Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35293 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37626-2019 proposto da:

P.M., rappresentata e difesa dall’avv. CARLO MONAI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

D.T.A. e M.F., rappresentati e difesi dall’avv. FABRIZIO DALLA COSTA e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1063/2019 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 19/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 3.4.2013 D.T.A. e M.F. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 41/2013, emesso dal Giudice di Pace di Cividale del Friuli, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di P.M., della somma di Euro 3.375,20 oltre interessi e spese a titolo di saldo delle prestazioni professionale rese dalla stessa in qualità di direttore dei lavori per la ristrutturazione di un fabbricato di proprietà degli opponenti. Questi ultimi lamentavano, in particolare, la sussistenza di profili di responsabilità professionale della P. e comunque l’eccessività della richiesta di pagamento.

Nella resistenza dell’opposta il Giudice di Pace di Udine, succeduto a quello di Cividale del Friuli, emetteva la sentenza n. 2/2018, con la quale rigettava l’opposizione.

Interponevano appello D.T. e M. e, nella resistenza della P., il Tribunale di Udine, con la sentenza impugnata, n. 1063/2019, accoglieva il gravame, revocando il decreto opposto e condannando l’appellata alle spese del doppio grado di giudizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione P.M., affidandosi a quattro motivi.

Resistono con controricorso D.T.A. e M.F..

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con sentenza n. 2/18 il Giudice di Pace di Udine rigettava l’opposizione proposta da D.T.A. e M.F. avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di P.M. per il saldo del compenso dovuto all’opposta a fronte delle prestazioni professionali dalla medesima svolte in favore degli opponenti, in qualità di direttore dei lavori in relazione all’intervento di ristrutturazione di un immobile di loro proprietà. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Udine, riformando la decisione di prime cure, accoglieva l’appello proposto dal D.T. e dalla M., condannando la P. alle spese del doppio grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la P., affidandosi a quattro motivi.

Il primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia ravvisato l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 342 c.p.c., è inammissibile. Il giudice di appello, prima di esaminare nel merito l’impugnazione, ha riportato in sentenza i motivi di gravame (cfr. pag. 4 della sentenza), con ciò evidenziando di aver ravvisato l’intellegibilità delle censure proposte dalla parte appellante; il ricorrente non riproduce, neanche per estratto, i motivi di appello che erano stati formulati dagli odierni controricorrenti, non consentendo in questo modo al collegio di verificare la sussistenza del vizio processuale denunciato.

Con il secondo, terzo e quarto motivo, suscettibili di trattazione congiunta, la ricorrente lamenta, rispettivamente: che il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto che la direzione dei lavori non riguardasse soltanto le opere edilizie, ma anche la parte impiantistica; che i controricorrenti abbiano contestato l’esistenza di vizi nell’operato della P. soltanto dopo che questa aveva richiesto il saldo della sua parcella; che i vizi e difetti non siano mai stati contestati formalmente al direttore dei lavori, ma soltanto all’appaltatore e agli impiantisti. Il Tribunale ha affermato che l’istruttoria non aveva dimostrato l’esistenza di specifiche esclusioni nell’incarico conferito al direttore dei lavori; che nel contratto stipulato tra i controricorrenti e l’appaltatore, la P. era espressamente individuata come direttore dei lavori “nominato dai committenti”; che pertanto la stessa non poteva non ignorare la volontà dei committenti di affidarle anche il compito di verificare l’operato degli impiantisti; che nella determinazione del proprio compenso, la P. aveva fatto riferimento alla “direzione lavori”, senza alcuna limitazione oggettiva, ed aveva indicato il valore complessivo dei lavori, inclusa la parte di impiantistica.

A fronte di questi elementi, il giudice di appello ha ritenuto, all’esito di un giudizio di fatto non utilmente sindacabile in sede di legittimità, che fosse incluso nell’incarico conferito alla P. anche il compito di controllare l’operato degli impiantisti. Ha, dunque, ravvisato un inadempimento del direttore dei lavori per mancato controllo su questi ultimi, ed ha quindi escluso il diritto al compenso, alla luce dei vizi e difetti riscontrati dal C.T.U. La contestazione mossa dalla ricorrente alla motivazione resa dal Tribunale di Udine si risolve in un’inammissibile istanza di riesame del giudizio di fatto svolto dal giudice di merito, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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