Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35314 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7532-2020 proposto da:

A.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO MARIA FERDINANDO BLOISE;

– ricorrente –

contro

AGRIFRANCHINO S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO TERESA SESTILIA MARIA GENTILE;

– controricorrente –

e contro

C.F., BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2274/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

A.P.A. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 2274/2019 del 28 novembre 2019.

Resiste con controricorso la Agrifranchino s.r.l. (già Agrifranchino s.a.s.), mentre rimangono intimati senza svolgere difese C.F. e la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.

La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza resa in primo grado il 21 ottobre 2015 dal Tribunale di Castrovillari, che aveva rigettato la domanda di accertamento dell’avvenuta usucapione proposta da A.P.A. con riguardo ad un fondo sito in *****, contrada *****, acquistato dalla Agrifranchino s.a.s. in forza di decreto di aggiudicazione emesso dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Castrovillari il 19 giugno 2007 in procedura che vedeva come esecutato C.F., convivente more uxorio di A.P.A.. Nella causa erano stati chiamati in garanzia altresì C.F. e la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.. La Corte d’appello, a proposito del teste A., ha evidenziato che lo stesso era stato condannato penalmente per falsa testimonianza con sentenza del 29 aprile 2007; ha quindi aggiunto che l’attività svolta sul terreno per cui è causa da A.P.A. fosse giustificata dalla relazione di convivenza esistente con C.F. (dalla quale era nata una figlia) e perciò non lasciasse ravvisare un rapporto con la cosa qualificabile come possesso.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria.

Il primo motivo di ricorso di A.P.A. è indicato come “attinente alla giurisdizione”, ma riguarda in realtà la valutazione data dalla Corte d’appello sulla deposizione del teste A., per la sua pregressa condanna penale: con ciò, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe “venuta meno ai principi di autonomia tra processo civile e processo penale”.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., per palese violazione del contraddittorio, in quanto il difensore della Agrifranchino avrebbe depositato in cancelleria “integrazione documentale… qualche giorno prima che la causa venisse assegnata a sentenza”, tra cui la copia della sentenza penale con la condanna del teste A.G.;

Il terzo motivo di ricorso allega la “insufficienza della motivazione circa un fatto decisivo”, non essendoci prova che l’attività svolta dalla ricorrente sul terreno fosse assentita dal C. in forza del rapporto esistente fra i due.

Il quarto motivo di ricorso lamenta l’omessa esame del fatto che “non necessariamente il trasferimento di residenza equivale al trasferimento della propria dimora”, assumendo che la ricorrente aveva sempre dimorato in *****, dove si trova il fondo.

Tutti i motivi di ricorso sono sprovvisti dei caratteri di tassatività e specificità imposti dall’art. 360 c.p.c., e dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, sfuggendo alle categorie logiche previste dalla prima norma e riducendosi ad una critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati.

Il primo motivo di ricorso, pur definito come “attinente alla giurisdizione”, critica, in realtà, il giudizio di inattendibilità del testimone A. operato dalla Corte d’appello, giudizio che rimane rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, nella specie orientato dalla condanna non definitiva per falsa testimonianza.

Il secondo motivo è comunque carente di specificità sotto il profilo dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6: si fa riferimento alla produzione della sentenza penale del 29 aprile 2017 (documento dunque sopravvenuto nel corso del giudizio di appello), dicendo che essa venne prodotta il *****, ovvero “qualche giorno prima che la causa venisse assegnata a sentenza”. La controricorrente espone che la circostanza della condanna penale del teste A. venne allegata, in realtà, già nella nota del *****, né risulta dalla sentenza impugnata che l’appellante avesse fatto istanze al riguardo nell’udienza del 18 giugno 2019 per controdedurre sul punto. Quanto al terzo ed al quarto motivo, occorre soltanto aggiungere che, nel vigore del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di insufficiente motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), che sia stato oggetto di discussione tra le parti, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. In ogni modo, l’indagine circa la validità ed univocità degli elementi probatori raccolti nel giudizio di merito per accertare se nella concreta fattispecie ricorrono o meno gli estremi del possesso legittimo ai fini dell’usucapione (nella specie, negati dalla Corte di Catanzaro sulla base della deduzione che l’attività svolta sul bene fosse giustificata dal particolare rapporto esistente tra la A.P. e C.F.) costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza, con condanna della ricorrente al rimborso in favore della controricorrente Agrifranchino s.r.l.; non deve provvedersi al riguardo per gli altri intimati, i quali non hanno svolto difese Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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