LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9330-2020 proposto da:
M.M., rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;
– ricorrente –
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 12/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
M.M. proposto ricorso articolato due motivi (1-violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170; 2- violazione e falsa applicazione art. 8 D.U.D.U., artt. 6 e 3 CEDU, Patto internazionale diritti civili e politici, art. 14, artt. 2,3,24 e 117 Cost.) avverso l’ordinanza del 12 agosto 2019, in pari data comunicata, resa dal Tribunale di Bari, con cui è stata rigettata l’opposizione formulata dal medesimo M.M. contro il decreto che aveva revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di protezione internazionale, per la manifesta infondatezza della domanda.
L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto difese.
Il Tribunale di Bari ha affermato che avverso il provvedimento di revoca del patrocinio per la manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale non fosse esperibile l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, ma soltanto l’impugnazione inerente alla pretesa di merito.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
I due motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi e vanno accolti.
A norma del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, nella specie applicabile ratione temporis, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 32, comma 1, lett. b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui al predetto Decreto, art. 74, comma 2. Alla luce di tale disposizione, Cass. Sez. 6 – 1, 27/09/2019, n. 24109, ha già affermato che deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede stabilire motivatamente se la manifesta infondatezza vi sia oppure no. Del resto, già il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 122, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio alla valutazione di “non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere”, mentre il medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, stabilisce che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (si veda già (Cass. Sez. 6 – 2, 10/04/2020, n. 7785).
Agli effetti del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l’accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell’azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda.
Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, suppone l’esercizio di un potere distinto rispetto a quello del giudice che decide sulla domanda di protezione internazionale. Tale potere è orientato da una valutazione a sua volta diversa dalla già operata delibazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (che va compiuto al momento della presentazione della domanda) e si sostanzia nella revoca ex post della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata, del che il giudice deve dar conto necessariamente in motivazione (argomenta da Corte Cost. ord. 17 luglio 2009, n. 220).
Non è dunque corretto sostenere che, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sia ammissibile l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avverso il provvedimento di revoca del patrocinio, potendosi soltanto impugnare la declaratoria di infondatezza della domanda di protezione (si veda Cass. Sez. 6 – 2, 24/09/2020, n. 20002).
A differenza di quanto affermato dal Tribunale di Bari, la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio resta soggetta proprio al rimedio dell’opposizione dello stesso D.P.R., ex art. 170, nell’ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo “principale”, e piuttosto intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l’ammissione al patrocinio e l’Amministrazione statale (cfr. Cass. Sez. 2, 06/12/2017, n. 29228; Cass. Sez. 3, 08/02/2018, n. 3028). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di espressa previsione normativa, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e’, infatti, proprio l’opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, al presidente del tribunale o della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, avendo tale opposizione, nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale (Cass. Sez. 1, 23/06/2011, n. 13807).
Va dunque accolto il ricorso e la ordinanza va cassata, con rinvio al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi all’enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021