Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.35393 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29142/2014 proposto da:

, elettivamente domiciliata in Canicattì V. Regina Elena 99, presso lo studio dell’avvocato Lo Giudice Salvatore che la rappresenta e difende, giusta procura in calce,

– ricorrente –

contro

Comune Canicattì,

– intimato –

avverso la sentenza n. 1154/2014 della COMM.TRIB.REG. SICILIA, depositata il 03/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per il rigetto;

FATTI DI CAUSA

RAGIONI DELLA DECISIONE

P.Q.M.

Il Consigliere estensore Il Presidente FATTI DELLA CAUSA 1) B.M. impugnava gli avvisi di accertamento per Ici relativa agli anni 2003, 2005, 2006 e 2007, notificati ad essa ricorrente dal Comune di Canicattì il 23 luglio 2009, facendo valere (per quanto ancora interessa) che detti avvisi, oltre a difettare di motivazione, dovevano ritenersi come mai notificati in quanto inviati tramite una società di recapito privata – la Sicilia Post srl- non abilitata al servizio notifiche, avente licenza rilasciata nel 2008 dal Ministero dello Sviluppo Economico, per servizi di “invii raccomandati e assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”.

2) Con sentenza n. 1154 del 3 aprile 2014, la commissione tributaria regionale della Sicilia, confermando la decisione di primo grado, dichiarava infondata la doglianza relativa alla notifica affermando che la stessa era stata “effettuata per conto del concessionario (del servizio di riscossione) e non per l’ufficio finanziario e (che per il concessionario) non sembrerebbe configurarsi il vincolo del vettore” e ritenendo che, in ogni caso, l’eventuale vizio da cui la notifica fosse stata affetta sarebbe stato sanato per raggiungimento dello scopo come dimostrato dalla avvenuta proposizione dell’impugnazione contro gli avvisi notificati.

3) La commissione, con le parole per cui negli avvisi “vi sono tutti gli elementi previsti e dovuti”, rigettava l’eccezione della contribuente secondo la quale gli avvisi erano illegittimi per difetto di motivazione in quanto non recavano le indicazioni necessarie per il calcolo degli interessi applicati.

4) La commissione superava l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente contro la costituzione in giudizio del Comune, sia in primo che in secondo grado per essere la stessa avvenuta non mediante la materiale consegna della comparsa, bensì, in contrasto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, mediante invio della comparsa per posta, dicendo – solo in riferimento al primo grado e non al grado di appello per il quale nella parte della sentenza relativa allo “svolgimento del processo” evidenziava che “il Comune di Canicattì” si era difeso “con controdeduzioni depositate il 7.9.2011”- che la suddetta eccezione era “opinabile” e che, in ogni caso, il collegio di primo grado non aveva posto a fondamento della propria decisione argomentazioni o documenti prodotti dal Comune.

5) La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale lamentando, in primo luogo, che l’affermazione per cui la notifica non è inesistente ed è stata sanata per raggiungimento dello scopo, contrasta con il D.Lgs. n. 261 del 1999, artt. 1,4, e 5, e non è motivata in modo sufficiente.

6) La contribuente lamenta inoltre che la commissione tributaria regionale, omettendo di dichiarare inammissibile la costituzione del Comune, sia in primo grado che in appello, ha violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, gli artt. 112 e 115 c.p.c. e l’art. 2697 c.c.

7) Lamenta infine che la CTR, omettendo di dichiarare la nullità degli avvisi per difetto di motivazione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi ha violato l’art. 112 c.p.c., la L. n. 241 del 1990, art. 3, e la L. n. 212 del 2000, art. 7;

8) Il Comune di Canicattì non ha svolto difese.

9) La contribuente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In ordine alla questione sollevata con il primo motivo di ricorso, della validità, invalidità sanabile o inesistenza (insanabile) della notificazione di atti amministrativi tributari, effettuata nel 2009 mediante società di poste private, priva di licenza, valgono le affermazioni fatte, in riferimento ad una fattispecie di notifica di atti giudiziari e suscettive di estensione alla notifica di atti amministrativi, dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 10 gennaio 2020, n. 299 secondo la quale “in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta Dir. ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

Come detto dalle Sezioni Unite, la circostanza che il diritto interno non si è compiutamente adeguato, fino alla L. n. 124 del 2017, alla Dir. n. 2008/6/CE e ha mantenuto in capo a s.p.a. Poste Italiane i diritti esclusivi e speciali previsti dalla normativa previgente non può far considerare radicalmente estranea a esso l’attività di notificazione postale di atti giudiziari da parte dell’operatore postale privato. La prevista astratta possibilità di tale attività rende di per sé riconoscibile la fattispecie della notificazione in quella eseguita da quell’operatore, anche sotto il profilo soggettivo (in base alle precisazioni di Cass., sez. un., nn. 14916 e 14917/16, cit., che ha esaminato il regime della notificazione del ricorso per cassazione, ma che ha dettato principi di chiaro valore espansivo). Non v’e’ quindi quella completa esorbitanza dallo schema generale degli atti di notificazione che ne sostanzia l’inesistenza giuridica (Cass., sez. un., 4 luglio 2018, n. 17533, punto 9.1.5), perché l’attività svolta appartiene al tipo contemplato dal complessivo sistema normativo. Resta, tuttavia, la difformità di tale attività dalla concreta regolazione interna vigente. E, sotto tale profilo, rileva in particolare la mancata adozione, con riferimento all’operatore di posta privata, della disciplina inerente al necessario titolo abilitativo (di cui, quindi, il soggetto operante nel caso di specie era sicuramente sprovvisto). Il titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici. Sicché è la soggezione a tale regime che determina l’acquisizione dello status che fonda la distinzione tra operatori postali. Il che assume valenza proprio con riguardo alle attività di notificazione di atti giudiziari, mediante le quali l’operatore è investito di prerogative inerenti ai pubblici poteri al fine di poter rispettare gli obblighi che incombono su di lui; “tali servizi mirano non già a rispondere a particolari esigenze di operatori economici o di taluni altri utenti particolari, bensì a garantire una buona amministrazione della giustizia, nella misura in cui essi permettono la notifica formale di documenti nel quadro di procedimenti giurisdizionali o amministrativi” (Corte giust. 16 ottobre 2019, cause C-4/18 e C5/18, Winterhoff e altro, punto 58). Tutto ciò peraltro si risolve in una violazione di specifici vincoli normativi, che configura una mera nullità dell’attività notificatoria in questione; laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza.

In applicazione delle superiori affermazioni deve dirsi che la notifica di cui qui si tratta è invalida ma non inesistente.

In quanto tale è sanabile.

La Corte, in plurime occasioni (v. tra altre, n. 24408/2016; n. 1044/2010; n. 5472/2009; 19854/2004), ha sottolineato che la notifica invalida di un atto tributario è sanata allorché il destinatario della notifica impugni l’atto notificato.

E ciò per il principio espresso, con riferimento agli atti processuali, negli artt. 160 e 156 c.p.c., ma di valenza generale della strumentalità delle forme rispetto allo scopo: la notifica, essendo un procedimento e quindi una forma(lità) finalizzata allo scopo di portare l’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, ove invalida è sanata allorché la conoscenza del destinatario sia raggiunta (come dimostrato inequivocabilmente dalla proposizione del ricorso).

Il primo motivo di ricorso è dunque infondato.

2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

La tesi della ricorrente secondo cui nel giudizio tributario non è ammessa la costituzione della parte mediante invio per posta dell’atto di costituzione essendo invece la costituzione possibile unicamente mediante deposito dell’atto nella segreteria del giudice adito è stata correttamente smentita dalla CTR. Questa Corte Corte, nella sentenza n. 17953/2012, ha infatti statuito che “Nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte appellata e la proposizione dell’appello incidentale possono avvenire non solo tramite materiale deposito delle proprie controdeduzioni e dell’atto di impugnazione, ma anche mediante trasmissione degli stessi con plico raccomandato spedito nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale, poiché, sebbene il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54, richiami il medesimo D.Lgs., art. 23, il quale fa riferimento al solo deposito degli atti, una soluzione che escluda l’ammissibilità del gravame incidentale spedito per posta sarebbe irragionevolmente diversa rispetto a quella prevista dal combinato disposto del D.Lgs. citato, artt. 53 e 22, che consente di spiegare appello principale anche a mezzo di invio postale, e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più che il processo tributario è ispirato al modello della semplificazione delle attività processuali e che l’uso dei mezzi di trasmissione è ampiamente ammesso nel sistema dei processi civili e amministrativi”.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza (366 c.p.c.).

La ricorrente non ha riprodotto né trascritto il contenuto dei provvedimenti della cui motivazione si tratta. Ciò preclude a questa Corte di poter verificare la legittimità della affermazione della CTR secondo cui, contrariamente a quanto eccepito dalla medesima ricorrente, detta motivazione è conforme alle previsioni della L. n. 212 del 2000, art. 7.

5. Il ricorso va rigettato.

6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese atteso che il Comune di Canicattì non si è costituito.

7. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1-bis, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art., comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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