Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.35361 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2085-2016 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., (già EQUITALIA GERIT S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonché contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7111/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/07/2015 R.G.N. 24885/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 15.7.15, il tribunale di Roma ha ritenuto inammissibile l’opposizione a preavviso di fermo, siccome tardiva e, ed in quanto relativa a cartella presupposta notificata a mezzo posta e rimasta inopposta.

Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per tre motivi, cui resiste Equitalia Sud s.p.a. con controricorso; la Cassa è rimasta intimata.

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 115,116,416,615 e 617 c.p.c. e art. 1362 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che era stata eccepita la nullità della cartella e della notifica.

Con il secondo motivo si deduce violazione dei predetti articoli, per avere il tribunale ritenuto la tardività dell’opposizione, sebbene non vi fosse prova della notifica della cartella (ma solo la produzione tardiva dell’estratto di ruolo).

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 148 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per avere il tribunale trascurato l’assenza di relata di notifica della cartella.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente. Il ricorso, poco comprensibile e realizzato mediante assemblaggio di atti diversi (v. Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 26837 del 25/11/2020, Rv. 659630 – 01), è inammissibile in quanto non si parametra affatto alla sentenza impugnata che ha accertato che la notifica era stata fatta per posta (come peraltro ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte, che non ritiene nel caso necessaria la relata: Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16949 del 24/07/2014, Rv. 632505 – 01), che la data della notifica -risultante dall’estratto di ruolo ed allegata dal concessionario- non era stata contestata nei termini di rito dalla contribuente (che nulla aveva eccepito all’udienza né nella memoria di costituzione alla domanda riconvenzionale), e che la cartella non era stata opposta tempestivamente, con conseguente inammissibilità di ogni questione.

A fronte di tale precise affermazioni del tribunale, infatti, il ricorrente insiste nell’affermazione contraddittoria – della mancanza di prova della notifica e, per altro verso, della sua irregolarità, senza contrastare specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata.

Spese secondo soccobenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della sola parte costituita, che si liquidano in Euro 650 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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