Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35451 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20957/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.A.G., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Esposito, presso cui è elettivamente domiciliato in Roma alla via Sicilia n. 66;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 165/1/15 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, pronunciata in data 10 giugno 2014, depositata in data 4 febbraio 2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo avverso C.A.G. per la cassazione della sentenza n. 165/1/15 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, pronunciata in data 10 giugno 2014, depositata in data 4 febbraio 2015 e non notificata, che ha rigettato l’appello principale dell’ufficio e quello incidentale del contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento di maggior reddito, ai fini Irpef, per l’anno di imposta 2008, basato sulla movimentazione bancaria;

la C.t.p. di Matera, in primo grado, aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che i versamenti contestati potessero essere in parte giustificati, in considerazione delle disponibilità finanziarie del contribuente di Euro 70.000,00, rettificate in Euro 48.212,00 per effetto dei consumi Istat 2008, derivanti da una polizza vita e dall’eredità materna, anche se i versamenti sui conti correnti riconducibili al contribuente non seguivano una specifica regola temporale;

la C.t.r., con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione dei primo giudice, ritenendo che ” i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, a meno che il contribuente non dimostri di averne tenuto conto nelle dichiarazioni; i predetti dati hanno un contenuto complesso e consentono di riferire i movimenti bancari all’attività svolta dalla persona fisica e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti, a meno che il contribuente dimostri di averne tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili. L’accertamento di movimentazioni finanziarie non giustificate e non contabilizzate, ancorché inerenti a conti correnti nominativi formalmente intestati o cointestati ad altri soggetti, legittima l’integrazione dei ricavi. Gli indizi raccolti dall’Ufficio non sono stati confutati dal contribuente con idonea prova contraria documentale e ciò ha determinato un coacervo di elementi tali da giustificare l’utilizzazione dei dati bancari raccolti ai fini dell’accertamento eseguito. Ed infine, le disponibilità finanziarie pari ad Euro 70.000,00 devono essere ridotte ad Euro 48.212,00 per effetto dei consumi ISTAT anno 2008 e di conseguenza risulta corretta la riduzione operata dai primi Giudici del reddito imponibile complessivo da Euro 197.444,00 ad Euro 149.232,00";

a seguito del ricorso, il contribuente resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissató per la camera di consiglio del 17 settembre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

con istanza depositata il giorno 8 settembre 2021, il controricorrente chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sospensione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi, di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. dalla L. n. 225 del 2016, ed avendo provveduto al pagamento delle rate dovute, come da documentazione allegata;

successivamente, a seguito di replica dell’Avvocatura dello Stato, che evidenziava che la definizione riguardava le cartelle emesse in pendenza di giudizio per importi parziali, lo stesso controricorrente revocava la propria istanza.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, le conclusioni dei giudici di appello, confermative di quelle dei giudici di primo grado, sono illegittime, in quanto violano chiaramente il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, sotto un duplice aspetto, sia perché i giudici hanno assunto come raggiunta la prova che il contribuente, per gli anni 2007 e 2008, aveva avuto a disposizione somme di denaro utilizzate nell’ambito del nucleo familiare rispettivamente di complessivi Euro 88.657,00 ed Euro 70.000,00, genericamente giustificate, come, ad esempio, l’essere somme ereditate dalla madre, sia perché il contribuente non assolve all’onere probatorio con documentazione da cui risulti con certezza l’assoluta irrilevanza fiscale delle risultanze dei conti contestati;

nel caso di specie, invece, sarebbero del tutto mancanti documenti idonei a dimostrare in modo “oggettivo e determinato la natura e l’origine delle movimentazioni finanziarie”, in particolare dei versamenti contestati al professionista;

il motivo è fondato e va accolto;

preliminarmente, deve precisarsi che il ricorso non incorre nello sbarramento della cd. “doppia conforme”, in quanto l’ufficio denunzia una violazione di legge, in relazione alla corretta ripartizione dell’onere della prova ed alla natura della prova posta a carico del contribuente;

come più volte rimarcato da questa Corte, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale (Cass. nn. 22179/2008, 18081/2010, 15857/2016, 4829/2015);

nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria, in merito all’applicazione delle presunzioni ai movimenti bancari di prelevamento, ha preso atto dello “ius superveniens” seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 288 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, limitatamente alle parole “o compensi”, ed ha ridefinito il perimetro applicativo della norma relativa ai prelevamenti, a seconda che riguardi un imprenditore ovvero, come nel presente caso, un lavoratore autonomo;

per cui, in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai soli versamenti effettuati sul conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, mentre è venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale relativamente ai prelevamenti sui conti correnti (Cass. nn. 16697 del 09/08/2016, 19029 del 27/09/2016);

pertanto, nel caso in esame, la materia controversa riguarda solo le operazioni di versamento recuperate a tassazione, in quanto ritenute dall’amministrazione finanziaria prive di giustificazione;

in relazione ad esse, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei summenzionati principi in tema di onere della prova, ritenendo che il rilievo generico di disponibilità di somme da parte del contribuente, perché frutto di risparmi o provenienti da una polizza vita o dall’eredità materna, potesse giustificare i singoli versamenti contestati, senza valutare se tali elementi, forniti a giustificazione dal contribuente, potessero integrare la prova analitica della provenienza delle somme oggetto dei versamenti, idonea a superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32;

in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. della Basilicata, in diversa composizione, che provvederà a determinare gli importi ancora dovuti, detratti quelli per i quali il contribuente dimostri di aver aderito alla definizione agevolata, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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