Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35315 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7999-2020 proposto da:

B. S.N.C. DI B.L. & C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANTONIO POLLAIOLO, 5, presso lo studio dell’avvocato YURI PICCIOTTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

*****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO BALIVA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA ANTONIA POGGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3201/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La società B. s.n.c. di B.L. & c. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3210/2019 del 17 luglio 2019.

Resiste con controricorso il *****, *****.

La Corte d’appello di Milano ha dichiarato il difetto di legittimazione del convenuto ***** in ordine alla domanda proposta dalla condomina B. s.n.c. volta ad accertare la violazione del Reg. condominiale, art. 7, consistente nelle immissioni di arbusti e fogliame provenienti da altre unità immobiliari sul terrazzo di proprietà dell’attrice, con correlata condanna del Condominio al pagamento di un “indennizzo”. Per la Corte d’appello, delle denunciate violazioni dovrebbero rispondere i singoli condomini trasgressori o l’amministratore in proprio, per non aver fatto rispettare il regolamento.

L’unico motivo di ricorso della B. s.n.c. deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1130 c.c., n. 1, e dell’art. 1131 c.c., assumendo la legittimazione passiva del ***** in relazione alla violazione del Reg. condominiale, art. 7.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria in data 13 settembre 2021, e dunque senza osservare il termine di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Il motivo di ricorso rivela una carenza di specificità della censura, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, rispetto alla ratio decidendi della impugnata sentenza.

L’assunto ovvio della premessa su cui si incentra la censura, secondo cui l’amministratore del condominio, essendo tenuto a curare l’osservanza del regolamento di condominio (art. 1130 c.c., comma 1 n. 1), è legittimato ad agire in giudizio per ottenere la cessazione degli abusi posti in essere da un condomino, non significa affatto che, al contrario, sussista la legittimazione passiva del condominio, rappresentato in giudizio dall’amministratore ai sensi dell’art. 1131 c.c., comma 2, in ordine alla pretesa del singolo rivolta ad accertare le violazioni regolamentari perpetrate da altri partecipanti ed ad ottenere una conseguente condanna risarcitorio del condominio stesso. La finalità dell’art. 1131 c.c., comma 2, è quella di facilitare i terzi nell’evocazione in giudizio di un condominio, consentendo loro di notificare la citazione al solo amministratore anziché a tutti i condomini, i quali restano però parti sostanziali e perciò reali destinatari degli effetti della sentenza. Non vi è ragione, esplicitata dalla ricorrente, per cui tutti i partecipanti al condominio, convenuti avvalendosi della rappresentanza dell’amministratore, debbano rispondere anche in sede risarcitoria delle violazioni del regolamento condominiale poste in essere da singoli partecipanti trasgressori in danno di altri (arg. da Cass. Sez. 2, 16/02/2004, n. 2943).

Dall’omesso adempimento dell’obbligo dell’amministratore di curare l’osservanza del regolamento di condominio ex art. 1130 c.c., comma 1, n. 1, non ridonda, invero, alcuna automatica responsabilità ricadente nella sfera giuridica dell’intero condominio. L’amministratore, piuttosto, è responsabile nei confronti dei condomini per i danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e, in genere, da qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari.

Ne’ risulta altrimenti dedotta una responsabilità del condominio per il fatto illecito dell’amministratore, ai sensi dell’art. 2049 c.c..

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza, con condanna della ricorrente al rimborso in favore del controricorrente.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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