LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 22758/2016 proposto da:
Comune di Ospitaletto (BS), nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, corna da procura speciale alle liti a margine del ricorso per cassazione, dagli Avv.ti Giuliano Rizzardi, e Gabriele Pafundi, e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14.
– ricorrente –
contro
Italgas Reti s.p.a. (già Italgas – Società Italiana per il gas s.p.a.), nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al controricorso, anche in via disgiunta, dall’Avv. Prof. Eugenio Bruti Liberati, e dall’Avv. Simona Viola, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Paola Tanferna, in Roma, via Maria Adelaide, n. 8.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO n. 1537/2016, depositata il 19 aprile 2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il Comune ricorrente, l’Avv. Gabriele Pafundi, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udito, per la società Italgas Reti s.p.a., l’Avv. Prof. Eugenio Bruti Liberati, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 19 aprile 2016, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’impugnazione proposta dal Comune di Ospidaletto contro il lodo arbitrale deliberato il 22 gennaio 2010 e sottoscritto dall’Avv. Giuseppe Morbidelli il 29 marzo 2010 e dagli Avv.ti Stefano D’Ercole e Gaspare Bertolino, il 30 marzo 2010 e il 31 marzo 2010, che, respingendo le altre domande delle parti, aveva determinato: in Euro 5.126.684,15 il valore industriale residuo degli impianti di cui al R.D. n. 2758 del 1925, art. 24, comma 4, lett. a); in Euro 1.235.308,69 l’ammontare dei contributi per gli allacciamenti e in Euro 610.467,09 l’ammontare dei contributi per le estensioni della rete, in ossequio alle previsioni si cui al R.D. n. 2578 del 1925, art. 24, comma 4, lett. b); in Euro 507.378,78 il lucro cessante di cui al R.D. n. 2578 del 1925, art. 24, comma 4, lett. c); in Euro 3.788.287,15 l’equo indennizzo spettante ad Italgas ai sensi del R.D. n. 2578 del 1925, art. 24, comma 4, lett. a), b) e c); in Euro 192.813,74 il contributo che il Comune era tenuto a restituire ad Italgas ai sensi dell’art. 1, lett. h), della Convenzione sottoscritta il 7 giugno 2020.
2. La Corte di appello di Milano, adita dal Comune di Ospitaletto, con sette motivi di impugnazione, ha affermato che:
-la ricusazione per incompatibilità dell’arbitro doveva essere presentata nei termini perentori previsti dall’art. 815 c.p.c. e, in ogni caso, non oltre la sottoscrizione del lodo e non poteva essere fatta valere quale motivo di impugnazione del lodo se non già dedotta nel corso del giudizio arbitrale; non era, peraltro, motivo di nullità del lodo, al di là di ogni questione deontologica, il fatto che l’arbitro nominato dalla Italgas fosse o fosse stato difensore della medesima società in alcuni giudizi, poiché ciò che rilevava era che gli arbitri fossero stati nominati con il concorso della volontà dei contendenti e non fossero espressione di una soltanto delle parti, dato che l’arbitro con la nomina diventava mandatario della parte che lo nominava;
– gli ulteriori motivi, con i quali, il Comune aveva dedotto la nullità del lodo per inosservanza delle regole di diritto, in relazione alla determinazione e alla quantificazione del valore industriale residuo degli impianti realizzati dalla Italgas e ceduti al Comune, erano inammissibili, poiché la domanda arbitrale era stata introdotta dalla Italgas con atto del 21 maggio 2007, notificato il 6 giugno 2007; era, quindi, applicabile l’art. 829 c.p.c., comma 3, nella nuova formulazione introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che, all’art. 27, comma 4, disponeva che la nuova norma si applicasse ai procedimenti arbitrali la cui domanda di arbitrato fosse stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, soltanto se era espressamente previsto dalle parti o dalla legge; che le violazioni delle norme di diritto potevano rilevare come motivo di nullità e che detta previsione non era contenuta nel compromesso sottoscritto dalle parti il 22 gennaio 2007, che invece prevedeva che il lodo era impugnabile nei casi e coni mezzi previsti dall’art. 827 c.p.c.;
– il D.L. 22 giugno 2012, art. 48, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che aveva introdotto l’impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia in materia di lavori pubblici, forniture e servizi, si applicava ai giudizi arbitrali per i quali non era scaduto il termine per l’impugnazione davanti alla Corte di appello alla data di entrata in vigore del decreto e, nella fattispecie in esame, il termine per proporre impugnazione era scaduto alla data del 26 giugno 2012, in quanto l’ultima sottoscrizione era stata apposta il 31 marzo 2010;
– non trovava applicazione nemmeno il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 241, comma 15 bis, introdotto dal D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, art. 5, in quanto tale disposizione non si applicava ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto D.Lgs. e, nel caso in esame, il decreto era entrato in vigore il 27 aprile 2010 e il collegio arbitrale si era costituito il 6 novembre 2007;
– il secondo motivo, con il quale il Comune aveva lamentato il “difetto o l’insufficienza di motivazione ex art. 829 c.p.c., n. 5” era infondato, perché il Comune si era limitato a delle inammissibili contestazioni del merito della decisione del Collegio arbitrale, lamentando che gli arbitri si erano limitati a recepire le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non avevano effettuato un attento esame dei rilievi dei consulenti di parte ed avevano erroneamente ritenuto che la relazione del consulente tecnico d’ufficio fosse completa ed esauriente; nonché che il consulente tecnico d’ufficio non aveva offerto prova che le opinioni del consulente di parte fossero da disattendere e aveva erroneamente valutato i “costi generali” e di “sicurezza”, né aveva fornito “alcuna documentazione in ordine ai criteri adottati e ai valori unitari presi a riferimento”.
3. Il Comune di Ospitaletto ricorre in cassazione con atto affidato a sette motivi.
4. La Italgas Reti s.p.a. (già Italgas – Società Italiana per il gas s.p.a.) resiste con controricorso.
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il Comune ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 241, comma 9, e il vizio di radicale nullità o inesistenza della sentenza, per non essere stato il lodo arbitrale mai pronunciato, avendo la Corte di appello errato a ritenere il lodo pronunciato al momento dell’ultima sottoscrizione avvenuta il 31 marzo 2010, in considerazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 241, commi 9 e 10, che prevedevano che il lodo si ha per pronunciato con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici entro 10 giorni dall’ultima sottoscrizione, mentre nel caso in esame, il lodo arbitrale non risultava mai essere stato depositato.
1.1 Il motivo è inammissibile perché si tratta di censura formulata per la prima volta in questa sede, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello ed essendo onere del ricorrente, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto (Cass., 13 giugno 2018, n. 15430).
2. Con il secondo motivo il Comune ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5, 3 e 4, l’omesso esame della circostanza della sopravvenuta conoscenza incolpevole del motivo di ricusazione dopo la sottoscrizione del lodo arbitrale; la violazione o falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., nn. 2 e 3, in relazione al disposto di cui all’art. 44 del Codice deontologico Professionale, all’art. 815 c.p.c., comma 1, n. 5 e al D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 242, comma 9 e art. 243, comma 4, come modificati dal D.Lgs. n. 113 del 2007, art. 2, comma 1, per non avere la Corte comminato la nullità del lodo arbitrale; il lodo arbitrale era nullo per le violazioni di cui al punto precedente, con conseguente nullità della sentenza gravata.
2.1 Premessa l’inammissibilità del motivo, formulato mediante la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874), deve evidenziarsi che il dedotto omesso esame di fatto decisivo non sussiste perché la Corte di appello, pur avendo richiamato, a pag. 3 della sentenza impugnata, che il Comune di Ospitaletto aveva dedotto di essere venuto a conoscenza solo nel maggio del 2010, dopo il deposito del lodo, che l’Avv. Stefano D’Ercole era incompatibile, ha ritenuto tale circostanza irrilevante, alla luce delle plurime ragioni del decidere, che, peraltro, non sono state minimamente censurate dal Comune ricorrente, secondo cui nel procedimento arbitrale l’istanza di ricusazione doveva rispettare i termini perentori previsti dall’art. 815 c.p.c. e, in ogni caso, non poteva essere presentata dopo la sottoscrizione del lodo e che il concetto di imparzialità in materia di arbitro doveva essere inteso in modo diverso e ciò che era essenziale era che gli arbitri fossero stati nominati con il concorso della volontà dei contendenti e non fossero espressione di una soltanto delle parti, dato che l’arbitro con la nomina diventava mandatario della parte che lo nominava.
2.2 Ciò, peraltro, nel rispetto dei principi statuiti da questa Corte secondo cui “Nel procedimento arbitrale, l’esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l’imparzialità dei componenti del collegio, dev’essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell’art. 815 c.p.c., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d’incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all’esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l’impugnazione per nullità, attesa l’ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 2, che circoscrive l’incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 812 c.p.c.” (Cass., 13 ottobre 2015, n. 20558).
2.3 E’ utile ricordare che questa Corte ha statuito che nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una decisione che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione del provvedimento, per tutte le ragioni che autonomamente lo sorreggano (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21431).
Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, che pur essendo stata impugnata, sia stata rigettata, perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base del provvedimento impugnato (Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602).
2.4 Del tutto inconferenti sono, poi, i richiami alla mancanza originaria dei requisiti per la nomina ad arbitro o al vizio afferente l’invalida o irregolare costituzione del Collegio arbitrale, venendo in rilievo, nel caso in esame, la diversa ipotesi della ricusazione dell’arbitro, priva di idoneità a tradursi in una carenza di potestas decidendi.
3. Con il terzo motivo il Comune ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1371 c.c. e art. 12 preleggi, sull’interpretazione del compromesso arbitrale; la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione nel punto in cui nel compromesso arbitrale non era stata rilevata la volontà negoziale di impugnazione del lodo arbitrale anche per motivi di diritto, essendo specificato nel compromesso che l’arbitrato era rituale, di diritto, regolato dagli artt. 806 c.p.c. e segg. e che era impugnabile nei casi e con i mezzi previsti dall’art. 827 c.p.c..
3.1 Il motivo è infondato.
3.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, oramai consolidata, in tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l’art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 dello stesso Decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella (2 marzo 2006).
3.3 Al fine di stabilire l’ammissibilità dell’impugnazione per violazione delle regole di diritto, la legge, cui l’art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina – ma in forza di convenzione stipulata anteriormente – nel silenzio delle parti è applicabile l’art. 829 c.p.c., comma 2, nel testo previgente, che ammette l’impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile (Cass., 23 marzo 2021; n. 8090; Cass., 5 giugno 2018, n. 14352; Cass., 13 luglio 2017, n. 17339; Cass., Sez. U., 9 maggio 2016, n. 9284; Cass., 28 ottobre 2015, n. 22007; Cass., 19 gennaio 2015, n. 745; Cass., 18 giugno 2014, n. 13898; Cass., 3 giugno 2014, n. 12379 e Cass., 19 aprile 2012, n. 6148, nonché per la diversa ipotesi dell’arbitrato societario Cass., Sez. U., 9 maggio 2016, n. 9285).
3.4 Nel caso concreto, il giudizio arbitrale è stato proposto con domanda del 21 maggio 2007, notificata il 6 giugno 2007, ossia dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 (2 marzo 2006) ed anche la clausola compromissoria è stata stipulata in data 21 gennaio 2007 (cfr. pag. 3 del ricorso per cassazione); di conseguenza, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di principi sopra esposti e ha ritenuto che, nel caso in esame, trovava applicazione l’attuale previsione dell’art. 829 c.p.c., secondo cui l’impugnazione del lodo per violazione da parte degli arbitri delle regole di diritto è ammessa solo se le parti l’abbiano espressamente previsto; i giudici di secondo grado hanno, poi, rilevato che le parti non avevano espressamente disposto l’impugnazione del lodo per la violazione delle regole di diritto, concordando soltanto che lo stesso era impugnabile nei casi e con i mezzi previsti dall’art. 827 c.p.c..
3.5 Si tratta, peraltro, di un accertamento che, in quanto immune da violazioni di regole ermeneutiche e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione (Cass., 1 febbraio 1999, n. 833; Cass., 13 aprile 2001, n. 5527).
4. Con il quarto motivo il Comune ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 241, comma 15 bis, comma introdotto con D.Lgs. n. 53 del 2010, D.L. n. 40 del 2010, art. 4, comma 7, ultimo periodo, convertito in L. n. 71 del 1010 e dell’art. 11 preleggi, nel punto in cui non si è ritenuto ratione temporis applicabile alla fattispecie concreta la norma prevedente l’impugnabilità del lodo arbitrale per motivi di diritto sostanziale; la violazione o falsa applicazione dei principi di legittimità fissati in materia di c.d. “nullità sopravvenuta” in relazione al punto in cui non si è ravvisata la radicale incompatibilità della clausola arbitrale stipulata dalle parti in data 22 (recte: 21) gennaio 2007 con la suddetta disposizione sopravvenuta; la violazione o falsa applicazione del principio di irretroattività della legge.
4.1 Il motivo è infondato.
4.2 L’art. 241, al comma 15 bis, ha stabilito che: “Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L’impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale”.
Questo comma è stato inserito dal D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, art. 5 e il regime normativo così delineato è stato poi richiamato dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 4, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, con una regola di diritto intertemporale.
Sebbene nel contesto di una specifica ipotesi di revoca di finanziamenti statali (segnatamente relativa al finanziamento statale previsto per l’opera “Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma”, fatta salva la quota necessaria a taluni adempimenti), è stato con norma generale precisato che “la disciplina introdotta del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, artt. 4 e 5, non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto D.Lgs. e dell’art. 15, comma 6 del citato D.Lgs. è abrogato” (Cass., 22 marzo 2021, n. 7980).
4.3 Ora, nella concreta fattispecie è certo che il collegio arbitrale era già stato costituito al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 53 del 2010 (27 aprile 2010); il collegio arbitrale, per come assunto anche dai giudici di secondo grado si è costituito il 6 novembre 2007 (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); e’, dunque, corretta l’argomentazione della Corte territoriale tesa a sostenere che l’attuale procedimento non poteva andare soggetto alla disposizione speciale dettata dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 241, comma 15 bis,.
5. Con il quinto motivo il Comune ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 48, convertito in L. n. 134 del 2012 e dell’art. 11 preleggi, nel punto in cui non si è ritenuta ratione temporis applicabile la normativa sull’impugnabilità del lodo per motivi di diritto sostanziale alla fattispecie concreta; la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 c.p.c. e dei principi di diritto in materia di c.d. perpetuatio iusdictionis; la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per vizio di “denegata giustizia” in relazione al punto in cui la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi sulle censure dedotte in sede di impugnativa per motivi di diritto sostanziale; la violazione o falsa applicazione del principio di unitarietà dell’ordinamento e del criterio di “interpretazione costituzionalmente orientata” e conseguente violazione degli artt. 3 e 24 Cost..
5.1 Il motivo è infondato.
5.2 Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 38, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 così prevede:
“1. Nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi il lodo è impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l’impugnazione davanti alla Corte d’appello alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il testo, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (26 giugno 2012), come disposto dall’art. 70 dello stesso Decreto, è chiaro, nella sua formulazione letterale, nell’affermare il principio dell’impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia anche ai giudizi arbitrali per i quali il termine per l’impugnazione non sia scaduto.
5.3 Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che tale disposizione non potesse trovare ingresso nella fattispecie in esame, in quanto il termine per proporre impugnazione era scaduto alla data del 26 giugno 2012, essendo stata l’ultima sottoscrizione del lodo apposta il 31 marzo 2010.
6. Con il sesto motivo il Comune ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e, quindi, nullità della sentenza gravata per assoluta mancanza di motivazione in relazione al punto in cui la Corte aveva ritenuto che le censure sollevate dal Comune ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5, rappresentavano “inammissibili contestazioni del merito della decisione del Collegio arbitrale”; la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e, quindi, nullità della sentenza gravata per motivazione assolutamente contrastante con le evidenze processuali nel punto in cui si era affermato, di contro al vero, che il Comune non aveva contestato il “consolidato principio sul difetto di motivazione”; la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per denegata giustizia, nel punto in cui la Corte di appello, incorrendo negli errori di cui sopra, aveva omesso di pronunciarsi sulle censure espressamente indicate sub motivo n. 2 dell’atto di citazione in relazione all’errata quantificazione del valore industriale residuo (c.d. V.I.R.).
6.1 Il motivo è inammissibile, perché trascura di censurare l’iter argomentativo della Corte di appello, che, nell’ambito del giudizio arbitrale non caratterizzato dall’impugnazione per violazione di norme di diritto, ha affermato che la parte, pure avendo lamentato un difetto o una insufficienza di motivazione ex art. 829 c.p.c., n. 5, si era limitata a delle contestazioni di merito della decisione del Collegio arbitrale che erano, in quanto tali, inammissibili.
Ciò senza prescindere dal principio pure affermato da questa Corte, secondo cui, “in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 823 c.p.c., n. 3, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della “ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un “iter” argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione” (Cass., 18 maggio 2021, n. 12321).
6.2 Il motivo, poi, presenta un difetto di autosufficienza, perché il Comune ricorrente, pur avendo detto che la Corte di appello non aveva ripreso le precise e complete deduzioni esposte dal Comune (dal 2.3 al 2.8, pagg. 44-53) e che quelle riprese nella sentenza erano solo una parte, non aveva, poi, riportato nel ricorso per cassazione le contestazioni all’operato del consulente tecnico di ufficio che assumeva di avere esposto in modo puntuale, preciso e circostanziato.
6.3 Ed invero, la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l’esplicita allegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non e’, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (Cass., 12 novembre 2018, n. 28997).
E’, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., 4 aprile2017, n. 8758; Cass., 2 agosto 2016, n. 16056; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987).
7. Con il settimo motivo il Comune ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per denegata giustizia, nel punto in cui la Corte di appello, incorrendo negli errori di cui ai punti 3-4-5 della impugnativa, aveva omesso di pronunciare sulle censure espressamente dedotte sub motivi da n. 3 a n. 7 dell’atto di citazione in appello.
7.1 Il motivo è infondato, in quanto, per come espressamente confermato anche dal Comune ricorrente, a pag. 49 del ricorso per cassazione, nei motivi non esaminati e ritenuti assorbiti, era stata prospettata una serie di violazioni di regole di diritto relative al merito della controversia, che correttamente la Corte di appello non ha esaminato, avendo dichiarato inammissibile l’impugnativa del lodo per la violazione di regole di diritto.
8. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e il Comune ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 1362 - Intenzione dei contraenti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1363 - Interpretazione complessiva delle clausole | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1371 - Regole finali | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 806 - Controversie arbitrabili | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 812 - Incapacita' di essere arbitro | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 815 - Ricusazione degli arbitri | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 827 - Mezzi di impugnazione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 829 - Casi di nullita' | Codice Procedura Civile