LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14514-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrente –
contro
D.L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato ROMANO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato ADRIANA DI GENNARO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4559/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE GUGLIELMO.
RILEVATO
che:
1. Con la sentenza n. 4559/2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia n. 2259/2016, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale era stato dichiarato illegittimo l’avviso di addebito di Euro 7.757,54, intimato dall’INPS a D.L.V., quale titolare dell’omonima ditta “per contributi dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti relativamente al periodo dal 3/2010 al 3/2012”.
2. I giudici di seconde cure, in primo luogo, hanno ritenuto la genericità dell’avviso di addebito e la indeterminabilità dei motivi indicati nell’atto; in secondo luogo, hanno rilevato che il D.L. aveva dimostrato di avere diritto all’agevolazione fiscale (per avere assunto una dipendente con qualifica diversa da quella rivestita da altra dipendente licenziata nei sei mesi precedenti) e che l’INPS non aveva dimostrato il fatto impeditivo rappresentato dalla circostanza che le due dipendenti svolgevano le medesime mansioni.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l’INPS affidato a due motivi cui ha resistito, con controricorso, D.L.V..
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
5. L’INPS ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, per essere stato ritenuto dalla Corte di merito il diritto alle agevolazioni contributive di un datore di lavoro che aveva assunto un lavoratore, in sostituzione di un altro, sulla base dell’assunto che i detti dipendenti rivestivano una diversa qualifica secondo il CCNL applicato, senza però che si fosse creato un incremento occupazionale nell’organico.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, per essere stato ritenuto dai giudici di seconde cure incombente sull’INPS l’onere di provare la diversità delle mansioni svolte dalla lavoratrice sostituita e da quella nuova assunta.
4. I due motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
5. La L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, nella sua versione ratione temporis applicabile (l’accertamento dell’INPS riguardava il periodo 3/2010 – 3/2012) prevedeva: “A decorrere dal 1^ gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2, e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali e assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi….”.
6. I problemi giuridici che vengono sottoposti con i due motivi di ricorso sono, in sostanza, costituiti dall’accertare se la mera differenza della qualifica contrattuale (addetta alla vendita) con la quale la dipendente R.M.R. era stata assunta, rispetto a quella della lavoratrice licenziata nei sei mesi precedenti ( M.M. inquadrata come commessa), fosse sufficiente a dimostrare la non sostituzione della lavoratrice e se l’INPS fosse stato tenuto a provare un eventuale fatto impeditivo.
7. Orbene, osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in tema di sgravi contributivi, gravi sul datore di lavoro (che vanti il diritto al beneficio) l’onere di provare la sussistenza dei requisiti necessari in relazione alla fattispecie normativa di cui si invoca l’applicazione (Cass. n. 1157/2018; Cass. n. 18160/2018).
8. Inoltre, è stato affermato (Cass. n. 9913/2021) che, a fini del riconoscimento del diritto allo sgravio, il datore di lavoro che abbia assunto lavoratori diversi da quelli aventi il diritto di precedenza nella riassunzione, in quanto licenziati per riduzione di personale, deve fornire la prova della inevitabilità della scelta, sotto il profilo delle professionalità assolutamente peculiari da acquisire all’azienda ovvero dell’impossibilità di procedere alla stipulazione di contratti con gli ex dipendenti.
9. Nel caso concreto, le conclusioni della Corte territoriale, a parere di questo Collegio, sia sotto il profilo sostanziale del diritto alla agevolazione che sotto quello formale del relativo onere della prova, non sono conformi ai suddetti orientamenti di legittimità perché il solo fatto che le due dipendenti fossero inquadrate in qualifiche del CCNL di categoria differenti (addetta alla vendita e commessa) non è assolutamente sufficiente a dimostrare il diritto allo sgravio del datore di lavoro, essendo invece necessaria una indagine in concreto sulla inevitabilità della scelta e sulla necessità della nuova assunzione, e ciò principalmente a tutela della lavoratrice in precedenza licenziata.
10. Tale aspetto (la cui prova incombe sul datore di lavoro) è giuridicamente e logicamente anteriore al profilo dell’incremento occupazionale.
11. Doveva, quindi, essere verificato in concreto se effettivamente la lavoratrice licenziata (e con diritto di precedenza alla riassunzione) non fosse stata in grado di potere svolgere anche i compiti di quella successivamente assunta ovvero se non fosse più possibile, per qualsiasi ragione, la sua riassunzione.
12. I motivi di ricorso sono, pertanto, fondati per quanto di ragione e comportano la cassazione della gravata sentenza in relazione alle censure accolte.
13. La causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame avendo riguardo ai principi sopra riportati e provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo per quanto di ragione; cassa la sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021