LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9809/2016 proposto da:
L.G., C.L., B.N., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILVIO PELLICO n. 24, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ANDREOZZI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7247/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/10/2015 R.G.N. 3695/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
Che:
1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 22 ottobre 2015, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto le opposizioni proposte dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR) avverso i decreti ingiuntivi notificati da C.L., L.G., B.N. – tutti appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), trasferiti al MIUR dal gennaio 2000- per il pagamento delle somme dovute sulla base delle sentenze emesse dal Tribunale di Roma (e per il L. dalla Corte d’Appello di Roma) che avevano accertato il loro diritto al riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza e condannato in via generica il MIUR al pagamento delle corrispondenti differenze di retribuzione.
2. La Corte territoriale osservava, in riferimento alle singole posizioni, che:
Per L.G. non si era formato il giudicato sulla sentenza relativa al diritto alle differenze di retribuzione: la sentenza della Corte d’Appello di Roma era stata cassata con rinvio (sentenza della Cassazione n. 23414/2012) e nessuna delle parti aveva provveduto alla riassunzione del giudizio nel termine di cui all’art. 392 c.p.c., come da certificazione di Cancelleria; pertanto, l’intero giudizio si era estinto, ex art. 393 c.p.c., venendo meno la sentenza che fondava il decreto ingiuntivo;
Per B.N. la sentenza del Tribunale di Roma posta a base della ingiunzione era stata appellata ed il procedimento d’appello era stato sospeso, come da certificazione di Cancelleria;
Per C.L. la sentenza del Tribunale di Roma non era ancora passata in giudicato al momento della entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218.
3. Gli appellanti, dunque, non avevano ottenuto un giudicato anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 266 del 2005, che operava retroattivamente e la cui legittimità sotto il profilo dell’art. 117 Cost., in rapporto all’art. 6 della CEDU, era stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 311/2009.
4. Al trasferimento del personale ATA non era applicabile la disciplina del trasferimento di attività, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, attesa l’assenza di ogni richiamo all’istituto del trasferimento di azienda e l’estraneità della controversia a materia regolata in ambito comunitario (Cass. n. 22751/2010).
5. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza C.L., L.G. e B.N., articolato in tre motivi di censura ed illustrato con memoria, cui il MIUR ha opposto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 2011 in causa C 108/2010 SCATTOLON, censurando la sentenza impugnata per non avere operato alcun raffronto fra la retribuzione da essi percepita presso l’ente locale di provenienza alla data del 31 dicembre 1999 e quella corrisposta dal MIUR dal gennaio 2000.
2. Con il secondo mezzo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 393 c.p.c..
3. La censura attiene alla sola posizione del ricorrente L..
4. Si addebita alla Corte territoriale di non avere valutato i principi di diritto enunciati da questa Suprema Corte con la sentenza n. 23414/2012, che aveva cassato la sentenza della Corte d’Appello di Roma posta a base del decreto ingiuntivo opposto (sentenza n. 4116/2007); si evidenzia che a norma dell’art. 393 c.p.c., ove la riassunzione non avvenga nei termini o il giudizio di rinvio si estingua l’intero processo si estingue, ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che venga instaurato con la riproposizione della domanda.
5. Con la terza critica si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218.
7. L’impugnazione afferisce alle posizioni dei ricorrenti B. e C..
8. Si espone che le sentenze del Tribunale di Roma poste a base del decreto ingiuntivo opposto (sentenze sull’an) erano passate in giudicato, per la B. in ragione della mancata riassunzione del giudizio di appello sospeso e per il C. per l’omessa proposizione dell’appello.
9. Tanto premesso, si deduce che, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello, era del tutto irrilevante il fatto che il passaggio in giudicato fosse avvenuto in epoca successiva alla entrata in vigore della L. n. 266 del 2005; al disposto normativo non poteva attribuirsi, infatti, l’effetto di caducare automaticamente ogni pronuncia di merito ancora soggetta ad impugnazione; era, piuttosto, onere della amministrazione far valere la norma di interpretazione autentica impugnando le sentenze del Tribunale che la vedevano soccombente.
10. Per ragioni di priorità logica e giuridica va anteposto l’esame del secondo e del terzo motivo di ricorso, con i quali si assume l’esistenza nella fattispecie di causa di una regula iuris vincolante tra le parti, rispettivamente ai sensi dell’art. 393 c.p.c. (secondo motivo) o in forza di un precedente giudicato (terzo motivo).
11. I due motivi sono fondati.
12. Deve in limine precisarsi che l’attuale giudizio, pur essendo stato instaurato all’esito di sentenze che si erano già pronunciate sulla esistenza del diritto alle differenze di retribuzione (sentenza del Tribunale di Roma n. 21546/2005 per il C., sentenza del Tribunale di Roma n. 22575/2005 per la B., sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4116/2007 per il L.) si è svolto una seconda volta (anche) in merito all’an del diritto.
13. Nello storico di lite la Corte territoriale dà atto che la revoca dei decreti ingiuntivi opposti dal MIUR era avvenuta in applicazione della sopravvenuta L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, di interpretazione autentica della L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2. Anche la conferma della sentenza è avvenuta per ragioni attinenti all’an del diritto alle differenze di retribuzione rivendicate.
14. L’eventuale vizio di ultrapetizione commesso dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo risulta sanato, in quanto non tempestivamente censurato.
15. Si è venuta, dunque, a determinare per ciascuno dei lavoratori qui ricorrenti la contemporanea pendenza di due giudizi sull’an: il primo, originariamente instaurato per l’accertamento del diritto alle differenze di retribuzione L. n. 124 del 1999, ex art. 8 e per la condanna generica, dei cui esiti si dirà nel prosieguo; il secondo, di cui in questa sede si tratta, nascente dalla notifica dei decreti ingiuntivi ottenuti dai lavoratori per la quantificazione delle differenze di retribuzione riconosciute in quei primi giudizi.
16. I motivi del ricorso devono esaminarsi in ragione di tale premessa.
17. Per quanto concerne il ricorrente L., nel primo giudizio sull’an veniva emessa la sentenza di questa Corte n. 23414/2012, di cassazione con rinvio. Risulta dalla sentenza impugnata ed è pacifico tra le parti che il giudizio non veniva riassunto.
18. Trova dunque applicazione l’art. 393 c.p.c., a tenore del quale se la riassunzione non avviene nel termine di legge (o il giudizio di rinvio si estingue), l’intero processo si estingue “ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”.
19. Il principio si applica anche alla fattispecie di causa, nella quale, per una evenienza anomala, si era verificata una duplicazione di giudizi sull’an: in sostanza, estinto il primo giudizio sull’an, il diritto alle differenze di retribuzione reclamate è restato in discussione soltanto nella presente sede; ciò non toglie che in essa deve trovare applicazione il principio di diritto enunciato da Cass. n. 23414/2021, al pari di quanto accade nel caso di nuovo giudizio introdotto soltanto dopo la estinzione di quello precedente.
20. Ne deriva la fondatezza del secondo motivo di ricorso; per il L. la regula iuris in ordine al diritto alle differenze di retribuzione è quella enunciata nella sentenza n. 23414/2012, della quale il giudice dell’appello non ha tenuto affatto conto.
21. Per la posizione dei ricorrenti B. e C. il primo giudizio sull’an si è concluso con la formazione del giudicato, secondo quanto dedotto dai ricorrenti: per la B. ex art. 310 c.p.c., comma 2, per estinzione del giudizio di appello (mancata riassunzione dopo la sospensione); per il C. per la mancata impugnazione della sentenza di primo grado.
22. Erroneamente la sentenza impugnata ha affermato che la formazione del giudicato sarebbe impedita dalla entrata in vigore della Legge di Interpretazione Autentica n. 266 del 2005, art. 1, comma 218.
23. La norma sopravvenuta avrebbe dovuto essere fatta valere dal MIUR nei giudizi di impugnazione delle sentenze del Tribunale, non potendo attribuirsi ad essa l’effetto di caducare automaticamente le sentenze di merito non ancora divenute definitive al momento della sua entrata in vigore.
24. Ed invero il suddetto art. 1, comma 218, nel fare espressamente salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della Legge, non ha voluto implicitamente togliere effetto alle sentenze non definitive ma, piuttosto, riconoscere, secondo un principio generale, la intangibilità del giudicato, senza in alcun modo incidere sulle regole processuali sull’efficacia della sentenza di primo grado e sui mezzi di impugnazione.
25. In sostanza, per la B. ed il C. la formazione del giudicato nel primo giudizio sull’an preclude il riesame della stessa questione nell’attuale giudizio, che conserva la sua autonomia soltanto in ordine alla quantificazione delle differenze di retribuzione riconosciute nelle due sentenze costituenti giudicato.
26. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione affinché si adegui al principio di diritto enunciato da Cass. n. 23414/2012 nel definire la posizione di L.G. ed al giudicato eventualmente intervenuto sul diritto alle differenze di retribuzione oggetto di causa quanto alla posizione di B.N. e C.L..
27. Resta assorbito il primo motivo di ricorso.
28. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia – anche per le spese – alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, alla udienza camerale, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021