Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35446 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10181/2015 R.G. proposto da:

C.M., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Giuliano, elettivamente domiciliata in Roma, via Conca d’Oro, n. 221, presso lo studio dell’avv. Antonio Giuliano.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione n. 51, n. 8784/51/2014, pronunciata il 9/05/2014, depositata il 10/10/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

RILEVATO

che:

1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Benevento che, in controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento, ai fini Irpef (e addizionali), per il 2006, che recuperava a tassazione gli utili extracontabili distribuiti ai soci dalla The Spider S.r.l., società a ristretta base partecipativa (di cui la contribuente era socia al 65%), già destinataria di analogo avviso di accertamento, non opposto e quindi definitivo;

2. la C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado, per quanto ancora rileva, svolgendo le seguenti considerazioni: (i) è condivisibile l’indirizzo nomofilattico che reputa legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa; (ii) la contribuente ha contestato genericamente l’errore dell’Agenzia nella ricostruzione della composizione del nucleo familiare (della parte privata) su cui aveva fondato le proprie presunzioni, senza spiegare le circostanze di fatto a sostegno della censura; (iii) nella specie, non era necessario fare precedere l’atto impositivo da un processo verbale di contestazione in quanto l’avviso di accertamento non era stato emesso a conclusione di un’attività ispettiva o di verifica; (iv) era irrilevante la circostanza che C.J., che era stato legale rappresentante di The Spider S.r.l., avesse denunciato che le firme in calce agli avvisi di accertamento diretti alla società erano apocrife, non avendole egli apposte;

3. la contribuente ha proposto ricorso, con cinque motivi, per la cassazione della decisione d’appello, ed ha depositato una memoria illustrativa; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“1) Nullità della sentenza per insufficiente ed illogica motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), si censura la sentenza impugnata per omesso esame della questione, oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte della contribuente, circa l’inesistenza del requisito soggettivo della ristretta base familiare della società The Spider S.r.l.;

1.1. il motivo è infondato;

la C.T.R. ha puntualmente esaminato questa specifica censura e l’ha rigettata (cfr. pag. 3 della sentenza) sul rilievo che la contribuente aveva allegato che “la composizione del nucleo familiare su cui l’Agenzia ha fondato le proprie presunzioni è errata, senza dare alcuna spiegazione delle circostanze di fatto su cui detta affermazione si basa”;

2. con il secondo motivo (“2) Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, sebbene non preceduto dalla notifica alla destinataria di un processo verbale di constatazione, senza considerare il principio fondamentale, immanente all’ordinamento tributario, che prescrive il diritto di difesa del contribuente da attuare tramite l’obbligo, a carico dell’Amministrazione finanziaria (“A.F.”), di attivazione del contraddittorio preprocessuale;

2.1. il motivo è infondato;

come sopra accennato (cfr. p. 2 del “Rilevato che”) la C.T.R. ha escluso che, nel caso di specie (che, è utile farne menzione, riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini Irpef, quale tributo “non armonizzato”), fosse necessaria la redazione di un processo verbale di constatazione in quanto non vi era stata alcuna attività ispettiva o di verifica, posto che (così si conclude il ragionamento della Commissione regionale), non esiste nell’ordinamento tributario un “indiscriminato principio di preventivo contraddittorio”. Il dictum del giudice di merito segue la scia dell’orientamento di legittimità, che il Collegio condivide e intende riaffermare, per cui “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.” (Cass. 29/10/2018, n. 27421; Cass. Sez. U. 09/12/2015, n. 24823; conf.: Cass. 11/05/2018, n. 11560; Cass. 15/01/2020, n. 568);

3. con il terzo motivo (“3) Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 4, comma 2, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”), si censura la sentenza impugnata per non avere rilevato che l’avviso era nullo per violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento del contribuente, che imponevano all’Erario di notificare alla società e ai soci un unico atto impositivo, mentre nella specie era stata prima accertata la posizione della società, e, successivamente, a distanza di oltre un anno, era stato notificato l’avviso di accertamento alla ricorrente, fondato solo ed esclusivamente sul previo accertamento a carico della società;

3.1. il motivo è inammissibile;

la censura non risulta essere stata proposta nel giudizio di merito; al riguardo è opportuno rammentare che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. 26/03/2012, n. 4787). Il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 25/02/2021, n. 5155, in continuità con Cass. n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009; nello stesso senso, Cass. 16/06/2017, n. 15029; Cass. 31/01/2006, n. 2140). L’asserzione della ricorrente, a pag. 4 della memoria, di avere dedotto la circostanza già nel ricorso introduttivo è rimasta priva di riscontro in quanto detto ricorso introduttivo non è versato in atti. Da una diversa angolazione, la doglianza è comunque infondata in quanto, secondo l’univoco tenore della norma, l’accertamento unitario D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 4, comma 2, non si applica alle società di capitali a ristretta base partecipativa;

4. con il quarto motivo (“4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Violazione dell’art. 115 c.p.c.”), la ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto, non avendo l’A.F. mai contestato che i soci della The Spider S.r.l. appartenevano a due distinti nuclei familiari, la C.T.R. avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione (art. 115, c.p.c.) fatti non specificamente contestati dalle parti e, quindi, ritenere insussistente la presunzione di “conduzione familiare” della società;

4.1. il motivo è inammissibile;

per questa Corte (Cass. 16/03/2020, n. 7298) nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass., sez. 1, 27 luglio 2017, n. 18641; Cass., sez. 1, 18 aprile 1998, n. 3951; Cass., sez. 1, 18 settembre 2006, n. 20118; Cass., sez. un., 8 agosto 2005, n. 16602).”;

nel caso in esame la decisione impugnata era fondata su una ratio decidendi, ossia la ristretta base partecipativa della The Spider S.r.l., su cui poggiava la presunzione relativa di riparto tra i soci degli utili extracontabili, che non è stata attinta da specifica censura ed è quindi ormai coperta da giudicato; sicché è inammissibile, per carenza d’interesse della ricorrente a farla valere, la diversa doglianza in punto di appartenenza o meno dei soci ad un unico nucleo familiare, poiché il profilo della decisione coperto da giudicato (cioè la ristretta base partecipativa della società) è già di per sé sufficiente a legittimare la ripresa fiscale degli utili extracontabili distribuiti al socio;

5. con il quinto motivo (“5) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”), si ascrive alla sentenza impugnata di avere escluso la rilevanza del fatto che C.J. avesse denunciato che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento diretto alla The Spider S.r.l. era apocrifa, senza considerare che invece tale aspetto era rilevante in quanto l’atto impositivo notificato alla società era prodromico al successivo avviso di accertamento oggetto di questo giudizio;

5.1. il motivo è inammissibile;

e’ ius receptum, riaffermato anche di recente (Cass. 13/01/2017, n. 743; 14/12/2018, n. 32436; 14/12/2018, n. 32437), che “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.” (Cass. 22/12/2016, n. 26774; conf.: Cass. Sez. U. 21/09/2018, n. 22430). Nel caso in esame il rilievo critico è inammissibile poiché le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto (c.d. “doppia conforme”), si fondano sulle medesime ragioni di fatto e, del resto, la ricorrente non ha nemmeno sostenuto il contrario;

6. in conclusione, il ricorso va rigettato;

7. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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