LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA CARLO – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2349/2017 proposto da:
Banca Monte dei Paschi di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Somalia n. 67, presso lo studio dell’avvocato Gradara Rita, rappresentata e difesa dall’avvocato Sarzi Sartori Stefano, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.C., A.R., elettivamente domiciliate in Roma, Corso Trieste n. 87, presso lo studio dell’avvocato Antonucci Arturo, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati Vassalle Roberto, Virgili Francesca, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1000/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.
FATTO E DIRITTO
RILEVATO CHE:
1. – La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ricorre per due mezzi, nei confronti di G.C. e A.R., contro la sentenza del 20 ottobre 2016 con cui la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato la nullità di due contratti quadro del 3 agosto 1995 e 15 giugno 1998 e condannato la banca, subordinatamente all’avvenuta restituzione dei singoli strumenti finanziari oggetto di controversia, o del loro controvalore, nonché delle cedole, plusvalenze, interessi e dividendi percepiti, a corrispondere alle appellante la somma di Euro 287.626,46, con accessori ed integrale compensazione delle spese di lite.
2. – G.C. e A.R. hanno resistito e spiegato ricorso incidentale per due mezzi.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE:
3. – Il primo mezzo del ricorso principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla declaratoria di nullità dei contratti di negoziazione, cosiddetti contratti quadro, del 3 agosto 1995 e del 15 giugno 1998 per carenza di forma scritta, violazione e falsa applicazione della L. n. 1 del 1991, art. 6,D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 18,D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, anche con riferimento agli artt. 1350 e 1418 c.c., nonché della direttiva numero 97/7/CE e numero 2002/65/CE, nonché violazione degli artt. 1387 c.c. e segg., in merito ai poteri del soggetto che ha siglato in calce i contratti suindicati.
Il secondo mezzo denuncia violazione di legge in relazione alla condanna della banca a corrispondere la rivalutazione monetaria, violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., artt. 1418 c.c. e segg., 2033 c.c. e segg., avendo la Corte d’appello erroneamente qualificato l’obbligazione in contestazione quale obbligazione di valore anziché di valuta.
4. – Il primo mezzo del ricorso incidentale denuncia violazione degli artt. 820,1148 e 2033 c.c., in relazione alla disposta restituzione alla Banca delle cedole riscosse in buona fede dall’investitrice.
Il secondo mezzo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite.
RITENUTO CHE:
5. – Il ricorso principale va accolto.
5.1. – E’ fondato il primo motivo.
La pronuncia impugnata è stata resa nell’ottobre del 2016 in adesione all’orientamento giurisprudenziale che a quell’epoca la Corte di cassazione aveva espresso sul tema del c.d. contratto monofirma, orientamento poi modificato con l’affermazione ad opera delle Sezioni Unite del principio secondo cui: “In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898).
E’ a tale principio che la Corte territoriale, a seguito della cassazione della sentenza impugnata, dovrà attenersi in sede di rinvio, con le precisazioni che seguono.
Le Sezioni Unite si sono pronunciate in un caso, in certa misura sovrapponibile a quello qui in esame, in cui veniva fatta valere “la nullità di due operazioni di investimento… con le relative conseguenze, per la addotta mancanza di un valido contratto-quadro”, contratto in quell’occasione risalente al 1994, mentre le operazioni di investimento erano state compiute dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 58 del 1998.
Occorre allora in proposito rammentare che:
-) la L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 6, lett. c), ha introdotto l’obbligo della forma scritta per i “contratti-quadro” che disciplinano servizi di investimento, stabilendo che nello svolgimento delle loro attività le società di intermediazione mobiliare “devono stabilire i rapporti con il cliente stipulando un contratto scritto nel quale siano indicati la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l’entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente; copia del contratto deve essere consegnata contestualmente al cliente”;
-) tale disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. n. 23 luglio 1996, n. 415, art. 66, comma 2, lett. b), il quale, all’art. 18, sotto la rubrica “Contratti”, ha stabilito al comma 1 che: “I contratti relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono redatti in forma scritta e un esemplare è consegnato ai clienti… In caso d’inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”;
-) quest’ultimo D.Lgs. è stato abrogato, con eccezioni che qui non interessano, dal D.Lgs. febbraio 1998, n. 58, art. 214, lett. jj), il quale, all’art. 23, comma 1, nel testo originario, ha ribadito che: “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti… Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo” (non rileva qui che il comma sia stato poi modificato dal D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, art. 4, comma 3, lett. a) e b), con la decorrenza indicata nell’art. 19 dello stesso decreto, e successivamente sostituito dal D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, art. 2, comma 19, lett. a)).
L’essenziale differenza che corre tra la formulazione della più antica disposizione e quella delle norme sopravvenute prima nel 1996 e poi nel 1998, risiede, evidentemente, nella mancanza di una espressa previsione di nullità del contratto, successivamente introdotta, per difetto del requisito formale.
Orbene, nel prendere posizione sulla menzionata successione temporale di leggi, le Sezioni Unite, a fronte di un contratto-quadro come si diceva del 1994, essendo le operazioni di investimento successive al 1998, hanno ritenuto doversi “vagliare detto profilo avuto riguardo alla disciplina applicabile alla data delle operazioni di investimento, il che vuol dire che, pur risalendo al 25/1/1994 la scrittura a cui le parti hanno fatto riferimento, ed essendo applicabile a detta data ratione temporis, la L. 2 gennaio 1991, n. 1, il cui art. 6 è stato abrogato dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e l’intera legge è stata abrogata dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 214, comma 1, lett. aa), è alla successiva disciplina di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, ed al regolamento Consob n. 11522 del 1998, che occorre avere riguardo, proprio perché rileva il collegamento tra le operazioni del 1999 ed il contratto-quadro, la cui regolamentazione è mutata nel tempo”.
Preme al Collegio osservare, a tal riguardo, che l’affermazione effettuata dalle Sezioni Unite, del tutto fermo restando il principio che esse hanno enunciato in ordine alla validità del contratto monofirma, dev’essere precisata nel senso che i contratti-quadro stipulati nel vigore della Legge del 1991 non sono soggetti, né possono esserlo, alla disciplina, ancora di là da venire, successivamente dettata dalle Leggi del 1996 e poi del 1998, art. 18, comma 1 e art. 23, comma 1, che, secondo la regola generale prevista dall’art. 11 preleggi, non hanno disposto che per l’avvenire: sicché è da escludere che la sanzione di nullità del contratto quadro (non degli ordini di investimento, che non richiedevano forma scritta né allora, v. Cass. 7 settembre 2001, n. 11495, né oggi, v. Cass. 31 agosto 2020, n. 18122), introdotta nel 1996 e poi riconfermata nel 1998, possa operare retroattivamente anche in riferimento a pattuizioni stipulate nel vigore e nell’osservanza della legge del 1991. Pare invece al Collegio palese che il dato normativo più risalente nel tempo abbia da essere letto, e correttamente inteso, alla luce del successivo sviluppo della disciplina dettata dal legislatore in tema di formalismo del contratto di intermediazione finanziaria.
Hanno stabilito le Sezioni Unite che la nullità per difetto di forma del c.d. contratto monofirma si giustifica quale nullità di funzione e non di struttura, e, cioè, trova il suo punto di appoggio nell’esigenza di tutela dell’interesse del cliente, quale presidio volto “ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è l’investitore che abbisogna di conoscere e di potere all’occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario”. Si tratta, dunque, soggiungono le Sezioni Unite, di una manifestazione di “quel che è stato definito come neoformalismo o formalismo negoziale”, da intendersi secondo la funzione sua propria della norma, e non attraverso il richiamo alla disciplina generale sulla nullità.
Ora, la L. n. 1 del 1991, art. 6, lett. c), rispondeva al medesimo impianto.
Sul significato della previsione di forma scritta introdotta da quella norma la dottrina ha espresso opinioni eterogenee. Secondo alcuni, la forma scritta costituiva requisito del contratto di intermediazione finanziaria da valere a pena di nullità, nonostante la sanzione di nullità non fosse espressamente contemplata; altri, tenuto conto della mancata previsione della nullità, opinavano trattarsi di onere previsto a fini meramente probatori; altri ancora, sempre valorizzando la mancata previsione di nullità, di obbligo comportamentale, sanzionato sul piano della responsabilità amministrativa, senza intaccare dal versante civilistico la validità della pattuizione.
In realtà, la mancanza di un’espressa sanzione di nullità possedeva sul piano interpretativo un rilievo tutt’altro che decisivo, sol che si consideri:
-) il perentorio dato letterale, espresso nel linguaggio del comando, alla luce del quale gli intermediari “devono” stipulare il contratto per iscritto;
-) la contrapposizione, nell’art. 6, comma 1, lett. c), tra il precetto che imponeva l’obbligo di forma scritta e quello che contemplava che “copia del contratto deve essere contestualmente consegnata al cliente”, il che per un verso confermava l’indefettibile necessità del requisito formale, per l’ovvia considerazione che un contratto stipulato verbalmente non è consegnabile, e per altro verso testimoniava come il legislatore avesse ben chiara la distinzione tra obbligo di forma, rilevante sul piano della validità, e obbligo di consegna, rilevante sul piano comportamentale, sicché il contratto mancante di forma scritta era nullo, neppure potendo porsi il problema della sua consegna, mentre il contratto scritto era sotto tale aspetto valido, anche se non consegnato;
-) le disposizioni regolamentari integrative del precetto legislativo (v. anzitutto l’art. 9 del regolamento Consob n. 5387 del 1991, che ribadiva e precisava l’obbligo di forma scritta).
Ciò detto, la qualificazione in termini di nullità, e di nullità di protezione, del requisito formale previsto dalla L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 6, lett. c), ha trovato sicura conferma nel successivo evolversi – nella medesima linea, ma con una più appropriata formulazione tecnica – della normativa. E tuttavia già il quadro normativo del tempo giustificava la medesima conclusione: si allude, in particolare, con riguardo alla natura della nullità, quale nullità di funzione e non di struttura, con finalità di tutela del cliente, nei termini poi illustrati dalle Sezioni Unite, all’art. 13 del citato regolamento Consob n. 5387 del 1991, che, quanto ai rapporti tra s.i.m. e operatori qualificati, richiamava sì l’art. 9 dello stesso regolamento, ma non quanto alla previsione di forma scritta, così palesando la ridetta funzione protettiva della disposizione, non applicabile a coloro che, come gli operatori qualificati, avessero dimestichezza con la materia e dunque non necessitassero di fruire della protezione apprestata.
5.2. – Il secondo motivo di ricorso principale è assorbito.
6. – E’ parimenti assorbito, con riguardo ad entrambi i motivi, il ricorso incidentale.
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021
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