Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35303 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16317-2020 proposto da:

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GIUSEPPE GUATTANI n. 14, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PESIRI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3106/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza n. 3106/2019 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia n. 390/2016, emessa dal Tribunale della stessa sede, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da T.G. nei confronti del Monte dei Paschi di Siena, era stata dichiarata illegittima ed era stata annullata la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dal trattamento economico per giorni 8, con condanna della Banca al pagamento, in favore del lavoratore, del trattamento economico non corrisposto nel periodo di sospensione, oltre accessori.

2. Il T. svolgeva, nel periodo in cui si riferiva l’addebito disciplinare, mansioni di operatore di sportello commerciale presso la Filiale di Roma, Agenzia Roma sede, e la sanzione era stata irrogata per l’attività connessa all’istruttoria dei prestiti Consum.it, per l’accensione di alcuni conti correnti a nominativi non sperimentati, per il rilascio di carnet ed assegni e/o carte di credito VISA.

3. I giudici di seconde cure hanno ritenuto che: a) anche a fronte di eventuali irregolarità, il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del T. era sproporzionato e doveva, pertanto, essere annullato; b) il provvedimento sanzionatorio, comminato a distanza di oltre sei mesi dalle formulate giustificazioni, doveva considerarsi tardivo.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Banca Monte dei Paschi di Siena spa affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso T.G..

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

6. Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione agli artt. 1324,2104 e 2106 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere errato la Corte territoriale, all’esito della interpretazione letterale della contestazione disciplinare, nell’avere ritenuto che il mero fatto che il T. non avesse poteri deliberativi non fosse sufficiente ad escludere la rilevanza disciplinare e neppure la proporzionalità della sanzione, quanto alle negligenze verificatesi sul piano dell’istruttoria delle pratiche.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 2106 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere considerato la Corte di merito che l’identità delle situazioni, per quel che concerneva gli addebiti rispettivamente mossi al T. e al suo superiore gerarchico, fosse esclusa dal fatto che diversi erano, quanto all’uno e all’altro dei due lavoratori, i poteri esercitati.

4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, in relazione all’art. 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che la comminatoria della sanzione non fosse stata tempestiva, senza però tenere conto che si trattava di una sanzione conservativa e non espulsiva.

5. Con il quarto motivo si obietta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione nelle fasi di merito del processo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la Corte di merito preso in considerazione la circostanza della malattia del T. come spiegazione dell’arco temporale decorso tra le deduzioni difensive del lavoratore e la comunicazione della sanzione.

6. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente perché interferenti, sono infondati.

7. Invero, le censure mosse, al di là delle denunziate violazioni di legge, sono volte, in sostanza, ad ottenere una richiesta di riesame del merito della causa attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519 del 2019).

8. Il terzo motivo è parimenti infondato.

9. Esso investe la statuizione di intempestività della irrogazione della sanzione disciplinare, avvenuta in data 26 marzo 2013 a fronte delle giustificazioni presentate dal lavoratore il *****.

10. Come ripetutamente affermato da questa Corte- e qui condiviso- il principio della immediatezza della contestazione dell’addebito e quello della tempestività del recesso datoriale, la cui “ratio” riflette l’esigenza di osservanza della regola di buona fede e correttezza nell’attuazione dei rapporto di lavoro, devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili, in relazione al caso concreto e alla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, con un intervallo di tempo necessario per l’accertamento e la valutazione dei fatti contestati, così come per la valutazione delle giustificazioni fornite dal dipendente (ex plurimis: Cass. Sez. lav. 14.5.2015 n. 9903; Cass. 4.2.2015 n. 20121; Cass. 23.1.2015 n. 1247; Cass. 11.9.2013 n. 20823; Cass. 10.9.2013 n. 20719). Rileva, inoltre, l’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (Cass. sez. lav. n. 25070 del 2013; Cass. n. 20823 del 2013; Cass. n. 23739 del 2008, Cass. n. 21546 del 2007).

11. La valutazione delle circostanze di fatto che giustificano o meno il ritardo è riservata al giudice del merito (Cass. n. 25070 del 2013; Cass. n. 16291 del 2004).

12. Tali principi, affermati in fattispecie di licenziamento disciplinare, sono mutuabili anche per le sanzioni conservative dove comunque sono ravvisabili esigenze connesse al diritto di difesa del lavoratore e necessità di certezza delle situazioni giuridiche che non possono consentire, in assenza di ulteriori atti istruttori, un tempo indefinito per l’adozione di qualsivoglia provvedimento disciplinare e che richiedono, pertanto, un comportamento delle parti improntato a buona fede e correttezza.

13. Il quarto motivo e’, infine, anche esso inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., u.c., atteso che è stato impostato ex art. 360 c.p.c., n. 5, su questioni di fatto, in una ipotesi di cd. “doppia conforme”.

14. Deve in ogni caso precisarsi che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

15. Nel caso in esame, la malattia del dipendente (da febbraio 2013) non si rivela decisiva ai fini della tempestività della irrogazione della sanzione conservativa che ben avrebbe potuto essere adottata nel significativo e congruo periodo che andava dal 17 settembre 2012 (giustificazioni del dipendente) al febbraio 2013 (inizio della malattia).

16. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

17. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione.

18. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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