvocato STEFANO RADICIONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO CAPPA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASALE MONFERRATO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1010/2020 del TRIBUNALE di VERCELLI, depositata il 13/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BERTUZZI MARIO.

RILEVATO

che:

C.C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 1010 del 13. 5. 2020, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione al verbale della Polizia Municipale che gli contestava la violazione dell’art. 157 C.d.S., commi 6 e 8;

il comune di casale Monferrato non ha svolto attività difensiva;

il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 157 C.d.S., commi 6 e 8, lamentando che il giudice a quo abbia rigettato l’opposizione in ragione del rilievo che il voucher del parcheggio era stato da lui esposto in maniera non visibile, così disattendendo la prova testimoniale da cui era risultato che egli aveva acquistato e compilato il voucher e l’aveva esposto sul cruscotto dell’auto e che la non visibilità dei dati in esso contenuti era stata causata da un accartocciamento dello stesso dovuto al calore del sole a cui era rimasto esposto l’autoveicolo;

il secondo motivo denunzia violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 2697 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il Tribunale non ha preso in considerazione le risultanze di fatto riferite dal teste sentito;

il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 157 C.d.S., assumendo che il Tribunale, in conformità alla pronunce della Corte di Cassazione n. 8282 del 2016 e n. 18150 del 2002, una volta dati per pacifici l’acquisto e l’esposizione del voucher, avrebbe dovuto ritenere non sussistente la violazione, non potendo la mancata esposizione o la non leggibilità del tagliando essere assimilate alla mancanza dello stesso, quale titolo abilitativo alla sosta;

il quarto motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 157 C.d.S. e dei principi espressi dalla giurisprudenza in punto di colpevolezza e caso fortuito nelle sanzioni amministrative, lamentando che il Tribunale non l’abbia assolto dalla violazione contestata per difetto dell’elemento della colpa, atteso che dall’istruttoria espletata era emerso che il tagliando si era accartocciato e divenuto illeggibile a causa del calore del sole, cioè per fatto indipendente dalla volontà del sanzionato;

il quinto motivo di ricorso denunzia violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudicante ritenuto esistente la violazione nonostante il comprovato pagamento del voucher e la sua regolare compilazione ed esposizione;

i motivi di ricorso sono infondati ed in parte inammissibili;

in particolare, sono infondate le censure che denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 157 C.d.S., commi 6 e 8, in quanto, premesso che la sentenza impugnata ha giustificato la conclusione accolta sulla base della circostanza, riferita dal verbalizzante sentito come teste, che il voucher “risultava piegato tanto da non rendere visibili tutte le voci grattate”, la disposizione del C.d.S. applicata prevede che “Nei luoghi in cui la sosta è permessa per un tempo limitato, è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio” (comma 6) e che ” chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa… ” (comma 8), sicché la violazione deve ritenersi consumata anche dalla esposizione del tagliando posta in essere con modalità tali da non rendere leggibile l’orario di inizio della sosta;

privo di pregio appare il richiamo fatto dal ricorrente a precedenti decisioni di questa Corte, atteso che la sentenza n. 8282 del 2016 ha pronunciato esclusivamente sul capo della sentenza impugnata che provvedeva sulle spese processuali, senza affrontare in modo diretto e specifico il tema sollevato, e che una pronuncia in termini nemmeno si rinviene nella decisione n. 18150 del 2002, che ha anzi confermato la sentenza che aveva respinto l’opposizione in ragione della fatto che il conducente sanzionato non aveva esposto il tagliando nell’autoveicolo lasciato in sosta;

gli altri motivi di ricorso, per la parte in cui non debbano considerarsi assorbiti, sono inammissibili dal momento che investono l’apprezzamento delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito, che è operazione non sindacabile in sede di giudizio di legittimità, mentre parimenti non proponibile è il vizio omesso esame di un fatto decisivo, tenuto conto che l’art. 348 ter c.p.c., u.c., esclude dal novero dei vizi deduc’bili con il ricorso per cassazione l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel caso in cui la sentenza di appello sia confermativa di quella di primo grado (c.d. doppia conforme);

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

nulla deve disporsi sulle spese del giudizio, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva;

deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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