LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16115-2020 proposto da:
*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANZISI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MONTEMURRO;
– ricorrente –
contro
M.L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARTESIO 144 presso lo studio dell’avvocato MARCO JOIMA, rappresentata e difesa dall’avvocato URBANO CARDARELLI;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. cronol. 163/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
RILEVATO
che:
– il ***** di ***** ha impugnato per cassazione l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., della Corte d’appello di Napoli del 14.1.2020, notificata il *****;
– il Tribunale aveva accolto la domanda dell’arch. M. di condanna del condominio al pagamento delle prestazioni in suo favore;
– M.C. ha resistito con controricorso;
– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;
– la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO
che:
– il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto l’ordinanza di cui all’art. 348 bis c.p.c., è stata comunicata il ***** ed il ricorso è stato tardivamente proposto in data *****, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3, pur tenendo conto della sospensione straordinaria prevista dal D.L. 18 marzo 2020, n. 8, art. 83, e del D.L. n. 23 del 2020, art. 36);
– come affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza di primo grado va proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello, resa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. Unite, 15/05/2018, n. 11850).
– il ricorso è inammissibile anche perché viene impugnata l’ordinanza di inammissibilità della Corte d’appello di Napoli ex art. 348 bis c.p.c., e non la sentenza del Tribunale.
– ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, quando è pronunciata l’inammissibilità, può essere proposto, a norma dell’art. 360, ricorso per cassazione nei confronti del provvedimento di primo grado;
– secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, solo limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili né errores in iudicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l’aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Sez. 3, 21/08/2018, n. 20861; Sez. 2, 22/02/2018, n. 4308).
– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021