LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6734-2020 proposto da:
L.S., R.C., già accomandatari dell’ANTICA PANETTERIA DI L.M.S., R.C. & C. SAS, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato CINNERA MARTINO;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di MESSINA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 438/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 30/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE GUGLIELMO.
RILEVATO
che:
1. Con la sentenza n. 438/2019 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia n. 761/2015 del Tribunale di Patti con la quale – in relazione all’atto di irrogazione notificato dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, per l’anno 2005, nei confronti di R.C., quale legale rappresentante dell’Antica Panetteria sas e ai soci accomandatari, per l’impiego di personale dipendente in violazione delle relative norme – era stata dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla parte di sanzione annullata in autotutela, con annullamento della residua parte ed erano state compensate per metà le spese di lite, ponendo la restante parte a carico dell’Agenzia delle Entrate.
2. I giudici di seconde cure, per quello che interessa in questa sede, hanno ritenuto corretta la parziale compensazione delle spese di lite disposta in primo grado e, atteso che erano stati rigettati entrambi gli appelli, principale (Agenzia delle Entrate) e incidentale ( R.C. ed altri), hanno compensato le spese del grado in considerazione della soccombenza reciproca.
3. Avverso la sentenza della Corte di merito hanno proposto ricorso per cassazione R.C. e L.S., già accomandatari dell’Antica Panetteria di L.M.S., R.C. & C. sas, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, non ha svolto attività difensiva.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 329 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuta corretta la parziale compensazione delle spese di lite del primo grado, sul presupposto che il primo atto di annullamento in autotutela dell’Agenzia delle Entrate era avvenuto prima del deposito del ricorso di primo grado e che il secondo atto di annullamento in autotutela era stato adottato in data anteriore alla trattazione della prima udienza del giudizio di primo grado, quando, invece, tali punti non erano in discussione e, interpretando anche l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate, il thema decidendum devoluto riguardava l’intero atto impugnato; sostengono, poi, conseguentemente, che in modo erroneo era stato posto il problema se, al momento in cui veniva instaurato il giudizio, l’importo richiesto fosse inferiore a quello in contestazione individuato nel ricorso stesso.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 91 c.p.c.; la violazione degli artt. 10 e 12 c.p.c., la violazione della L. n. 247 del 2012, art. 13; degli artt. 4 e 5 nonché dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, anche in relazione alla L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 18 e al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale, quand’anche avesse voluto determinare liberamente il valore del giudizio, erroneamente ritenuto che l’annullamento in autotutela fosse operativo prima della sua notifica potendo essere lo stesso nelle more anche revocato, e per non avere, quindi, applicato il principio di causalità in tema di statuizioni sulle spese di giudizio.
4. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 91 c.p.c., della violazione degli artt. 10 e 12 c.p.c., della violazione della L. n. 247 del 2012, art. 13, del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5 nonché dei parametri, anche in relazione alla L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 18 e al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere considerato la Corte territoriale che il primo atto di annullamento in autotutela non avrebbe potuto arrivare ai destinatari prima del deposito del ricorso di primo grado; che gli esponenti, al momento del ricorso, non potevano avere contezza dell’annullamento nel frattempo adottato; che quell’annullamento era stato adottato in corso di causa e non avrebbe potuto incidere sul valore del giudizio di impugnazione dell’originario atto di irrogazione della sanzione.
5. Con il quarto articolato motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; la violazione degli artt. 10 e 12 c.p.c.; la violazione della L. n. 247 del 2012, art. 13, del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, nonché dei parametri, anche in relazione alla L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 18 e al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che il valore della causa sarebbe stato diminuito dell’importo dei due atti di annullamento in autotutela, rilevando conseguentemente l’erroneità della statuizione di seconde cure, stante la fondatezza delle censure esposte, relativamente alla disposta compensazione delle spese di secondo grado e alla condanna al pagamento di essi ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
6. I quattro motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono infondati.
7. E’ opportuno premettere che la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice del merito: la relativa valutazione è rimessa al suo prudente apprezzamento soggiacendo al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici o erronei (Cass. n. 9977/2019) in relazione alle disposizioni ratione temporis applicabili che, nel caso in esame, avendo riguardo alla data del deposito dell’atto introduttivo di primo grado (15.11.2010), sono quelle previste dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 2 e art. 58 (“Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni….”) modificatrici dell’art. 92 c.p.c..
8. Orbene, il concetto di gravi ed eccezionali ragioni è “elastico” nel senso che il legislatore lo ha previsto per adeguare la disciplina ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (Cass. n. 21157/2019).
9. La individuazione delle suddette ragioni non è sottoposta al principio del giudicato interno né trova limiti in altre preclusioni processuali, essendo necessario unicamente che le stesse siano desumibili, se riferite a comportamenti delle parti, da dati processualmente acquisiti e non contestati nella loro essenza.
10. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha enucleato tali ragioni, per ritenere corretta la compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado, nei due atti di annullamento in autotutela disposti dall’Agenzia delle Entrate e tali circostanze di fatto appaiono specifiche ed attinenti alla controversia decisa e, dunque, requisiti intrinseci alla fattispecie di compensazione contemplata dall’art. 92 c.p.c., nonché connotate dalla gravità ed eccezionalità richiesta dalla norma perché relative, oggettivamente, alla corretta determinazione del quantum e, soggettivamente, perché sintomatiche di un comportamento della PA improntato, come evidenziato dai giudici di seconde cure, ai principi di correttezza e buona fede processuale.
11. In modo condivisibile, poi, dalla Corte territoriale è stato ritenuto applicabile il criterio del “decisum” (Cass. n. 19014/2007) essendo stato precisato che gli adempimenti parziali erano intervenuti, uno, prima del momento in cui era stato proposto il giudizio di primo grado e, l’altro, in data anteriore alla trattazione della prima udienza del giudizio (sempre di primo grado).
12. Conseguentemente, corretta si palesa anche la statuizione in ordine alla disposta compensazione delle spese del grado di appello fondata sulla soccombenza reciproca, essendo stati respinti entrambi gli appelli.
13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato, non sussistendo le denunciate violazioni di legge.
14. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano come da dispositivo; nulla va disposto per quelle relative all’intimata che non ha svolto attività difensiva.
15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021
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