LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9982/2015 R.G. proposto da:
C.R., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Machetta, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via degli Scipioni, n. 110.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione n. 09, n. 5998/09/2014, pronunciata il 25/09/2014, depositata l’08/10/2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.
RILEVATO
che:
1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma (n. 197/46/2013) di rigetto del ricorso di C.R. avverso l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini Irpef, per il 2002, redditi non dichiarati per Euro 2.884.102,00, quali utili extracontabili distribuiti dalla Aci Valmontone S.r.l., di cui la contribuente era socia, destinataria a sua volta, all’esito di verifica fiscale riguardante vari periodi d’imposta, di un avviso di accertamento che assoggettava a tassazione, ai fini Irpeg, un maggiore reddito non dichiarato di Euro 4.506.410,00;
2. la C.T.R., per quanto qui rileva, in aderenza al ragionamento sviluppato dal primo giudice, ha ritenuto che la contribuente, cui spettava il relativo onere (come chiarito dalla Cassazione trattandosi di società a ristretta base azionaria), non aveva fornito alcuna valida prova in punto di omessa distribuzione all’unica socia dei maggiori ricavi non contabilizzati della società, accertati in modo definitivo;
3. la contribuente ha proposto ricorso, con tre motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso (“I) (…) Omessa e/o insufficiente motivazione su punti e fatti controversi e decisivi per il giudizio: violazione degli artt. 112,116,132 c.p.c. e ss, art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, nonché dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e art. 360 c.p.c., n. 5”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione e per non avere considerato che un giudicato penale (sentenza del Tribunale di Velletri dell’11/03/2011, divenuta irrevocabile in data 1/10/2011) aveva accertato che la contribuente non era a conoscenza dell’attività di compravendita di autovetture, interamente gestita dal proprio coniuge;
1.1. il motivo è inammissibile;
in primo luogo, a causa del generico, cumulativo riferimento alla violazione dell’error in procedendo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e all’omesso esame circa un fatto decisivo, di cui allo stesso art., n. 5, le censure risultano “coacervate” ben oltre i limiti stabiliti dalle Sezioni unite (Cass. Sez. U. 06/05/2015, n. 9100). Inoltre, con riferimento alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, inoltre, per questa Corte (ex aliis Cass. 05/07/2021, n. 18921, in connessione con Cass. 13/01/2017, n. 743; 14/12/2018, n. 32436; 14/12/2018, n. 32437), “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.” (Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. Sez. U. 21/09/2018, n. 22430). In questa vicenda fiscale, nella quale opera l’istituto della “doppia conforme” in quanto il giudizio d’appello è iniziato nel 2014, la doglianza in esame è inammissibile poiché le decisioni dei gradi di merito, conformi nel ravvisare la legittimità dell’accertamento fiscale (c.d. “doppia conforme”), sono sorrette da identiche ragioni di fatto e, del resto, il ricorrente non ha nemmeno sostenuto il contrario, ma si è limitato a riproporre il medesimo schema difensivo nei diversi gradi di giudizio;
2. con il secondo motivo (“II) (…) Erronea e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”), la ricorrente premette che l’avviso di accertamento diretto alla società, che nelle more della verifica fiscale era fallita, era stato notificato al curatore fallimentare. Ascrive, quindi, alla C.T.R. di non avere rilevato che, in mancanza di notifica al socio dell’avviso diretto alla società (com’era accaduto in questa vicenda fiscale), l’accertamento diretto alla società non esplica alcuna efficacia nei confronti del socio, al quale non può essere opposto;
2.1. il motivo è infondato;
l’accertamento fiscale nei confronti della società a ristretta base partecipativa – come nel caso di specie che riguarda una società a responsabilità limitata della quale la contribuente era l’unica socia pur essendo l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci (com’e’ stato riconosciuto già da Cass. 31/01/2011, n. 2214), recante la ripresa a tassazione degli utili extracontabili che si presume che la società abbia attribuito ai soci, è provvedimento distinto e autonomo da quest’ultimo, sicché ai fini dell’operatività di tale presunzione (aspetto, questo, esaminato appresso, al p. 3), non occorre affatto che l’atto impositivo presupposto (quello diretto alla società) sia notificato anche al socio. Ragion per cui è conforme a diritto la sentenza della C.T.R. che, in sostanza, ha ravvisato la piena operatività della presunzione di distribuzione ai soci (recte all’unica socia) degli utili in nero della società. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, in materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (ex multis Cass. 24/01/2019, n. 1947; 11/08/2020, n. 16913; 11/12/2020, n. 28247; 05/08/2021, n. 22311; 15/09/2021, n. 24820);
3. con il terzo motivo (“III) (…) Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., e/o art. 157 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere fatto buon governo delle norme che ripartiscono l’onere probatorio tra il fisco e il contribuente. Nelle specie, infatti, posto che l’A.F. non aveva fornito alcun elemento a supporto della presunzione semplice derivante dall’accertamento nei confronti di Aci Valmontone S.r.l. e che, invece, la contribuente aveva dimostrato, tramite la menzionata sentenza penale passato in giudicato, di essere estranea alla gestione della società, ciononostante la C.T.R., errando, aveva preteso che la parte privata dimostrasse di non avere usufruito di ipotetici dividendi occulti della società, sulla quale essa non aveva alcun controllo;
3.1. il motivo è inammissibile per le seguenti ragioni;
innanzitutto, così come notato per i rilevi sub p. 1, le censure in esso esposte sono coacervate oltre il limite consentito e la critica di cui all’art. 360, n. 5, lede il principio della “doppia conforme”. Per di più, la questione della asserita rilevanza in questo processo tributario del giudicato penale, che la ricorrente assume essersi formato nel 2011, non risulta essere stata dedotta nel giudizio di merito e, infatti, la sentenza d’appello non ne tratta; sul punto è opportuno ricordare che, secondo l’orientamento pacifico di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio, anche dalla stessa Corte di cassazione (Cass. 26/03/2012, n. 4787). Il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 25/02/2021, n. 5155, in continuità con Cass. n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009; nello stesso senso, Cass. 16/06/2017, n. 15029; 31/01/2006, n. 2140);
da un’ultima angolazione giuridica, infine, le critiche alla sentenza di appello ivi esposte si sostanziano nella richiesta, inammissibilmente rivolta a questa Corte di legittimità, di rivalutare il materiale probatorio esaminato dai giudici di merito che, secondo la prospettiva del contribuente, non avrebbero rilevato che la ricorrente aveva vinto la prova di distribuzione alla socia degli utili extracontabili della società di capitali. Una simile valutazione esula dal perimetro del giudizio di legittimità. Infatti, è ius receptum (cfr. ex multis Cass. 12/07/2021, n. 19832) che con la proposizione del ricorso per cassazione il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7/04/2017, n. 9097; 07/03/2018, n. 5355). Del resto, non è nemmeno dedotto quel travisamento delle informazioni probatorie che costituisce il limite estremo dell’errore sulla giustificazione della decisione di merito sul fatto denunciabile in Cassazione e, in ultima analisi, l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito non è stato censurato sul piano del rispetto della logica formale (cfr. Cass. Sez. U. 13/11/1996, n. 9961);
4. le spese del giudizio di legittimità sono regolate in dispositivo.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021
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