Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35313 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22546-2020 proposto da:

F.G., ASD TORINO PALLAVOLO ASP, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato DANIELE MICHELETTA TITA’;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DI FRANCIA 182, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA NARDI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRA MARTINI, MARIAMICHAELA VOLTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1005/2020 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 04/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.

RILEVATO

che:

F.G. e A.S.D. Torino Pallavolo ASP hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1005 del 4.3.2020 del Tribunale di Torino, che aveva confermato la sentenza del Giudice di pace che aveva respinto i ricorsi, proposti rispettivamente in qualità di trasgressore e di obbligata in solido, avverso il verbale di n. ***** del Corpo della Polizia municipale di Torino per la violazione dell’art. 142 C.d.S., accertata mediante dispositivo ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4;

il comune di Torino ha notificato controricorso e depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

l’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2699 e 2700 c.c., del C.d.S., art. 142, comma 6 bis, e dell’art. 115 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fosse causa di nullità del verbale la mancata indicazione in esso della presenza dei cartelli segnalatori della postazione di controllo della velocità e quindi ritenuto l’effettiva presenza degli stessi sulla base dei documenti prodotti dal comune; assume in particolare il ricorso che l’indicazione nel verbale della presenza di tali segnalazioni è invece richiesta a pena di nullità dall’art. 142 citato, e che, consentendo la prova in giudizio della loro esistenza, il Tribunale ha violato il principio dell’efficacia fidefacente del verbale, che non ammette la possibilità di provarne integrazioni;

il motivo è manifestamente infondato, avendo questa Corte già chiarito che l’omessa indicazione nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante strumenti di rilevazione a distanza, della presenza di cartelli di segnalazione dell’apparecchio non è causa di nullità del verbale, in assenza di una norma che ne imponga l’annotazione (Cass. n. 1661 del 2019; Cass. n. 680 del 2011);

pertanto, una volta escluso che tale mancanza determini la nullità del verbale, l’effettiva presenza dei cartelli segnalatori, se oggetto di contestazione da parte dell’opponente, è suscettibile di essere provata in giudizio dall’Amministrazione, come avvenuto nel caso di specie, in base a quanto affermato dal Tribunale, non ha pregio l’argomento del ricorso secondo cui l’ammissione di tale prova si porrebbe in contrasto con l’efficacia fidefacente del verbale, atteso che la circostanza oggetto di prova non mira a dimostrare fatti diversi da quelli accertati;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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