Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35320 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21166/2019 R.G., proposto da:

P.G. rappresentato e difeso da sé stesso con domicilio in Potenza, Viale Marconi n. 75.

– ricorrente –

contro

N.M., rappresentata e difesa dall’avv. Cinzia Leone, con domicilio in Potenza, Piazzale Rizzo n. 12.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del tribunale di Potenza n. 5105/2019, depositata in data 7.5.2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 17.9.2021 dal Cons. Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’avv. P.G. ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. ***** nei confronti di N.M., per il pagamento dell’importo di Euro 18.43,00 a titolo di compensi professionali per il patrocinio svolto in taluni giudizi civili.

L’ingiunta ha proposto opposizione, eccependo la prescrizione triennale del credito e l’errato computo dei compensi, sostenendo di aver versato Euro 4.000,00 a completa tacitazione del credito professionale.

Esaurita la trattazione, il tribunale ha – all’esito – revocato l’ingiunzione, respingendo la domanda di pagamento del difensore, con aggravio delle spese processuali.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. P.G. con ricorso in due motivi.

N.M. resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c., e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e comma 5, lamentando che il tribunale abbia immotivatamente – e comunque erroneamente – ritenuto generiche le contestazioni dell’opposto riguardo all’intervenuta percezione dell’importo di Euro 4000,00 da parte della cliente. Si sostiene che, essendo generica e priva di qualsiasi supporto probatorio la stessa allegazione del pagamento da parte dell’opponente, il difensore non poteva che avanzare – a sua volta – una contestazione generica.

Il motivo è inammissibile.

La censura, nel punto in cui prospetta la violazione del principio di non contestazione, è carente di specificità, poiché – pur sostenendo che la resistente avesse a sua volta dedotto in maniera generica l’avvenuto pagamento di Euro 4000,00 a titolo di compenso – si limita ad un generico richiamo agli atti di primo grado, senza meglio esplicitare il contenuto e il tenore delle deduzioni difensive di controparte (Cass. n. 12840 del 2017).

Errato è poi l’assunto secondo cui era onere della cliente supportare con elementi di prova – soprattutto documentali – l’eccezione di aver già versato il compenso, essendo sufficiente – agli effetti della non contestazione – che l’allegazione fosse stata introdotta, non anche munita di elementi probatori di riscontro.

Sotto altro profilo, lo stesso ricorrente ha chiarito di essersi espressamente riservato di meglio dedurre sull’eccezione di pagamento all’esito delle prove (cfr. ricorso, pag.4), dando conferma al rilievo – condiviso dal giudice di merito – che nell’atto di costituzione non era stata sviluppata alcuna specifica osservazione in replica alla tesi formulate dall’opponente, essendo indubbio che l’onere di contestazione andava assolto negli atti di costituzione (Cass. n. 26908 del 2020; Cass. n. 19896 del 2015).

3. Il secondo motivo contesta genericamente che il tribunale abbia illegittimamente ridotto il compenso, nonostante l’emissione dell’ingiunzione per l’intera somma richiesta e la produzione del parere del consiglio dell’ordine, assumendo inoltre che il valore della causa in cui era stato svolto il patrocinio era stato determinato sulla base di una rendita catastale dell’immobile non aggiornata.

Il motivo è inammissibile.

Va anzitutto ribadito che – per principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, cui il ricorso non contrappone alcuna argomentazione utile per mutare orientamento, incorrendo nella sanzione di inammissibilità di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 1 – l’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall’opponente per contestarla, senza alcun vincolo derivante dalla pronuncia monitoria (Cass. n. 14486 del 2019; Cass. n. 22281 del 2013).

Legittimamente – quindi – il tribunale ha rivalutato le acquisizioni processuali, liquidando il compenso nei limiti in cui ha ritenuto raggiunta la prova delle singole attività o attribuendo le sole somme giudicate congrue per le prestazioni svolte.

Riguardo alla corretta quantificazione degli onorari, la censura è del tutto aspecifica, mancando di qualsivoglia riferimento agli atti di causa e dell’indicazione delle ragioni che avrebbero dovuto condurre a riconoscere al ricorrente un importo maggiore.

Quanto al valore del bene controverso, oggetto del giudizio di regolamento di confini (r.g. 1826/20019), il ricorso non indica dove e se la questione concernente l’inadeguatezza della rendita catastali o comunque la loro incongruenza sia stata dibattuta tra le parti, sollevando una nuova questione – di merito – che non può avere ingresso in questa sede di legittimità.

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2500,00 per onorari, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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