LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 621-2020 proposto da:
DAFF IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO TOSCANINI n. 27, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO MARGANI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COSTRUZIONI BAIOCCO S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI n. 36, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO FACCIOTTI, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURO CROCETTA ed YLENIA CANZIAN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2073/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato Costruzioni Baiocco S.n.c. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Treviso la società Daff Immobiliare S.r.l., invocandone la condanna al pagamento della somma di Euro 198.841,82 dovuta a saldo del corrispettivo previsto nel contratto di appalto sottoscritto tra le parti per la costruzione di un fabbricato commerciale.
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e spiegando riconvenzionale per la risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice, a fronte di vizi e difformità nell’opera dalla medesima realizzata.
Con sentenza n. 145/2016 il Tribunale accoglieva in parte la domanda principale, condannando Daff Immobiliare S.r.l. al pagamento della somma di Euro 68.703,75 oltre iva, e rigettava quella ricovenzionale, condannando la convenuta alle spese del grado.
Interponeva appello avverso detta decisione Daff Immobiliare S.r.l. e si costituiva in seconde cure Costruzioni Baiocco S.n.c., spiegando a sua volta appello incidentale per la parte di domanda non accolta in prime cure.
Con la sentenza impugnata, n. 2073/2019, la Corte di Appello di Venezia accoglieva in parte il gravame principale e quello incidentale, riducendo l’importo dovuto a Costruzioni Baiocco S.n.c. ad Euro 37.869,75 oltre iva. Compensava per un terzo le spese del doppio grado, che poneva, per i restanti due terzi, a carico di parte appellata.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Daff Immobiliare S.r.l., affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso Costruzioni Baiocco S.n.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ. inammissibilità del ricorso.
La controversia ha ad oggetto la domanda principale proposta dall’appaltatore Costruzioni Balocco Snc, nei confronti del committente, Daff Immobiliare Srl, per ottenere il saldo del corrispettivo dell’appalto ed il riconoscimento di somme derivanti da erronee contabilizzazioni dei prezzi; nonché la domanda riconvenzionale della committente, volta ad ottenere la condanna dell’appaltatore alla penale contrattuale prevista per il ritardo nella consegna delle opere, il rimborso di pagamenti eseguiti in eccesso rispetto a quanto effettivamente realizzato, nonché il risarcimento dei vizi e difformità riscontrati nell’opera stessa. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda principale rigettando la riconvenzionale. La Corte di Appello accoglieva in parte l’appello principale del committente Daff Immobiliare Srl, rilevando un errore di calcolo peraltro riconosciuto anche dall’appaltatore, e l’appello incidentale proposto da quest’ultimo, in relazione alla mancata considerazione, nel governo delle spese di lite operato dal Tribunale, delle spese sostenute dall’appellante incidentale per il proprio consulente tecnico di parte.
Il ricorso per la cassazione di detta sentenza, proposto dalla società committente Daff Immobiliare Srl, non contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
In ogni caso, esso si articola in cinque motivi, con il primo dei quali si contesta la scelta del giudice di merito di aderire alle conclusioni del C.T.U. nominato in prime cure. La società ricorrente lamenta in particolare la mancata considerazione delle osservazioni alla C.T.U. proposte dal proprio consulente tecnico. La censura è inammissibile, sia perché la sentenza indica che le predette osservazioni sono state considerate dall’ausiliario, che vi ha dato risposta nel proprio elaborato, sia perché la ricorrente allega, comunque, di aver proposto le sue contestazioni “in sede di comparsa conclusionale dimessa nel giudizio di primo grado” e dunque tardivamente, dovendosi ribadire che “Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2 dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017, Rv. 645178; conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014, Rv. 630339 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15747 del 15/06/2018, Rv. 649414).
Il secondo, terzo e quarto motivo denunciano vizi di “insufficiente e/o contraddittoria e/o illogica motivazione”, senza tener conto dei limiti di deduzione del vizio di motivazione derivanti dalla disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, secondo cui l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con conseguente esclusione dell’ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione. Inoltre, le dette censure contestano le conclusioni del C.T.U. e l’interpretazione delle risultanze istruttorie proposta dal giudice di merito, introducendo pertanto questioni non ammesse in questa sede, dovendosi ribadire il principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Il quinto ed ultimo motivo, con cui la società ricorrente contesta il governo delle spese operato dal giudice di appello, è inammissibile sia con riferimento all’individuazione dello scaglione di tariffa applicabile, avendo il giudice di seconde cure parametrato le spese del primo grado alle domande, principale e riconvenzionale, proposte dalle parti in quella sede, e quelle di appello all’oggetto del gravame, sia con riferimento alla scelta di compensarle per un terzo e di porre i restanti due terzi a carico dell’odierna ricorrente Daff Immobiliare Srl, avendo il giudice del gravame provveduto in tal senso “avuto riguardo ai parziale accoglimento dell’appello principale, che ha tuttavia visto la sostanziale adesione della parte appellata in ordine al primo motivo nonché in ragione dell’accoglimento dell’appello incidentale e dunque di una reciproca soccombenza” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Tale ratio appare idonea a giustificare la decisione cui, in concreto, è approdata la Corte lagunare, trattandosi di applicazione del principio della soccombenza”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021