LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31268 – 2020 R.G. proposto da:
VENERE s.r.l. – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, STRIANESE soc. coop. a resp. lim. – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, alla via Monte Santo, n. 68, presso lo studio dell’avvocato Stefania Iasonna che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. ***** – in persona del ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma n. 362/2020;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89 del 2001, alla Corte d’Appello di Roma la “Venere” s.r.l. e la “Strianese” soc. coop. a resp. lim. si dolevano per l’irragionevole durata dei giudizi, del pari ex lege n. 89 del 2001, intrapresi dinanzi alla medesima Corte con distinti ricorsi depositati il 7.9.2012 e definiti con decreto depositato il 10.9.2018.
Chiedevano che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponder loro un equo indennizzo.
2. Con decreto del 22.10.2019 il consigliere designato accoglieva la domanda ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento a ciascuna ricorrente della somma di Euro 2.000,00, oltre interessi legali; ingiungeva altresì al Ministero il pagamento al difensore anticipatario delle ricorrenti della somma di Euro 350,00 per compensi e di Euro 27,00 per spese, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
3. La “Venere” s.r.l. e la “Strianese” soc. coop. a resp. lim. Proponevano opposizione.
Deducevano che i compensi della fase monitoria erano stati liquidati in violazione dei parametri tariffari.
Resisteva il Ministero della Giustizia.
4. Con decreto n. 362/2020 la Corte di Roma rigettava l’opposizione.
5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso la “Venere” s.r.l. e la “Strianese” soc. coop. a resp. lim.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.
6. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in Camera di Consiglio.
7. Con l’unico motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., del R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 57 e 58, della L. n. 794 del 1942, art. 24, del D.Lgs. n. 223 del 2006, art. 3, comma 2, del D.M. n. 55del 2014, art. 4.
Deducono che ha errato la corte d’appello a disconoscere natura contenziosa alla fase monitoria del giudizio ex lege “Pinto” e su tale scorta a reputare inapplicabile il D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 12 allegata.
8. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede, tanto più che le ricorrenti non hanno provveduto al deposito di memoria.
Il motivo di ricorso è dunque infondato e da respingere.
9. Invero alla fase monitoria innanzi al consigliere designato si applica il D.M. n. 55 del 2014, tabella 8 allegata (cfr. Cass. 31.7.2020, n. 16512, secondo cui, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base del D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 8, rubricata “procedimenti monitori”, allegata, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d’appello, con caratteri di “atipicità” rispetto a quello di cui agli artt. 633 c.p.c. e ss., rilevando, ai fini dell’applicazione di tale tabella, oltre che l’identica veste formale – decreto – del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l’iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine “audiatur et altera pars”, che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento “ex lege” Pinto e l’ordinario procedimento d’ingiunzione).
Cosicché, in relazione allo scaglione di riferimento (fino ad Euro 5.200,00), l’importo liquidato (Euro 350,00) nella specie dal consigliere designato in ogni caso non è inferiore al “minimo” (minimo pari ad Euro 225,00).
Ovviamente, la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (cfr. Cass. 4.7.2011, n. 14542; Cass. 9.10.2015, n. 20289).
10. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in punto di spese va pertanto assunta.
11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021