LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8764-2020 proposto da:
SIENA NPL 2018 SRL, e per essa JULIET SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO DRAGONE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL;
– intimata –
avverso il decreto n. cronol. 241/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 22/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.
RITENUTO
che:
Siena NPL 2018 SRL (di seguito, la società) ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, seguito da memoria, avverso il decreto del Tribunale di Roma in epigrafe indicato.
Segnatamente, il Tribunale ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** SRL proposta dalla società, concernente la mancata ammissione della somma di Euro 347.082,89= in chirografo, vantata dalla società in relazione al contratto di conto corrente n. 13877 e al contratto anticipazioni n. 14916502.
Il Fallimento è rimasto intimato.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1.1. Con il primo motivo si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della domanda, segnatamente lamentando che il Tribunale non aveva tenuto in considerazione la lettera raccomandata del ***** (con relative ricevute di ritorno), con la quale la Banca aveva comunicato la volontà di recedere dalle linee di credito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, avvenuta il *****, e della documentazione commerciale dalla quale si poteva evincere anche la anteriorità del credito vantato in relazione al contratto anticipi, al fine di valutare la anteriorità del credito azionato rispetto al fallimento.
1.2. Il motivo è inammissibile perché la motivazione del Tribunale non è stata adeguatamente censurata secondo i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che rende l’apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimità solo entro precisi limiti (ex plurimis Cass. n. 17247 del 2006, Cass. n. 18587 del 2014), non avendo la ricorrente assolto l’onere di indicare – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014, Cass. n. 8054 del 2014, Cass. n. 1241 del 2015; Cass. n. 19987 del 2017, Cass. n. 7472 del 2017, Cass. n. 27415 del 2018, Cass. n. 6383 del 2020, Cass. n. 6485 del 2020, Cass. n. 6735 del 2020), stante l’inammissibilità della mera denunzia di insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U. n. 33017 del 2018), focalizzata, peraltro, non sull’omesso esame di fatti, ma sulla non condivisa valutazione della irrilevanza probatoria di alcuni documenti compiuta dal Tribunale, come si desume dalla complessiva ratio decidendi.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione ed errata applicazione di nome di diritto, non meglio precisate, lamentando la errata valutazione della documentazione versata in atti, a dire della ricorrente idonea a comprovare in maniera certa la anteriorità del credito vantato, rispetto alla data del fallimento, oltre che il suo complessivo ammontare in ragione dei documenti depositati (estratti del conto corrente, fatture, contabili della banca, etc.).
2.2. Il motivo è inammissibile perché non coglie e non censura la complessiva ratio decidendi.
Invero il rigetto dell’opposizione non è stato fondato sulla mancanza e/o insufficienza della prova atta a suffragare l’anteriorità del sorgere dei rapporti bancari e del credito azionato rispetto alla dichiarazione di fallimento, questione sulla quale è incentrato anche il primo motivo, ma sul mancato assolvimento dell’onere, gravante sulla banca, di dare conto dell’esistenza e dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali e la successiva ed eventuale integrazione documentale o la diversa prova del credito, resa necessaria per le specifiche contestazioni mosse dal curatore all’esito delle verifiche di sua competenza.
La decisione è conforme al principio secondo il quale “In tema di ammissione al passivo fallimentare, nell’insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l’onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d’ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.” (Cass. n. 22208 del 2018; Cass. n. 27201 del 2019).
La censura non si sofferma sulla statuizione concernente la condivisione da parte del Tribunale delle contestazioni mosse dal curatore in sede di verifica dello stato passivo, non superate dal ricorso in opposizione (fol.3 del decr. imp.), e ciò ne comporta la palese inammissibilità.
3. in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis, (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019; Cass. S.U. n. 4315 del 20/02/2020).
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021