LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETCH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15473-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA N. 247, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA BELLIZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO CONGEDO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1085/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 04/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE GUGLIELMO.
RILEVATO
che:
1. Con la sentenza n. 1085/2019 la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale era stata dichiarata l’illegittimità del verbale di accertamento e l’insussistenza del credito contributivo dell’INPS, vantata nei confronti di M.M., pari ad Euro 112.307,00 per contributi previdenziali non versati e ad Euro 20.204,00 a titolo di sanzioni, fondato sulla circostanza che le somme erogate ai propri dipendenti come rimborso spese per trasferta dovessero essere, invece, qualificate come indennità per trasfertismo, essendo caratterizzate da continuità e stabilità.
2. I giudici di seconde cure, dato atto della portata innovativa del D.L. n. 193 del 2016, art. 2 quinquies, convertito in L. n. 225 del 2016 e della sua applicabilità anche a vicende anteriori, hanno richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 27093/2017 con la quale erano stati dettati criteri univoci per distinguere, ai fini contributivi (e fiscali), la situazione dei trasfertisti occasionali, superando il precedente criterio distintivo legato alla variabile ricostruzione della singola fattispecie; hanno, poi, ritenuto, sulla premessa che le tre condizioni di cui alla suddetta norma di interpretazione autentica dovessero essere contemporaneamente presenti che, nel caso in esame, non sussisteva il requisito di cui alla lett. c) perché, dalla documentazione in atti, si rilevavano elementi incompatibili con il carattere fisso e incondizionato della erogata maggiorazione economica per la trasferta, risultando, quindi, superfluo analizzare le altre due.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l’INPS affidato ad un solo motivo cui ha resistito, con controricorso, M.M..
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
5. L’INPS ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, commi 5 e 6, come interpretato dal D.L. n. 193 del 2016, art. 7 quinquies, conv. nella L. n. 225 del 2016 e della L. n. 153 del 1969, art. 12, per non essere stato accertato che, in ipotesi in cui non possa trovare applicazione la disciplina del trasfertismo, sussistendo comunque la trasferta, vi sia stato o meno il rispetto dei limiti di esenzione da contribuzione ad essa relativi.
2. Il motivo è inammissibile.
3. La questione del rispetto dei limiti di esenzione da contribuzione che, nel caso in esame, secondo l’INPS avrebbe influito sulla applicazione della disciplina del trasfertismo, TUIR ex art. 51, comma 5, è una questione nuova, di cui non fa cenno la pronuncia impugnata e, in relazione alla quale, non è stato specificato il “dove” ed il “quando” la stessa sia stata prospettata ai giudici di merito.
4. Il giudizio di merito, infatti, si è sviluppato sulla ritenuta applicabilità del regime contributivo di cui al TUIR, art. 51, comma 6.
5. Va richiamato l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 14477/2018) secondo cui nel giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il “thema decidendum” ed implichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.
6. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021